AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.115
Data decisione, Autorità: 04.08.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.115 Rinvio TF
Lugano 4 agosto 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1994.00077 (già 14/1994) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 28 gennaio 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a riconsegnargli il 38.4% delle partecipazioni nelle società __________ con sede a __________ (4'387'498 azioni "serie B"), __________ con sede a __________ (4'387'448 azioni), __________ con sede a __________ (2'360'602 azioni), __________ con sede a __________ (36'000'000 azioni), __________ con sede a __________ (1'603'875 azioni) e __________ con sede a __________ (49 azioni), nonché il 38.4% dei crediti verso banche e verso società del gruppo, da lei detenuti fiduciariamente in virtù della convenzione fiduciaria del 28 agosto 1989, statuiti in fr. …, ritenuto che in sede conclusionale la seconda parte del petitum è stata corretta e completata nel senso che andavano pure restituiti il 38.4% di ogni altra partecipazione societaria, dei crediti verso altre persone e di ogni altro bene della convenuta, detenuti sulla base del medesimo contratto fiduciario, senza più indicare alcun importo;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 22 ottobre 2001, ha parzialmente accolto, in particolare nella misura in cui la petizione aveva per oggetto le partecipazioni nelle società __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a __________, caricando gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;
Ed ora sull'appello 13 novembre 2001 della convenuta, avversato dall'attore, con cui si chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso che la petizione sia stralciata dai ruoli siccome priva d'oggetto nella misura in cui si riferiva alle partecipazioni nelle società __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a __________ con spese e ripetibili a carico della controparte o in subordine di respingerla integralmente, e in ogni caso di respingere formalmente le domande cautelari ancora pendenti, il tutto pure con protesta di spese e ripetibili delle due sedi;
preso atto che con sentenza 23 aprile 2003 la I Corte civile del Tribunale federale, in accoglimento di un ricorso di diritto pubblico presentato dalla convenuta, ha annullato i dispositivi n. III e IV della sentenza 2 settembre 2002 di questa Camera, che aveva respinto l'appello in questione, caricando all'appellante gli oneri processuali e le ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con scritto 10 settembre 1993 (doc. H) __________ ha revocato con effetto immediato il mandato fiduciario, chiedendo la restituzione dei beni di sua spettanza. Il rifiuto opposto dalla fiduciaria ha dato origine alla presente causa.
Con petizione 28 gennaio 1994 __________, ritenendosi legittimato a revocare il mandato fiduciario segnatamente per motivi gravi, ha chiesto la condanna di __________. a riconsegnargli tutte le partecipazioni, beni e crediti di sua spettanza, da lei detenuti fiduciariamente, ovvero il 38.4% delle partecipazioni nelle società __________ con sede a __________ (4'387'498 azioni "serie B"), __________ con sede a __________ (4'387'448 azioni), __________ con sede a __________ (2'360'602 azioni), __________ con sede a __________ (36'000'000 azioni), __________ con sede a __________ (1'603'875 azioni) e __________ con sede a __________ s (49 azioni), nonché il 38.4% dei crediti verso banche e verso società del gruppo, statuiti in un importo imprecisato, ritenuto che in sede conclusionale la seconda parte del petitum è stata corretta e completata nel senso che andavano pure restituiti il 38.4% di ogni altra partecipazione societaria, dei crediti verso altre persone e di ogni altro bene detenuto dalla convenuta.
La convenuta si è opposta alla petizione, contestando tra l'altro che l'attore, da solo, potesse validamente revocare il mandato fiduciario conferitole congiuntamente dai tre mandanti.
Al termine dell'istruttoria, il 2 settembre 1999, la convenuta ha comunicato alla Pretura di aver nel frattempo ottenuto il consenso che mancava da parte degli altri due fiducianti a che venissero restituiti all'attore i titoli societari da lui rivendicati con la petizione: di conseguenza, essendo venuta meno la sua riserva in merito alla richiesta di restituzione dei titoli azionari formulata dall'attore, essa aveva provveduto a notificare alle diverse società il trasferimento dei titoli all'attore e simultaneamente a restituirgli i titoli detenuti fiduciariamente. Essa ha tenuto a precisare che in ogni caso la restituzione dei titoli non significava accettazione da parte sua delle tesi di fatto e di diritto dell'attore nella causa, che rimaneva pendente limitatamente a quanto non ancora consensualmente restituito.
Con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto la petizione nella misura in cui aveva per oggetto le partecipazioni della convenuta nelle società __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a __________, caricando gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto preso atto dello scritto 2 settembre 1999 della convenuta e, visto che l'attore contestava che la controparte avesse dato seguito al suo impegno di restituzione, ha condannato quest'ultima a restituirgli le partecipazioni chieste con la petizione; per sapere se lo scritto in questione dovesse essere considerato come acquiescenza, egli ha quindi provveduto ad esaminare se la petizione fosse fondata già al momento della sua introduzione, concludendo per l'affermativa. Diversa invece era la soluzione in punto alla domanda di restituzione del 38.4% dei crediti verso banche e società del gruppo, che, non quantificati con la petizione, non erano stati specificati nella loro entità nemmeno con gli allegati successivi, per cui tale richiesta è stata sanzionata come irricevibile. Il Pretore ha infine precisato che l'emanazione del giudizio di merito rendeva prive d'oggetto le domande cautelari ancora pendenti, circostanza di cui si sarebbe tenuto conto nell'attribuzione delle ripetibili.
Con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attore, la convenuta ha chiesto di riformare il giudizio di prime cure nel senso di stralciare dai ruoli la petizione siccome priva d'oggetto nella misura in cui si riferiva alle partecipazioni nelle 6 società latinoamericane con spese e ripetibili a carico della controparte o in subordine di respingerla integralmente: a suo dire, lo scritto 2 settembre 1999 aveva reso priva d'oggetto la lite relativa alle partecipazioni azionarie, che in quella misura doveva dunque essere stralciata dai ruoli; ad ogni buon conto la petizione era ampiamente infondata sin dall'inizio, atteso che la dottrina maggioritaria, confortata dal Tribunale federale, non riconosceva al singolo mandante la facoltà di revocare un mandato conferito congiuntamente e in ogni caso, anche seguendo la tesi minoritaria fatta propria dal Pretore, l'esito non sarebbe stato diverso, in quanto tra i mandanti vi era senz'altro un rapporto societario. Essa chiede infine che le domande cautelari ancora pendenti, dichiarate prive d'oggetto dal Pretore, il quale tuttavia non ha concretizzato tale decisione nel dispositivo, vengano formalmente respinte.
Con sentenza 23 aprile 2003 la I Corte civile del Tribunale federale, in accoglimento di un ricorso di diritto pubblico presentato dalla convenuta, ha annullato i dispositivi n. III e IV del giudizio 2 settembre 2002, con cui la scrivente Camera aveva respinto l'appello in questione caricando all'appellante gli oneri processuali e le ripetibili. L'Alta Corte ha in sostanza ritenuto che lo scritto 2 settembre 1999 costituiva senz'altro una dichiarazione di acquiescenza parziale, limitata all'obbligo di restituzione dei titoli societari chiaramente designati nella petizione, ciò che i giudici cantonali avrebbero dovuto accertare d'ufficio. Una volta constatata l'acquiescenza parziale, l'autorità d'appello avrebbe pertanto dovuto procedere allo stralcio parziale della causa, per cui il giudizio cantonale che, dopo l'esame di merito, aveva di fatto avallato la pronunzia di condanna del Pretore, si avverava come arbitrario.
Il giudizio di rinvio permette senz'altro di accogliere la prima censura d'appello, quella con cui la convenuta, sulla base dello scritto 2 settembre 1999, ha in sostanza chiesto che il dispositivo pretorile che l'aveva condannata a riconsegnare all'attore tutta una serie di partecipazioni azionarie, fosse trasformato in un decreto di stralcio (parziale) per acquiescenza.
Ritenuto che per costante giurisprudenza l'acquiescenza, totale o parziale che sia, implica la soccombenza della parte convenuta e l'obbligo per quest'ultima, seppur con ampio margine d'apprezzamento per il giudice, di assumersi le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 e m. 1 seg. ad art. 151; IICCA 17 febbraio 1998 in re S. AG/S. S.r.l. e lc.), il giudizio di prima istanza, che a fronte di un'acquiescenza parziale ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuna gli oneri processuali compensate le ripetibili, non si appalesa come arbitrario o altrimenti insostenibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148) e può senz'altro essere confermato dall'autorità d'appello (IICCA 14 dicembre 1994 in re B./G. Ltd.).
Del tutto infondata -come del resto già indicato nella sentenza 2 settembre 2002 - è per contro la richiesta con cui la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere formalmente le domande cautelari ancora pendenti (quella relativa alla nomina di un amministratore giudiziale e quella avente per oggetto la richiesta dell'attore di disporre delle azioni di __________ con sede a __________, non ancora consegnategli nell'autunno 1999) che il Pretore aveva dichiarato prive d'oggetto in conseguenza dell'emanazione del giudizio di merito, senza tuttavia aver concretizzato tale decisione nel dispositivo. Intanto si osserva che il mancato accoglimento delle stesse risulta implicitamente dalla particolare formulazione del primo giudizio, nella misura in cui si dice che la petizione è accolta, ma unicamente con riferimento alla consegna delle partecipazioni delle 6 società del gruppo __________ (dispositivo n. 1). D'altro canto va evidenziato che il fatto che le cautelari fossero divenute prive d'oggetto comportava semmai il loro stralcio (art. 351 CPC) e non invece l'emanazione di un giudizio di reiezione, come preteso nel gravame. Nulla permette infine di concludere che il giudice di prime cure non abbia effettivamente tenuto conto dell'esito delle cautelari nella fissazione e nella ridistribuzione delle spese e delle ripetibili complessive, tanto più che l'attribuzione degli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, da lui decisa, non sarebbe arbitraria nemmeno nel caso in cui si concludesse che le stesse erano destinate ad essere respinte.
Stante l'accoglimento della richiesta, formulata nel gravame in via principale, di riformare la sentenza pretorile nel senso di stralciare dai ruoli la petizione nella misura in cui si riferiva alle partecipazioni nelle 6 società latinoamericane, la richiesta formulata in via subordinata di respingere integralmente la petizione non necessiterebbe nemmeno di essere esaminata.
In ogni caso, come già evidenziato nella sentenza 2 settembre 2002, la stessa sarebbe senz'altro stata respinta siccome irricevibile, atteso che in sede conclusionale la parte convenuta non aveva più preteso l'integrale reiezione della petizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 307; IICCA 10 luglio 1995 in re B. SA/R.), ma si era limitata a postulare che la stessa fosse respinta nella misura in cui non fosse stata stralciata dai ruoli siccome priva d'oggetto (conclusioni p. 29).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 13 novembre 2001 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 22 ottobre 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformato:
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4'950.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 5'000.--
da anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di 1/2 ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster