AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.42
Data decisione, Autorità: 16.09.2022, IIICC
Titolo: Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Invio raccomandato della corrispondenza. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2022.42
Lugano 16 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2017.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa in data 29 maggio 2017 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
K__________ e RE 1
e ora sul reclamo 12 luglio 2022 di RE 1 contro la decisione 7 luglio 2022 del Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 26/29 maggio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di K__________ ed RE 1 al pagamento della somma di fr. 83'372.05 oltre accessori.
Con risposta 28 agosto 2017 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione.
B. Con ordinanza 8 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per eleggere domicilio nella giurisdizione del Cantone Ticino con l’avvertenza che in caso d’inosservanza dell’ordine avrebbe fatto ricorso alla notificazione per via edittale, eventualmente prescindendo da qualsiasi notificazione.
Con scritto 3 luglio 2022 RE 1 ha indicato quale indirizzo in Svizzera per la notifica: “__________ c/o __________”. Ha però rilevato che la segreteria della società in questione non è presidiata in modo permanente sicché il ritiro della corrispondenza non poteva essere garantito tempestivamente, chiedendo quindi di non inviargli lettere raccomandate.
C. Con ordinanza 7 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di non procedere con invii raccomandati.
D. Con reclamo 12 luglio 2022 RE 1 ha chiesto che l’incarto “… sia assegnato a un giudice imparziale e neutrale”, che la moglie “… sia rappresentata nel presente procedimento principale e in tutti i provvedimenti accessori ….” e infine che “… l’ordinanza del 7 luglio 2022 sia annullata, compresa la nota spese, e che sia accettato il domicilio in Svizzera indicato nella mia lettera del 3 luglio 2022”.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del reclamante di non inviargli la corrispondenza con plico raccomandato è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 124 cpv. 1, 319 lett. b cifra 2, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 12 luglio 2022 e, di conseguenza, il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 13 luglio 2022, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Il CPC non prevede esplicitamente l’impugnabilità della decisione oggetto di contestazione, di modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
In concreto il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. Il gravame è quindi già per questo inammissibile.
4.1 La richiesta di assegnare l’incarto ad altro giudice non rientra nelle competenze di questa Camera. Peraltro, ad un sommario esame le generiche doglianze invocate a sostegno di questa richiesta neppure paiono fondate.
4.2 Il Pretore aggiunto non ha rifiutato la rappresentanza della convenuta da parte del marito. Anzi, nella decisione impugnata egli ha accertato che la richiesta 3 luglio 2022 era stata presentata da RE 1 “… per sé e in rappresentanza della moglie …”. Su questo punto il reclamo è manifestamente privo di consistenza.
4.3 Il primo giudice non ha rifiutato di procedere alle notifiche all’indirizzo indicato dal reclamante. Il rifiuto concerne unicamente la richiesta di non procedere alla notifica mediante plico raccomandato. Si rileva al proposito che, per l’art. 138 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sicché il Pretore è tenuto per legge a procedere come fatto. È semmai compito del reclamante organizzarsi in modo tale da poter ricevere la corrispondenza. Ancora una volta il reclamo è infondato.
4.4 Per quanto riguarda le spese che il primo giudice ha posto a carico di RE 1, questi non si confronta minimamente con le relative motivazioni della decisione impugnata. Da qui l’inammissibilità del reclamo su questo punto.
Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 luglio 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 12 luglio 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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