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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.144
Data decisione, Autorità: 31.05.2022, IIICC
Titolo: Rifiuto di sospensione del procedimento. Semplificazione del procedimento. Reclamo. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.144
Lugano 31 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.9 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 1° settembre 2021 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 29 novembre 2021 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2021 con cui il Pretore ha semplificato il processo, limitando la causa all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 30 agosto/1° settembre 2021 RE 1 ha convenuto in giudizio il CO 1 chiedendo che sia accertata la nullità della disdetta del contratto di affitto agricolo delle particelle ////__________ di mq 23'516 notificatale il 17 febbraio 2021 dal CO 1, e in subordine la protrazione del medesimo contratto per la durata massima di 6 anni.
B. Con risposta 4 ottobre 2021 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Essa ha anzitutto rilevato che l’attrice ha convenuto in causa un consorzio che, in quanto società semplice, non ha personalità giuridica e quindi non può essere convenuto in causa. Ha poi contestato l’esistenza di un contratto di affitto agricolo.
C. Con istanza 2 novembre 2021 RE 1 ha chiesto la sospensione della causa. Essa ha sostenuto che è pendente un altro procedimento - già deciso dal Pretore ma la cui decisione è stata da lei dedotta in appello - suscettibile di influenzare anche questa causa.
Con osservazioni 5 novembre 2021 la parte convenuta si è opposta alla sospensione.
D. Con decisione 10 novembre 2021 il Pretore ha, tra l’altro, respinto l’istanza di sospensione e limitato la causa all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
E. Con reclamo 29 novembre 2021 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia annullata e la procedura sia sospesa.
La convenuta non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Con la decisione impugnata il primo giudice, in applicazione degli art. 126 lett a, rispettivamente 125 CPC, ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento e limitato il tema della lite all’eccezione di carenza di legittimazione passiva. La decisione è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Il giudizio impugnato, notificato il 10 novembre 2021, è pervenuto alla reclamante il 18 novembre. Spedito lunedì 29 novembre 2021, il gravame risulta tempestivo in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista è ammissibile.
2.1 L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
2.2 L’art. 125 CPC consente al giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro, limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede alcun rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Nel caso concreto la reclamante non ha addotto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto rischio appare evidente. In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile.
Anche in merito alla sospensione la decisione del Pretore meriterebbe poi tutela. A prescindere dalla questione se il procedimento invocato dall’attrice a sostegno della richiesta di sospensione del procedimento sia di rilievo nella presente procedura - ciò che in mancanza di sufficienti informazioni neppure è dato di verificare - non è dato di vedere come lo stesso possa essere rilevante per dirimere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenuto che in quel procedimento la parte convenuta è un’altra.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al gravame.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 novembre 2021 di RE 1 è inammissibile.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 29 novembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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