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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.28
Data decisione, Autorità: 09.09.2022, IIICC
Titolo: La decisione che respinge l'istanza di restituzione del termine è finale quando mira a far riaprire una procedura già chiusa, e come tale è impugnabile con reclamo o appello a seconda del valore litigioso. Istanza di restituzione del termine per aderire alla proposta di giudizio
Incarto n. 13.2022.28
Lugano 9 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. C.01/2022 della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 29 dicembre 2021 da
CO 1
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 11 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 29 marzo 2022 con cui il Giudice di pace ha respinto la sua istanza di restituzione del termine per aderire alla proposta di giudizio;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 29 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo no __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio.
Con ordinanza 7 gennaio 2022 il Giudice di pace del Circolo di Mendrisio ha citato le parti a comparire a un’udienza di conciliazione, con le comminatorie di legge dell’art. 206 CPC in caso di mancata comparsa.
All’udienza di conciliazione del 1° febbraio 2022 è comparsa unicamente la parte istante. Constatata l’impossibilità di conciliare, l’istante ha chiesto al Giudice di pace di formulare una proposta di giudizio.
B. Con atto 2 febbraio 2022 il Giudice di pace ha formulato una proposta di giudizio, indicando che, qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata nel termine di 20 giorni la stessa era da considerare accettata ed avrebbe avuto l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Con istanza di restituzione del termine 10 marzo 2022 RE 1 ha chiesto che le fosse assegnato un nuovo termine di 20 giorni per aderire alla proposta di giudizio. Nel termine assegnato con ordinanza 14 marzo 2022 CO 1 non ha inoltrato osservazioni all’istanza in questione.
C. Con decisione 29 marzo 2022 il Giudice di pace ha respinto l’istanza di restituzione del termine.
D. Con reclamo 11 aprile 2022 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il ritorno dell’incarto al primo giudice affinché “… assegni alla parte convenuta un nuovo termine di 20 giorni per aderire o meno alla proposta del 2.02.2022 …”, in via subordinata “… perché assegni un termine di tre mesi per presentare l’azione di merito a CO 1”.
La controparte non ha inoltrato osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 149 CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione 29 marzo 2022 con cui il Giudice di pace ha respinto l’istanza di restituzione andrebbe semmai censurata nell’ambito dell’appello o del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale. Il Tribunale federale ha nondimeno riconosciuto quale decisione finale quella che respinge la domanda di restituzione dei termini ogni qual volta la citata restituzione mira a far riaprire una procedura già chiusa dall’autorità di conciliazione o dal giudice di prima istanza. In un siffatto contesto, l’esclusione di ogni via di ricorso in applicazione dell’art. 149 CPC non può quindi essere opposta alla parte che ha postulato la restituzione del termine e che se l’è vista respingere (DTF 139 III 478 consid. 6.3). Ebbene, la reiezione della domanda di restituzione del termine per determinarsi sulla proposta di giudizio avendo quale conseguenza che la proposta di giudizio medesima ha l’effetto di una decisione passata in giudicato e di conseguenza è da considerare finale, la parte richiedente può avvalersi di un rimedio di diritto, a dipendenza del valore litigioso (art. 308 cpv. 2 CPC) dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) o del reclamo (art. 319 lett. a CPC).
In concreto il valore litigioso è di fr. 3'428.- oltre accessori. In applicazione degli art. 308 cpv. 2 e 319 lettera a CPC, contro la decisione impugnata è quindi dato solo il rimedio del reclamo. Va poi considerato che la decisione impugnata, pur essendo formalmente una decisione ordinatoria processuale, per le conseguenze che comporta è una decisione finale. Di conseguenza il termine di reclamo è di 30 giorni. Poiché la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 30 marzo 2022 il reclamo, rimesso alla posta l’11 aprile 2022 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
L’art. 320 CPC dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L’art. 148 CPC stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, art. 148, n. 5), ritenuto comunque che, se vi è già stata pronuncia da parte del giudice, la restituzione dev’essere chiesta al più tardi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione (cpv. 3). L’istanza di restituzione va presentata all’autorità avanti alla quale era pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del termine.
Il primo giudice ha osservato anzitutto che il direttore della convenuta è stato ricoverato dal 25 al 27 gennaio 2022, motivo per il quale non intravvedeva il motivo per cui non avesse chiesto il rinvio dell’udienza o nominato un rappresentante legale. Essa neppure aveva spiegato per quale motivo egli avrebbe dovuto procedere d’ufficio al rinvio anziché considerare la causa matura per il giudizio. In merito alla domanda di restituzione del termine, il primo giudice, ricordato che il suo accoglimento presuppone che il richiedente renda verosimile di non avere colpa nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura, l’ha ritenuta tardiva e quindi irricevibile.
5.1 La reclamante rileva in primo luogo che la mancata richiesta di rinvio dell’udienza e la mancata nomina di un rappresentante legale sono indifferenti e senza rilievo per la tempestività dell’istanza di restituzione. Ribadisce che D__________ era impedito di occuparsi della società perché relegato in casa a causa di un severo intervento chirurgico.
Per essere tempestiva l’istanza di restituzione ha da essere inoltrata entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC). È quindi anzitutto da verificare se tale termine è stato rispettato. In tal senso la mancata comparsa della parte convenuta all’udienza di conciliazione e la mancata richiesta di rinvio della stessa non sono però di alcun rilievo. Le conseguenze dell’assenza sono infatti regolate dall’art. 206 cpv. 2 CPC, il quale dispone che l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione. Poiché il certificato medico 31 gennaio 2022 (doc. 2) attesta la necessità di riposo a domicilio di D__________ dal 28 gennaio al 28 febbraio 2022, l’istanza 10 marzo 2022 ossequia il termine di 10 giorni. Di conseguenza l’istanza in questione non può essere considerata tardiva. Su questo punto il reclamo è quindi fondato.
5.2 Resta ora da verificare se la situazione valetudinaria di D__________ fosse tale da costituire un impedimento ad agire per la convenuta, tanto da dover ritenere che essa non aveva colpa o solo colpa lieve nell’inosservanza del termine (art. 148 cpv. 1 CPC), questione sulla quale il primo giudice non si è in realtà pronunciato. In merito si rinuncia comunque a ritornare l’incarto per nuova decisione, ritenuto che su questo punto la questione è matura per il giudizio.
Va anzitutto rilevato che il gerente della RE 1, R__________, era deceduto a gennaio 2022 e che la nuova gerente è stata nominata il 1° aprile 2022, sicché D__________ era l’unica persona in grado di prendere posizione in merito alla proposta di giudizio. Risulta poi che D__________ si è sottoposto a un intervento chirurgico il 25 gennaio 2022 (doc. 1) e il certificato medico attesta la necessità di riposo a domicilio dal 28 gennaio al 28 febbraio 2022 (doc. 2). In questa particolare situazione si può concludere che la colpa nell’inosservanza del termine sia stata lieve. Il reclamo è quindi da accogliere, ma solo parzialmente. Non v’è infatti motivo ragionevole perché il Giudice di pace assegni alla reclamante un nuovo termine per pronunciarsi dopo che essa ha inoltrato reclamo contro la decisione sull’istanza di restituzione ciò che è da considerare quale opposizione alla proposta di giudizio. Neppure può essere accolta la richiesta che il Giudice di pace assegni un termine di 3 mesi a CO 1 per inoltrare la causa di merito. L’art. 211 cpv. 2 lettera b CPC dispone infatti unicamente che in caso di mancata accettazione della proposta di giudizio il giudice rilascia all’attore l’autorizzazione ad agire.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante. CO 1 non ha infatti resistito al reclamo e non può essere considerata soccombente.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 aprile 2022 di RE 1è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e l’incarto è ritornato al Giudice di pace affinché rilasci a CO 1 l’autorizzazione ad agire.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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