AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.62
Data decisione, Autorità: 29.09.2022, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Quesiti peritali. Il mero timore di un giudizio finale negativo non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2022.62
Lugano 29 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa in data 15 gennaio 2016 da
CO 1 patrocinata da PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 2 settembre 2022 di RE 1 contro la decisione ordinatoria 16 agosto 2022;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 15 gennaio 2016 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2'000'000.-oltre accessori.
Con risposta 18 agosto 2016 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 47'724.55 oltre accessori.
Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande, e l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale.
B. Nel contesto dell’istruttoria il Pretore ha ammesso la prova peritale. I periti hanno consegnato il proprio rapporto l’11 agosto 2021, di cui entrambe le parti hanno chiesto il completamento/ delucidazione.
C. Con ordinanza 16 agosto 2022 il Pretore ha ammesso il quesito di completamento/delucidazione presentato dalla parte attrice e solo parzialmente i quesiti della parte convenuta.
D. Con reclamo 2 settembre 2022 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione la riforma della stessa nel senso di ammettere integralmente i suoi quesiti complementari.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle domande di completamento/delucidazione della perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 agosto 2022. Rimesso alla posta il 2 settembre 2022 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
Ciò non è tuttavia sufficiente per rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’argomento così proposto si fonda in ultima analisi sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva dell’interessato.
Stando così le cose il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 700.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 2 settembre 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster