AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.139
Data decisione, Autorità: 21.12.2022, IICCA
Titolo: Assicurazione, interpretazione delle CGA, clausole di esclusione della copertura assicurativa
Incarto n. 12.2022.139
Lugano 21 dicembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2021.170 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 17 maggio 2021 dall'
AP 1 patrocinato dall'avv. PA 2
contro
AO 1 patrocinata da PA 1
con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'603.85 oltre interessi del 5% dal 21 settembre 2020 più fr. 200.- per i costi della procedura di conciliazione;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 30 agosto 2022, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 550.- (comprese quelle della procedura di conciliazione) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili;
appellante l'attore con atto di appello 29 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta, con risposta 22 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel 1996 AP 1 ha stipulato con la __________ Assicurazioni, cui già nel 2000 è subentrata la AO 1, una polizza n. 1'0__________ "cose speciali" che assicurava, in caso di rottura, i (71) vetri componenti la pensilina che avvolge sui lati sud ed est l'edificio sulla particella n. __________ RFD di __________, costituita in sette unità di proprietà per piani (dalla n. __________ alla n. __________), all'epoca proprietà dello stipulante e nel frattempo donata ai figli con diritto di usufrutto vita natural durante in favore suo e della moglie. Alla polizza erano allegati l'elenco dettagliato dei 71 vetri assicurati come pure le Condizioni generali "Assicurazione di stabili contro i danni dell'incendio, delle acque e la rottura dei vetri" (in seguito CGA; doc. D e doc. 3).
B. Al capitolo "Estensione della garanzia" le CGA prevedevano quanto segue:
Art. 1 Rischi e danni assicurati Secondo la convenzione stipulata, l'assicurazione copre:
l danni causati da incendio: […]
I danni delle acque […]
La rottura dei vetri
a) l'assicurazione globale copre i danni consistenti nella rottura di
qualsiasi vetrata unita in modo fisso allo stabile;
b) l'assicurazione singola copre i danni consistenti nella rottura dei
vetri specificati nella polizza.
Sono inoltre assicurate:
c) le spese per le vetrate provvisorie.
Art. 2 Convenzione speciale Solo in base a convenzione speciale sono assicurati
Assicurazione incendio: […]
Assicurazione acque: [...]
Assicurazione vetri:
I danni consistenti nella rottura dei seguenti vetri e materiali simili al
vetro:
a) rivestimenti di facciate e rivestimenti murali;
b) cupole-lucernari in materia plastica;
c) finestre di chiese;
d) insegne di ditte, lanterne pubblicitarie, tubi fluorescenti e tubi al
neon;
e) lavabi, lavandini, vasi di gabinetti e bidé;
f) vetri di una superficie superiore a 4 m2, vetri di collettori di energia
solare e vetri curvi, ad eccezione di quelli in case d'abitazione;
nonché le spese per:
g) pitture, scritte, rivestimenti di vernice o sotto forma di foglia,
vetrate con disegni incisi e corrosi; i danni a queste cose sono
risarciti soltanto se si verificano contemporaneamente alla rottura
del vetro sul quale sono applicate; e inoltre
h) i danni causati da lavori di costruzione allo stabile assicurato.
Art. 3 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione
Assicurazione incendio: […]
Assicurazione acque […]
Assicurazione vetri:
a) i danni risultanti dallo spostamento o da altri lavori ai vetri o alle
loro incorniciature; inoltre i danni che si verificano prima che i vetri
siano avvitati o posati, o durante queste operazioni;
b) i danni provenienti da scalfiture, scheggiature o scintille di
saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla pittura, dal
deterioramento o dallo staccarsi dell'argentatura; i danni cagionati
in seguito all'applicazione di colori scuri o troppo carichi sui vetri
assicurati e i danni conseguenti all'impiego di apparecchi che
producono calore;
c) i vetri concavi, le lampade di ogni genere e le lampadine elettriche;
d) i danni conseguenti e i danni d'usura ai lavabi, lavandini, vasi di
gabinetti e bidé, nonché i danni agli impianti elettrici e meccanici di
gabinetti automatici (motori, cavi, ecc.).
le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto
cantonale di assicurazione.
i danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, eventi naturali
o caduta di aerei.
C. Il 16 aprile 2020 la R__________ SA – agente in qualità di direzione particolare per il Ticino (v. edizione documenti da R__________ SA) – ha informato AP 1 che la nota polizza assicurativa, stipulata per la sola rottura dei vetri, andava integrata dal 1° febbraio 2021 in quella (conclusa con un'altra compagnia) che assicurava l'intero stabile e che il contratto in essere veniva quindi "annullato" con effetto al 31 gennaio 2021 (doc. E). Preso atto di ciò, AP 1 ha annunciato il 10 luglio 2020 l'esistenza di danni alla pensilina (rottura di vetri) che dovevano essere assunti dalla AO 1, cui ha fatto seguire, il 7 settembre, un'offerta di riparazione della G__________ per fr. 11'675.- (doc. H e doc. I). Con messaggio di posta elettronica del 16 settembre 2020, la AO 1 ha comunicato alla R__________ SA, che a sua volta ha informato l'assicurato, di non assumere il caso siccome il danno sarebbe stato causato da eventi della natura, ovvero da un rischio escluso dalle CGA (doc. L).
D. Previa autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.47), con petizione 17 maggio 2021 AP 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la AO 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 12'603.85 più interessi del 5% dal 21 settembre 2020 (salvo adeguamento in caso di aumento dei prezzi) come pure dei costi della procedura di conciliazione (fr. 200.-). In sintesi, per l'attore la polizza assicurativa copriva il rischio della rottura vetri come tale, a prescindere dalle cause della rottura. A parte ciò, i motivi di esclusione previsti dalle CGA all'art. 3 n. 4 e n. 5 (indicante fra l'altro i danni causati da eventi naturali) valevano soltanto per la copertura di base secondo l'art. 1 CGA, a suo dire non applicabile in concreto, ma non anche per la copertura dell'art. 2 CGA che riguardava l'assicurazione specifica contro la rottura dei vetri (art. 2 n. 3 CGA) e alla quale corrispondevano unicamente le esclusioni previste per quella specifica copertura.
E. Con risposta del 23 agosto 2021 la AO 1 si è opposta alla petizione, postulandone l'integrale reiezione. Contestando l'esistenza di una copertura a prescindere dalla causa alla base del danno, la convenuta ha rilevato che l'attore medesimo aveva ricondotto il danneggiamento dei vetri a eventi naturali, di modo che in virtù dell'art. 3 n. 5 la copertura andava negata. Quanto ai motivi di esclusione dell'art. 3 CGA, essi non distinguevano tra i danni dell'art. 1 CGA e quelli dell'art. 2 CGA. Senza contare che l'attore non avrebbe, comunque sia, dimostrato l'esistenza di una "convenzione speciale" nel senso dell'art. 2 CGA. Oltre a ciò, fra quelli annunciati figuravano anche danni risalenti agli anni 2014 e 2016 che erano ormai prescritti (art. 27 CGA).
F. Al dibattimento del 29 settembre 2021 le parti hanno replicato, duplicato, triplicato e quadruplicato, ribadendo le proprie antitetiche posizioni. Esse hanno inoltre notificato le prove.
G. Esperita l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 25 (convenuta) e 29 aprile 2022 (attore) nei quali le parti hanno confermato il loro punto di vista, il Pretore aggiunto, con decisione del 30 agosto 2022, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 550.- (comprese quelle della procedura di conciliazione) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 22 novembre 2022 la convenuta propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Considerando
in diritto:
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 30 settembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 31 agosto 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 22 novembre 2022 (art. 312 CPC).
Il Pretore aggiunto ha altresì respinto l'argomento per cui le parti avrebbero sottoscritto una "convenzione speciale" secondo l'art. 2 CGA. La semplice designazione "cose speciali" non era sufficiente. Le CGA prevedevano inoltre, per la rottura dei vetri, due tipi di assicurazione: una globale che copriva la rottura di qualsiasi vetrata (art. 1 n. 3 lett. a) e una singola che copriva la rottura dei vetri specificati nella polizza (art. 1 n. 3 lett. b). Orbene, nel caso in esame la polizza elencava specificatamente i vetri assicurati, sicché il termine "speciale" si riferiva con ogni probabilità al fatto che la copertura assicurativa aveva per oggetto dei vetri ben determinati conformemente all'art. 1 n. 3 lett. b CGA e non al fatto che le parti avevano sottoscritto una convenzione speciale. Tale interpretazione era inoltre rafforzata dalla circostanza che le convenzioni speciali dell'art. 2 n. 2 CGA si riferivano a una determinata tipologia di vetri (lett. a – h) che l'attore non aveva mai specificato, il che era dovuto con ogni probabilità al fatto che i vetri della pensilina non trovavano riscontro in alcuna delle categorie ivi elencate, in ogni caso non in quella della lett. f giacché la superficie massima dei vetri indicati era di 1.02 m2. Il primo giudice non ha così ravvisato elementi di rilievo che avvalorassero la tesi attorea di una "convenzione speciale" nel senso dell'art. 2 CGA, ritenendo più corretto concludere per una convenzione "base" nel senso dell'art. 1 CGA. Il che permetteva di vagliare la fattispecie alla luce dei motivi di esclusione dell'art. 3 n. 5 CGA, dal momento che lo stesso attore aveva riconosciuto tale facoltà in caso di sottoscrizione di una convenzione "base" (loc. cit., pag. 5 seg.).
Ma quand'anche si fosse ammessa l'esistenza di una convenzione speciale secondo l'art. 2 CGA, la situazione per l'attore non sarebbe mutata. Per il Pretore aggiunto la tesi attorea secondo cui i n. 4 e 5 dell'art. 3 CGA (i cui titoli non trovavano corrispondenza nell'art. 2 CGA) dovevano per forza riferirsi all'art. 1 CGA non convinceva poiché quegli stessi titoli non trovavano nessuna rispondenza letterale neanche nell'art. 1 CGA. Non si comprendeva pertanto perché questi due capoversi non potessero riferirsi all'art. 2 CGA (privo di riscontro letterale) ma potessero riferirsi all'art. 1 CGA (anch'esso privo di tale riscontro). Dal punto di vista della sistematica era più logico ritenere che l'art. 3 CGA elencasse i motivi di esclusione validi per entrambi i primi due articoli. Nulla induceva a concludere che i cinque capoversi dell'art. 3 CGA si riconducessero in parte all'art. 1 e in parte all'art. 2 CGA. Dalla lettura dell'art. 3 CGA si evinceva piuttosto che la norma specificava dapprima i motivi di esclusione validi unicamente per le singole assicurazioni incendio (n. 1), acque (n. 2) e vetri (n. 3) e indicava poi i motivi d'esclusione comuni all'assicurazione incendio, acque e vetri (n. 4) e quelli comuni all'assicurazione acque e vetri (n. 5), a prescindere dal genere di convenzione "base" o "speciale". Anche dandosi una convenzione speciale secondo l'art. 2 CGA, si applicava così il motivo d'esclusione dell'art. 3 n. 5 CGA (loc. cit., pag. 6 seg.).
Quanto all'applicazione, nella fattispecie, di quest'ultima norma, il Pretore aggiunto ha rilevato che le obiezioni mosse al riguardo dall'attore erano tardive siccome sollevate soltanto con il memoriale conclusivo. Ad ogni buon conto esse erano anche infondate nel merito. A cominciare dall'asserita poca chiarezza intorno al termine "eventi naturali" che il primo giudice ha reputato pretestuosa, l'attore medesimo avendo utilizzato quel termine nella sua comunicazione del 7 settembre 2020 per indicare l'origine del danno (doc. I). Né egli comprendeva perché spettasse all'assicuratore dimostrare l'esistenza di un evento naturale che era stato denunciato dall'assicurato. Circa la pretesa inapplicabilità del motivo di esclusione ai vetri in questione che avrebbe svuotato l'assicurazione di ogni significato, il Pretore aggiunto ha rilevato che in realtà i vetri della pensilina potevano essere danneggiati non solo da eventi naturali ma anche da altre cause, come confermavano le dichiarazioni di sinistro del febbraio/luglio 2000 e dell'aprile 2008 in cui la causa era stata individuata nella "caduta di un oggetto solido". Nelle circostanze descritte, la petizione andava pertanto respinta senza che occorreva determinarsi sulla prescrizione delle pretese avanzate (loc. cit., pag. 7).
L'appellante riafferma in primo luogo, ancorché in ordine sparso, l'argomento della copertura diretta del rischio rottura dei vetri, a prescindere dalla causa all'origine del danno (memoriale, pag. 2 n. 1, pag. 5 n. 3, pag. 7 seg.). Rimprovera al primo giudice di non avere considerato che la convenuta medesima aveva espressamente ammesso in passato – così nell'ambito della denuncia di sinistro del 27 luglio 2000 – l'esistenza di una copertura diretta per il rischio assicurato senza riguardo alle cause. Reputa così senza rilievo le indicazioni da lui fornite nel passato per ipotizzare una spiegazione sulle circostanze del sinistro (loc. cit., pag. 7 seg.). Così facendo, tuttavia, l'attore, oltre a sottacere il chiaro senso della sua dichiarazione del 20 settembre 2000 (fascicolo Edizione da R__________ SA, doc. 3: "non vedo un motivo di esclusione della copertura […] in quanto non vi sono stati eventi atmosferici o naturali significativi") e contraddirsi nella misura in cui a pag. 8 dell'appello riserva, comunque sia, i casi di esclusione dell'art. 3.3 CGA, sorvola completamente sulla motivazione – principale – addotta dal Pretore aggiunto per sconfessare "chiaramente" la propria tesi, e più precisamente sull'argomento che tutti i casi di esclusione previsti dall'art. 3 n. 3 a 5 (ovvero quelli che entrano in linea di conto nel caso specifico) "passano" da una valutazione delle cause alla base del sinistro. E quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, pena l’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Già per questo motivo, l'appello sfugge al riguardo a ogni disamina.
L'appellante ripropone inoltre la tesi per cui il contratto in rassegna configurava una "convenzione speciale" secondo l'art. 2 CGA e non una "classica" assicurazione stabili come era definita all'art. 1 CGA. Seppure si suddividesse in 71 vetri, la superficie complessiva della tettoia in vetro superava ampiamente il limite (4 m2) "oltre il quale l'assicurazione globale dello stabile non copriva i danni da rottura dei vetri uniti in modo fisso allo stabile" (memoriale, pag. 3, n. 2.2). L'appellante disconosce tuttavia che il Pretore aggiunto ha qualificato il contratto in esame come un'assicurazione "singola" (nel senso dell'art. 1 n. 3 lett. b CGA) che copriva la rottura dei vetri specificati nella polizza. E con tale argomentazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio, sicché al riguardo l'appello si rivela, una volta ancora, irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Né l'attore revoca in dubbio di non avere mai indicato in prima sede quale caso speciale riportato dall'art. 2 n. 3 CGA poteva entrare in linea di conto. Ciò posto, l'argomento – nuovo – secondo cui la pensilina in vetro superava ampiamente il limite di 4 m2, è ugualmente irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), oltre che inconsistente, la limitazione dovendosi palesemente riferire al singolo vetro e non all'insieme dei 71 vetri. Per il resto, l'appellante non contesta di avere riconosciuto – davanti al Pretore aggiunto (petizione, pag. 4) – che il motivo di esclusione dell'art. 3 n. 5 CGA (eventi naturali) si sarebbe applicato in caso di sottoscrizione di una convenzione di base (art. 1 CGA), di modo che, per quanto testé esposto, il presente giudizio potrebbe anche esaurirsi in questi termini.
Modificando l'impostazione della causa – come osserva a ragione la convenuta (risposta all'appello, pag. 4 seg., n. 14 e n. 16) – l'appellante rileva tuttavia che non è risolutivo che la copertura assicurativa ricada sotto l'art. 1 o sotto l'art. 2 CGA. A ogni modo egli non comprende perché i motivi di esclusione (in particolare quelli riconducibili a eventi naturali) per l'assicurazione vetri non sarebbero tutti compendiati, secondo logica e buon senso, all'art. 3.3 CGA, ma sarebbero completati in maniera ridondante agli art. 3.4 e 3.5 e accomunati a quelli per i danni da incendio e acque. Tanto più che non vi sarebbe piena corrispondenza tra la terminologia utilizzata in questi paragrafi e quella usata per identificare i vari prodotti assicurativi e le varie coperture. Onde una situazione equivoca se non confusa (memoriale, pag. 3 seg., n. 2.3 e n. 3).
Che la sussunzione della fattispecie sotto l'art. 1 o l'art. 2 CGA non modifichi l'esito del giudizio l'ha evidenziato – a titolo abbondanziale – anche il Pretore aggiunto. A parte ciò, non basta sostenere di mal comprendere l'argomento della decisione pretorile per soddisfare i requisiti formali di motivazione di un appello (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate (o maggiormente logiche), ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice. Egli non può limitarsi, come in concreto, a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. A prescindere da tale riserva d'ordine formale, il Pretore aggiunto ha spiegato che l'art. 3 CGA si proponeva di specificare dapprima (dal n.1 al n. 3) i motivi di esclusione validi soltanto per le singole assicurazioni e poi quelli comuni. Perché tale interpretazione sarebbe erronea, l'appellante non illustra. L'attore si limita – per quanto è dato di capire (appello, pag. 3 nota ii) – a riproporre l'argomento della mancata corrispondenza letterale tra i rischi e i danni assicurati dell'art. 1 CGA e i vari titoli dell'art. 3 n. 1 a 3 CGA, che si identificherebbero invece con la terminologia dell'art. 2 CGA. Così facendo, tuttavia, egli non discute l'accertamento del Pretore aggiunto che ha ritenuto irrilevante tale criterio in virtù del fatto che nemmeno i titoli dell'art. 3 n. 4 e 5 trovano riscontro all'art. 1 CGA. In siffatte circostanze, contrariamente a quanto pretende l'appellante (memoriale, pag. 4 n. 3), non v'è spazio per procedere a un'interpretazione – sussidiaria – "contra stipulatorem" (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2). Al riguardo non giova dunque attardarsi.
Richiamandosi alla sistematica dell'art. 3 CGA, l'appellante fa valere che i danni elencati all'art. 3 n. 4 e 5 CGA non sono risarciti dalle coperture ivi indicate, non tanto per via della loro natura, quanto perché essi sono già coperti da un'altra assicurazione e perché la norma mira a evitare una doppia assicurazione (memoriale, pag. 4, n. 3.1). Come obietta la convenuta (risposta, pag. 4 seg.), nondimeno, l'argomento è addotto per la prima volta in appello e già per questo motivo si rivela irricevibile (cfr. DTF 148 III 57 consid. 2.1.3.4). A prescindere da ciò, il disposto in rassegna non fornisce alcun appiglio per l'interpretazione proposta sicché, su tale punto, l'appello sarebbe destinato all'insuccesso anche nel merito.
Per l'attore è altresì inconcepibile che un'assicurazione con copertura diretta del rischio rottura dei vetri che compongono una pensilina di oltre 70 m2, realizzata a 3 m dal suolo per proteggere l'area sottostante dalle intemperie e che di fatto è esposta unicamente ai rischi legati alla natura, possa escludere dalla copertura proprio i danni da eventi naturali (memoriale, pag. 4 n. 3.2). Il problema è che l'appellante argomenta come se si trovasse ancora davanti al primo grado di giurisdizione, facendo completa astrazione dalla motivazione del Pretore aggiunto. Il quale non solo ha già qualificato tale obiezione come tardiva poiché formulata solo con il memoriale conclusivo (circostanza che l'appellante non revoca in dubbio), ma l'ha anche respinta nel merito rilevando che in realtà i vetri potevano essere danneggiati anche da altre cause, come confermavano le dichiarazioni di sinistro del febbraio/luglio 2000 e dell'aprile 2008 in cui la causa era stata individuata nella "caduta di un oggetto solido". Priva di ogni confronto, l'argomentazione pretorile sfugge su questo punto alla critica. Sulla questione della "copertura diretta" non occorre inoltre ripetersi (v. sopra, consid. 3).
Alla luce di quanto testé illustrato al consid. 7, anche l'argomento secondo cui la singolarità dell'art. 3.5 CGA snaturerebbe il senso della copertura assicurativa e renderebbe la clausola inopponibile siccome inusuale (memoriale, pag. 5 seg. n. 4), cade nel vuoto. Senza contare che l'invocazione – per la prima volta in appello – della regola della clausola inabituale nemmeno potrebbe trovare ascolto, la sua applicazione essendo subordinata al caso – estraneo alla fattispecie – in cui l'assicurato – per altro di professione avvocato (sul concetto di inusualità soggettiva cfr. DTF 148 III 57 consid. 2.1.3.2) – abbia ripreso le CGA in maniera globale, ovvero senza averle lette, averne preso conoscenza o averne compreso la portata (DTF 148 III 57 consid. 2.1.3 con riferimenti), ciò che egli neppure pretende.
Se ne conclude che l'appello deve essere respinto nella limitata misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 12'603.85, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 2'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 29 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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