AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.7
Data decisione, Autorità: 17.08.2022, IIICC
Titolo: Interpretazione di una decisione. Limiti in punto ad una transazione giudiziaria raggiunta nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale
Incarto n. 13.2022.7
Lugano 17 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.5409 (interpretazione di decisione
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 11 gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione 29 dicembre 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di interpretazione;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata __________, e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 25 giugno 2010 a __________. Dalla loro unione non sono nati figli.
B. La vita separata dei coniugi è stata regolamentata nell’ambito di una procedura a protezione dell’unione coniugale innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2017.1255), sfociata in una transazione conclusa dalle parti e registrata a verbale durante l’udienza di dibattimento tenutasi il 23 novembre 2017, ripresa dal Pretore con decisione a verbale.
Questo il tenore della relativa clausola n. 3 oggetto dell’istanza di cui trattasi:
“3. A partire dal mese di marzo (compreso) 2016 il marito verserà alla moglie mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese un contributo di mantenimento pari a CHF 10'540.00.
Il marito è autorizzato a portare in deduzione le spese fino ad oggi pagate per la moglie.
In futuro il marito è altresì autorizzato a pagare direttamente i costi dell’abitazione, della moglie (oneri ipotecari, spese condominiali, assicurazione ED e RC, assicurazione stabile, assicurazione per oggetti di valore e AIL) portandoli in deduzione dal summenzionato contributo alimentare.”
C. Rilevato un errore di trascrizione rispetto a quanto discusso dalle parti, la clausola n. 3 è stata rettificata d’ufficio dal Pretore con separata decisione 23 novembre 2017 nel senso che il contributo mensile di mantenimento era stabilito in fr. 11'000.– in luogo di fr. 10'540.–. Per il resto la clausola è stata riprodotta senza modifiche.
D. Con istanza 26 novembre 2021 RE 1 ha chiesto al Pretore di interpretare la clausola n. 3 di cui alla decisione di rettifica 23 novembre 2017, rispondendo a due domande.
CO 1 vi si è opposto e ha chiesto di respingere l’istanza d’interpretazione. Ha rilevato che la rettifica riguardava unicamente l’errata cifra riportata a titolo di contributo, che per prassi non vi era modo per il giudice di interpretare l’effettiva volontà delle parti in punto ad una transazione da loro raggiunta, che l’accordo era ad ogni modo chiaro e preciso e che, dopo avere tentato invano di escutere il marito per pretesi contributi non corrisposti, l’istante intendeva ora strumentalizzare la via dell’interpretazione a tale scopo.
E. Con decisione 29 dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione e condannato RE 1 a pagare le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità per ripetibili di fr. 664.– alla controparte.
F. Con reclamo 11 gennaio 2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere l’istanza di interpretazione e di rispondere ai due quesiti, subordinatamente di modificare la clausola n. 3 entro i termini da lei proposti, con nuova ripartizione di spese e ripetibili.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 29 dicembre 2021 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione della decisione di rettifica 23 novembre 2017 è impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG. Richiamata la procedura sommaria che regge la procedura di misure a protezione dell’unione coniugale il termine è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.1 La decisione impugnata, notificata il 29 dicembre 2021, è giunta alla reclamante lunedì 3 gennaio 2022. Pertanto il reclamo qui in esame, rimesso alla posta l’11 gennaio 2022, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria, il presente reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 cpv. 1 CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (cpv. 2).
Gli istituti giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex art. 334 CPC non costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe) intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarirla laddove il dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio rispetto ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica è il dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 4 ad art. 334; Brunner/Tanner, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art. 334; Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1 e 5 ad art. 334; Herzog, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1-8 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum ZPO, 3a ed., 2016, n. 3 e 5 ad art. 334; Schwander, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 3 e 5 ad art. 334; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO; 2012, n. 1 e 5 ad art. 334).
Nel caso specifico, la reclamante ha rivolto la sua domanda d’interpretazione della decisione di rettifica 23 novembre 2017 in punto alla clausola n. 3 integralmente ripresa nel dispositivo, con riferimento alla seguente clausola: “Il marito è autorizzato a portare in deduzione le spese fino ad oggi pagate per la moglie.”. A detta dell’interessata il passaggio in questione risulta poco chiaro e lascia sussistere il dubbio che il marito possa portare in deduzione qualsiasi spesa pagata per la moglie e soprattutto senza alcuna limitazione temporale.
In particolare la reclamante ha sottoposto al Pretore i seguenti due quesiti, integralmente riproposti in sede di reclamo:
“1. Parlando di “spese fino ad oggi pagate per la moglie” si intendono quelle che si riferiscono al periodo che va da marzo 2016 a novembre 2017?
Parlando di “spese fino ad oggi pagate per la moglie” si intendono quelle elencate nel fabbisogno muliebre di cui alle pag. 1-2 del verbale d’udienza del 23 novembre 2017?”
Giova anzitutto rilevare che il Pretore ha comunque considerato ricevibile l’istanza, pur lasciando aperta la disamina del presupposto di interesse degno di protezione a chiedere l’interpretazione di un dispositivo a distanza di oltre 4 anni. Su questo punto la reclamante rileva che la sua istanza d’interpretazione è pertinente e legittima poiché la procedura di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione da lei promossa in forza della decisione giudiziaria 23 novembre 2017 per alimenti non pagati dal convenuto non era andata a buon fine. Con decisione 6 ottobre 2021 - che l’interessata allega al reclamo - il giudice del rigetto non aveva in effetti considerato sufficientemente preciso quel dispositivo. Nondimeno, di tale circostanza non vi è menzione alcuna nell’istanza 26 novembre 2021 ed è con obiettivo diverso che il convenuto vi ha fatto riferimento in sede di osservazioni 21 dicembre 2021. Pertanto, in quanto invocata dalla reclamante, l’allegazione è ad ogni modo nuova e come tale inammissibile in forza del divieto sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC.
Il Pretore ha anche precisato di non comprendere perché la reclamante aveva chiesto l’interpretazione della decisione di rettifica 23 novembre 2017 in luogo della precedente decisione di omologazione dell’accordo raggiunto il medesimo giorno, visto che con quella di rettifica si era solo proceduto a correggere l’importo che le spettava a titolo di contributo alimentare. Gli obietta la reclamante che nella propria istanza di interpretazione aveva fatto riferimento sia alla decisione giudiziaria 23 novembre 2017 sia alla decisione di rettifica di stessa data. Sia come sia, dal distinguo così rilevato il Pretore non ha tratto alcuna conclusione, posto che non è per questo motivo che la domanda d’interpretazione è stata respinta.
Richiamata la giurisprudenza vigente il Pretore ha precisato che le decisioni rese da un tribunale sulla base di una transazione giudiziaria non sono soggette alla procedura di interpretazione e/o rettifica giusta l’art. 334 CPC. Questo poiché il giudice può solo dare informazioni sul contenuto reale di una decisione quando questa contiene ingiunzioni proprie ed è frutto della sua propria volontà. In concreto, la frase che la reclamante chiedeva di interpretare faceva parte della transazione intervenuta tra i due coniugi. E come tale essa era il risultato della loro libera volontà su cui il giudice non era in grado di determinarsi.
7.1 La reclamante gli rimprovera che, seguendo il suo ragionamento, allora non avrebbe nemmeno potuto rettificare d’ufficio la cifra dovuta a titolo di contributo alimentare. Precisa che la prassi evocata dal Pretore riguarda una fattispecie conclusasi con decreto di stralcio ed estranea al diritto di famiglia. Per contro, nella fattispecie in esame, il giudice aveva omologato l’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale. Egli aveva quindi avuto l’ultima parola e aveva necessariamente preso una decisione.
7.1.1 Ora, una transazione giudiziaria non può essere interpretata o rettificata giusta l’art. 334 CPC poiché tale operazione impone che ci si determini sulla reale volontà che ne è stata all’origine chiarendone il contenuto, strumento che resta nondimeno valido laddove necessitassero chiarimenti in punto alla decisione di stralcio che ne è conseguita (di portata meramente dichiarativa) o al dispositivo sulle spese (DTF 143 III 520 consid. 6.2; sentenza del TF 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.5). Tale approccio - come rileva la reclamante e a ben vedere anche il riferimento menzionato dal Pretore - non include invece le convenzioni relative agli effetti accessori del divorzio ratificate in applicazione dell’art. 279 cpv. 1 CPC, dove il giudice è tenuto ad esaminare che l’accordo sia adeguato, chiaro e completo, e ad omologarlo se lo reputa in tal senso valido (DTF143 III 520 consid. 6.2; sentenza del TF 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.5; Brunner/Tanner, op. cit., n. 2 ad art. 334; Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 334; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 334). Chiamato ad interpretare un siffatto accordo, il giudice dovrà procedere in base a come egli ha inteso, compreso e ritenuto valida la volontà espressa in quel contesto dalle parti (DTF143 III 520 consid. 6.2).
Accordi tra coniugi in tema di contributi di mantenimento sono ammissibili anche in esito a procedure di misure a protezione dell’unione coniugale (DTF 142 III 518 consid. 2.5). Secondo la dottrina maggioritaria, l’omologazione del giudice è indispensabile anche per questi accordi (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c; Bohnet, in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC) e tale è l’orientamento della prima Camera civile del Tribunale - almeno in presenza di figli minorenni - per quanto vi sia anche chi sostiene l’opinione contraria (Six, Eheschutz, 2a edizione, pag. 38 n. 1.42 segg.). Sia come sia, nulla impedisce che le parti possano chiedere al giudice di approvare l’intesa (I CCA 11.2020.110 del 6 novembre 2020, consid. 3 con riferimenti). Da ciò ne consegue che, alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio, anche una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza dell’art. 279 cpv. 1 CPC (ICCA 11.2020.110 del 6 novembre 2020 consid. 3).
7.1.2 Nel caso che qui ci occupa, previa discussione informale in apertura di dibattimento, le parti hanno chiesto al Pretore di verbalizzare la transazione raggiunta, di cui la controversa clausola n. 3 è parte integrante (verbale 23 novembre 2017 dell’inc. n. SO.2017.1255, pag. 1). In esito alla medesima udienza e con decisione registrata a verbale il Pretore ha quindi statuito nel senso di riprendere l’esatto integrale tenore del citato accordo (verbale 23 novembre 2017 dell’inc. n. SO.2017.1255, pag. 2). Con separata decisione del medesimo giorno, esplicitamente riferita al “verbale di udienza odierno, ed in particolare la decisione che ha portato alla conclusione della procedura”, ha quindi rilevato la difformità tra il contributo di mantenimento di fr. 11'000.– espressamente concordato durante la discussione tra le parti e quello di fr. 10'540.– erroneamente trascritto “nella verbalizzazione della transazione e in seguito nell’omologazione di quest’ultima” e, d’ufficio, ha disposto il necessario correttivo (decisione di rettifica 23 novembre 2017 dell’inc. SO.2017.1255). Pacifico che lo stesso Pretore ha inteso omologare quell’accordo, alla luce dei citati principi (sopra, consid. 7.1.1) un’esclusione a priori nel caso specifico della via dell’interpretazione giusta l’art. 334 CPC a motivo che si trattava di una transazione, risulta invero quantomeno sbrigativa. Nondimeno, questo ancora non soccorre la reclamante.
7.2 A titolo di interpretazione la reclamante ha rivolto al Pretore due quesiti intesi a chiarire se per “spese fino ad oggi pagate per la moglie” fossero da intendere quelle considerate nel fabbisogno di quest’ultima e limitate al periodo da marzo 2016 a novembre 2017 (sopra, consid. 4).
7.2.1 La reclamante contesta al Pretore un eccesso di formalismo per averle imputato la mancata formulazione in prima sede di come la clausola fosse da modificare. Ma invano, visto che ciò è quanto espressamente prevede l’art. 334 cpv. 1 CPC. E questo esclude a priori un’ipotesi di applicazione errata del diritto e accertamento manifestamente errato dei fatti. La reclamante si avvale poi di una domanda nuova e inammissibile giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella misura in cui formula per la prima volta davanti a questa Camera il tenore della modifica da apportare alla clausola n. 3.
7.2.2 Non solo. La via dell’interpretazione può essere percorsa se il dispositivo risulta in sé contraddittorio oppure quando viene rilevata una contraddizione tra dispositivo e considerandi. Contraddizione e mancanza di chiarezza devono però ricondursi a mancanze di natura formale, in quanto l’interpretazione non è finalizzata ad ottenere modifiche di natura materiale, a recuperare ciò che è stato omesso o ad eliminare logiche contraddizioni (DTF 143 III 520 consid. 6.1 con riferimenti; Brunner/Tanner, op. cit., n. 1 ad art. 334; Bastons Bulletti, op. cit., n. 12 ad art. 334).
7.2.3 Ora, la reclamante non sostiene che la clausola n. 3 dell’accordo omologato dal Pretore sia costitutiva di una contraddizione formale né che la stessa risulti per rapporto ai termini pattuiti dalle parti nel corso dell’udienza. Una siffatta contraddizione emergeva per contro dal verbale d’udienza 23 novembre 2017 in punto al contributo di mantenimento, da cui la conseguente e pacifica decisione di rettifica 23 novembre 2017. Ma per il resto tanto la decisione di omologazione quanto quella di rettifica ripropongono letteralmente il tenore delle pattuizioni verbalizzate e intervenute tra le parti, quale espressione dell’esatta loro volontà. Ed è pertanto solo entro questi limiti che il Pretore può averla intesa. Laddove pretende di chiarire qualcosa che non è stato in tal senso specificato, rispettivamente che è stato omesso, la reclamante rivendica in sostanza un’estensione del contenuto di quella che è stata la transazione a suo tempo conclusa, estensione che non può prescindere da considerazioni di carattere materiale e da un esame di merito, ed esula quindi dal concetto d’interpretazione giusta l’art. 334 CPC.
7.2.4 Inoltre, certo è che per porre validamente in esecuzione dei contributi di mantenimento retroattivi, quindi precedenti la decisione che costituisce titolo di rigetto, è necessario che il relativo importo sia già dalla stessa determinato o determinabile, scenario escluso in presenza di un’esplicita riserva non quantificabile (cfr. CEF 14.2020.26 19 agosto 2020 consid. 5.1; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 6.1.2; DTF 135 III 315 consid. 2.4, 2.5 e 2.6). Ciò non toglie che ad una lacuna in tal senso tanto il giudice del rigetto quando il giudice dell’interpretazione non possono porre rimedio (DTF 143 III 564 consid. 4.3.2 in fine). La questione sarà piuttosto da risolvere con una procedura di merito.
7.2.5 Tutto sommato, nella misura in cui ha respinto l’istanza di interpretazione 26 novembre 2017, la decisione pretorile non rivela elementi che consentano di ritenerla costitutiva di un’errata applicazione del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Nell’esito il giudizio impugnato merita quindi conferma.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 11 gennaio 2022 di RE 1i è respinto.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 11 gennaio 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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