AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.64
Data decisione, Autorità: 22.09.2022, IIICC
Titolo: Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto. Stralcio
Incarto n. 13.2022.64
Lugano 22 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2022.146 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza di conciliazione 16 marzo 2022 da
RE 1
contro
CO 1
e ora sul reclamo per denegata giustizia 16/19 settembre 2022 di RE 1;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con istanza 16 marzo 2022 RE 1 ha chiesto la citazione a un’udienza di conciliazione in relazione alla sua domanda di condanna di CO 1 al pagamento di fr. 18'808.-. La somma in questione era stata ceduta all’istante da __________ che, già alle dipendenze della convenuta, rivendicava nei confronti di questa l’importo in questione a titolo di salario;
che con sentenza 23 marzo 2022 il Segretario assessore ha dichiarato inammissibile l’istanza ritenendo che la cessione di credito in questione era a suo avviso avvenuta per eludere le norme sulla rappresentanza professionale ed era pertanto nulla, con la conseguenza che RE 1 non poteva procedere in qualità di istante né avrebbe potuto agire quale rappresentante della cedente;
che con di appello 29 marzo 2022 RE 1 ha chiesto di rinviare l’istanza alla Pretura di Lugano, sezione 2, affinché procedesse alla convocazione delle parti per l’udienza di conciliazione;
che con sentenza 21 giugno 2022 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio degli atti al Segretario assessore per procedere come previsto dagli art. 202 seg. CPC, segnatamente citando le parti all’udienza di conciliazione;
che con reclamo per denegata giustizia, non datato ma rimesso alla posta il 16 settembre 2022, RE 1 chiede che sia fatto ordine alla Pretura di Lugano d’indire l’udienza di conciliazione nel più breve tempo possibile;
che con ordinanza 16 settembre 2022 il Segretario assessore ha convocato le parti al tentativo di conciliazione;
che di conseguenza il reclamo è divenuto privo d’oggetto, poiché l’atto che il reclamante chiedeva fosse esperito è stato compiuto;
che, comunque sia, se non fosse divenuto privo d’oggetto, il reclamo sarebbe verosimilmente stato respinto. Non si può, infatti, rimproverare al Segretario assessore di non aver proceduto prima alla citazione per l’udienza, ritenuto che era in attesa non solo della crescita in giudicato della sentenza d’appello, ma neppure disponeva dell’incarto che ancora non gli era stato ritornato dall’autorità superiore e di conseguenza non gli si può comunque imputare un’inattività nella trattazione della pratica;
che, stante l’esito del reclamo si prescinde dal prelevare spese mentre non si giustifica l’attribuzione di ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 16/19 settembre 2022 di RE 1 è privo d’oggetto.
Non si prelevano spese processuali, non si assegnano ripetibili
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), ritenuta in concreto la limitazione dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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