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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.57
Data decisione, Autorità: 16.09.2022, IIICC
Titolo: Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Citazione all'udienza. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2022.57 13.2022.58
Lugano 16 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa in data 21 aprile 2018 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 17 agosto 2022 di RE 1;
ritenuto
in fatto: che con petizione 21 aprile 2018 RE 1 ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie (inc. DM.2018.21);
che con risposta 6 settembre 2018 il convenuto ha postulato l’accoglimento della domanda di divorzio, chiedendo una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;
che, nel frattempo, con istanza 18 giugno 2018 CO 1 ha chiesto in via cautelare il ripristino delle relazioni personali con i figli e, in via supercautelare che fosse fatto ordine a RE 1 di depositare i documenti d’identità dei figli, domanda quest’ultima accolta in via supercautelare con decisione 27 giugno 2018;
che, nell’ambito dell’istruttoria, con ordinanza 16 maggio 2022 le parti sono state citate dal Pretore per l’udienza per incombenti del 22 giugno 2022, udienza poi rinviata con ordinanza 22 giugno a data da stabilire e poi nuovamente fissata con ordinanza 12 luglio 2022 per giovedì 22 agosto 2022. Con scritto 4 agosto 2022 il Pretore ha poi rettificato la data ritenuto che il giovedì in questione era il 25 agosto e non il 22;
che con scritto datato 17 agosto 2022 al Tribunale d’appello, rimesso alla posta il 23 agosto 2022, RE 1 chiede, tra l’altro, che non si tenga alcuna udienza e inoltre che sia “… fatto ordine alla istanza inferiore di provvedere alla definizione giudiziale (sentenza) dei due gravami di cui ai considerandi entro 10 … giorni per l’incarto che pertocca il sequestro dei passaporti / carte d’identità dei minori CA.2018.11 nonché entro 15 giorni per la procedura che concerne l’incarto divorzile DM.2018.21” e postula di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio;
che non sono state raccolte osservazioni;
che la decisione con cui il giudice cita le parti per un’udienza è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 133 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che a norma del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che l’impugnabilità dell’ordinanza di cui trattasi in concreto non è espressamente prevista dal CPC;
che la reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale;
che nel caso in esame la reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso appare evidente, considerato che l’udienza era intesa a far progredire la procedura, come peraltro auspicato dalla medesima reclamante;
che, di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame contro la citazione all’udienza è inammissibile;
che, nella misura in cui la reclamante lamenta invece una denegata/ritardata giustizia - postulando che sia fatto ordine al Pretore di pronunciare le decisioni di sua competenza - pur dando atto della dilatazione dei tempi della procedura si rileva che egli ha dato un impulso al procedimento, citando le parti all’udienza in questione;
che di conseguenza il reclamo per ritardata giustizia già appariva privo d’oggetto ancor prima di essere inoltrato;
che, dovendo completare l’istruttoria di causa e aggiornare la situazione, neppure si può imporre al Pretore un termine di 10 giorni per “provvedere alla definizione giudiziale” delle procedure ancora pendenti;
che, stante l’esito del gravame, la domanda di gratuito patrocinio sarebbe da respingere perché, oltre a non essere minimamente motivata né documentata, il reclamo si appalesava sin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;
che comunque la richiesta diventa priva d’oggetto, ritenuto che, eccezionalmente, si prescinde dal prelevare spese per la procedura di reclamo;
che il reclamo, manifestamente inammissibile e comunque infondato, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo contro la decisione ordinatoria processuale 12 luglio/4 agosto 2022 è inammissibile.
Il reclamo per denegata giustizia è privo d’oggetto.
La domanda di gratuito patrocinio in quanto non già priva d’oggetto è respinta.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 17 agosto 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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