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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.12
Data decisione, Autorità: 25.07.2022, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Nomina perito e completamento perizia. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2022.12
Lugano 25 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2021.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in data 7 maggio 2021 da
RE 1 Minugio RE 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 3 febbraio 2022 di RE 1 e RE 2 contro l’ordinanza sulle prove 24 gennaio 2022;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle procedure di rigetto dell’opposizione promosse da RE 1, rispettivamente da RE 2, nei confronti di CO 1, al dibattimento del 7 maggio 2021 le parti hanno chiesto al Pretore di procedere in via cautelare a designare un perito calligrafico per stabilire se la firma apposta al doc. A sia effettivamente quella di CO 1.
B. Notificata alle parti la perizia - allestita dal perito giudiziario MSc __________ -, con istanza 15 novembre 2021 la parte attrice ha chiesto la nomina di un nuovo perito sostenendo che il referto peritale è lacunoso e il perito non è sufficientemente competente, e in subordine il completamento della perizia.
Con osservazioni 21 novembre 2021 il convenuto si è opposto all’istanza.
C. Con ordinanza 24 gennaio 2022 il Pretore ha respinto sia l’istanza di nomina di un nuovo perito, sia la richiesta di completamento della perizia.
D. Con reclamo 3 febbraio 2022 RE 1 e RE 2 insorgono contro la citata decisione, chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia annullata e l’istanza sia accolta.
Il gravame non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulla domanda di nomina di un nuovo perito, rispettivamente sulla domanda di completamento della perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti il 25 gennaio 2022. Rimesso alla posta il 3 febbraio 2022 il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2 Nel caso in esame i reclamanti non hanno reso verosimile e neppure hanno sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è quindi inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda intesa a conferire effetto sospensivo al gravame.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 febbraio 2022 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido.
Notificazione (unitamente al reclamo 3 febbraio 2022 alla controparte
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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