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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.40
Data decisione, Autorità: 17.08.2022, IIICC
Titolo: Le domande di ricusa del Pretore sono decise dalla Pretura viciniore e non dal Tribunale d'appello
Incarto n. 13.2022.40
Lugano 17 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.3 della Pretura del Distretto di Vallemaggia, promossa con petizione 4 ottobre 2021 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 2 patrocinata dall’ PA 2
RI 1 patrocinato dall’ PA 3
e ora sulla “richiesta di ricusa” 29 giugno 2022 di RI 1;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 4 ottobre 2021 CO 1 ha chiesto lo scioglimento delle successioni relitte dei defunti __________, __________ e __________.
B. Con ordinanza 6 ottobre 2021 il Pretore ha assegnato a RI 1 un termine per munirsi di un rappresentante e comunicarne il nominativo alla Pretura con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine.
Con decisione 9 dicembre 2021 il Pretore ha designato a RI 1 un patrocinatore nella persona dell’avv. __________. Con decisione 31 gennaio la nomina è poi stata revocata e quale nuovo patrocinatore d’ufficio è stato designato l’avv. __________.
In data 17 febbraio 2022 la convenuta CO 2 ha inoltrato la risposta di causa. E con ordinanza 29 marzo 2022 la procedura è stata sospesa essendo in corso trattative tra le parti.
Con decisione 31 maggio 2022 il Pretore ha revocato la nomina dell’avv. __________ e designato quale patrocinatore d’ufficio l’avv. PA 3. Ha quindi riattivato la procedura ed ha assegnato a RI 1 un nuovo termine di 30 giorni per presentare la risposta di causa.
C. Con scritto 29 giugno 2022 RI 1 formula una “richiesta di ricusa della Pretura del Distretto di Vallemaggia” e chiede che la causa sia trasferita ad altra sede “a discrezione del Tribunale d’appello”.
L’atto non è stato notificato alle altre parti.
Considerato
in diritto: 1. RI 1 chiede la ricusa del Pretore di Vallemaggia. Allega però la decisione 31 maggio 2022 con cui il medesimo Pretore ha nominato l’avv. PA 3 quale suo difensore d’ufficio, rilevando che si tratta della “decisione impugnata”. Egli si duole che gli sono stati concessi “solo due tentativi di conciliazione” e lamenta una violazione del diritto di essere sentito. Si diffonde poi in varie critiche, perlopiù inconcludenti e di difficile comprensione, relative alla nomina dei patrocinatori d’ufficio e alle competenze del Segretario assessore e del Pretore.
Non è ben dato di comprendere lo scopo per perseguito da RI 1 con la produzione della decisione 31 maggio 2022, che indica essere la decisione impugnata. A parte generiche contestazioni in merito ai precedenti patrocinatori che il primo giudice gli ha designato, egli non formula infatti alcuna conclusione al riguardo. A prescindere da ciò, se l’intenzione era d’impugnare la decisione in oggetto, il reclamo sarebbe inammissibile. La decisione è infatti stata notificata all’interessato il 1° giugno 2022 sicché, ritenuto il termine d’impugnazione di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) il reclamo, inoltrato il 30 giugno 2022, sarebbe irrimediabilmente tardivo. Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge - com’è il caso della decisione di nomina di un patrocinatore d’ufficio - il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), pregiudizio che il reclamante neppure ha addotto. In mancanza delle premesse fondamentali del reclamo il gravame dovrebbe quindi comunque essere dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda la ricusa del Pretore di Vallemaggia, si rileva che, giusta l’art. 37 cpv. 5 LOG, le domande di ricusa nei confronti del Pretore sono decise dalla Pretura viciniore, in concreto quindi dalla Pretura di Locarno-Campagna (art. 36 cpv. 3 lettera f LOG). Il Tribunale d’appello non è quindi competente per trattare l’istanza di ricusa, che è quindi inammissibile. A prescindere dalla questione se sia tenuta a trasmettere l’atto all’autorità competente, la scrivente Camera, preso atto del contenuto dell’istanza di ricusa e degli argomenti addotti e rilevato che l’istanza è manifestamente destinata all’insuccesso, non ritiene di dover procedere in tal senso, non da ultimo per evitare di sovraccaricare inutilmente le istanze giudiziarie. Qualora volesse ripresentare la domanda di ricusa nella sede corretta, RI 1 è comunque caldamente invitato a rivolgersi al proprio legale, ciò per evitare ulteriori atti proceduralmente errati.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico di RI 1. Non si pone la questione delle ripetibili, l’istanza non essendo stata notificata alle parti.
L’istanza di RI 1, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alle altre parti per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’istanza 29 giugno 2022 di RI 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo fissate in fr. 50.–, sono poste a carico di RI 1.
Notificazione (unitamente all’istanza 29 giugno 2022 alle parti):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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