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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.154
Data decisione, Autorità: 08.06.2022, IIICC
Titolo: Rifiuto di sospensione del procedimento. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile negato. Un'istruttoria congiunta di due separati procedimenti non esclude giudizi contraddittori
Incarto n. 13.2021.154
Lugano 8 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.264 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3 agosto 2021 da
RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 CO 9 CO 10 CO 11 CO 12 CO 13 CO 14 CO 15 CO 16 tutti patrocinati dall’ RA 1
chiedente la concessione di un diritto di passo necessario;
e ora sul reclamo 23 dicembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 9 dicembre 2021 con cui il Pretore ha respinto la loro domanda di sospendere il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 3 agosto 2021 RE 1 e RE 2 hanno chiesto che sia concesso un diritto di passo necessario a favore del mappale n. __________ RFD di __________, di loro proprietà, e a carico del fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà dei convenuti.
B. Con osservazioni 30 settembre 2021 i convenuti hanno chiesto di respingere la petizione.
C. Con istanza 19 novembre 2021 gli attori hanno chiesto al Pretore di sospendere il procedimento. Essi sostengono di aver intentato una nuova causa nei confronti di altri vicini, anch’essa intesa a ottenere un diritto di passo necessario. Le due cause essendo strettamente connesse, postulano la sospensione della prima, in fase più avanzata rispetto alla seconda, per poi congiungere le istruttorie.
Con osservazioni 1 dicembre 2021 la parte convenuta, rilevato di non avere accesso agli atti della procedura parallela, ciò che le impediva di valutare compiutamente la situazione, si è rimessa al giudizio del Pretore.
D. Con decisione 9 dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e citato le parti al dibattimento.
E. Con reclamo 23 dicembre 2021 gli attori chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia riformata nel senso di sospendere la procedura e annullare la citazione per il dibattimento.
Con decisione 10 gennaio 2022 è stato negato l’effetto sospensivo al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 9 dicembre 2021 è pervenuta ai reclamanti il 10 dicembre 2021, sicché il reclamo, consegnato alla cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2021, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 litt. c CPC) è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, i reclamanti devono rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
2.2 I reclamanti sostengono che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché, in assenza di una visione d’insieme, il Pretore potrebbe giungere a pronunce contraddittorie tra di loro. Se non che, i giudizi contraddittori non possono essere evitati con la congiunzione dell’istruttoria delle cause. L’istruttoria comune per due procedimenti ha certo quale effetto di dover assumere una volta sola le prove, nella misura in cui siano attinenti a entrambi. Ciò non permette però di tener conto in un procedimento di fatti e allegazioni contenuti nell’altro procedimento, né di utilizzare automaticamente le prove acquisite nell’ambito di un’istruttoria comune, ritenuto che ciò è possibile solo a condizione che i fatti siano stati ritualmente addotti nel procedimento in cui la parte se ne vuole prevalere. L’argomento non appare quindi pertinente. In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dunque dichiarato inammissibile.
2.3 A prescindere dalla mancanza del rischio di un pregiudizio, si rileva comunque che il Pretore ha rilevato che in ciascuna delle cause gli attori hanno da confrontarsi con prove individualizzate e specifiche ai tracciati ipotizzati e una congiunzione delle istruttorie non porterebbe verosimilmente a una semplificazione del processo in essere. Peraltro, gli estremi della seconda causa neppure sono sufficientemente noti per permettere di valutare la situazione e gli argomenti addotti dai reclamanti non sarebbero tali da far apparire quest’accertamento manifestamente errato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 dicembre 2021 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.
Notificazione (unitamente al reclamo 23 dicembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché che il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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