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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.21
Data decisione, Autorità: 28.04.2022, IIICC
Titolo: Incapacità di postulare dell'avvocato. Direzione del processo e disposizione ordinatoria processuale. Interesse degno di protezione a ricorrere
Incarto n. 13.2022.21
Lugano 28 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Lardelli e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.231 della Pretura di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 14 dicembre 2017 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2 CO 2 patrocinata dall’ PA 3 CO 3 CO 4
e ora sul reclamo 21 marzo 2022 di RE 1 contro la decisione 10 marzo 2022 con cui il Pretore di Lugano, sezione 6, ha accertato l’incapacità di postulare in capo all’avv. PA 1 nell’ambito del procedimento di ricusazione da esso promosso con istanza 20 gennaio 2022 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, avv. Claudia Canonica Minesso;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto a __________ l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i figli CO 3 e CO 4.
B. Con petizione 14 dicembre 2017 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a collazionare nella successione fu __________ il valore - stabilito in almeno fr. 1'800'000.– con riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli immobili stimati al momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità messe a loro disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente padre, quando era ancora in vita.
C. Con istanza 13 aprile 2018 CO 2 ha chiesto, già in via supercautelare, la sospensione dell’avv. PA 1 dal mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto d’interessi nella persona del legale. Nel contempo ha chiesto di limitare il procedimento all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere la causa.
Con ordinanza 19 aprile 2018, il Pretore ha sospeso la procedura di merito e disposto la trattazione dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare.
Con osservazioni 16 maggio 2018 RE 1 si è opposto all’istanza.
D. Con decisione 29 settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’inc. OR.2017.231, ha inoltre fissato ad RE 1 un termine per munirsi di un nuovo patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. PA 1.
La decisione è stata impugnata con reclamo 18 ottobre 2021 da RE 1 il quale ne ha chiesto l’annullamento. Il reclamante ha pure chiesto che al reclamo fosse concesso effetto sospensivo in attesa dell’evasione dello stesso. Il gravame è stato evaso da questa Camera con odierno separato giudizio (inc. 13.2021.128).
E. Con istanza 20/21 gennaio 2022 RE 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, avv. Claudia Canonica Minesso. Il 26 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, cui l’istanza è stata trasmessa per competenza, ha chiesto ad RE 1 personalmente di indicare se la ricusa era limitata all’inc. OR.2017.231. Questi, tramite l’avv. PA 1, ha anzitutto contestato la notifica a lui personalmente della richiesta, rilevando che contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore aveva negato la capacità di postulare del legale (sopra, consid. D), era pendente un reclamo. Per il resto ha precisato che la ricusa riguardava anche un altro incarto.
F. Il 7 febbraio 2022 il Pretore ha chiesto all’avv. PA 1 la prova che al reclamo era stato concesso effetto sospensivo. Il 21 febbraio 2022 il legale ha precisato che sulla relativa richiesta il tribunale non si era ancora pronunciato e che, comunque, la decisione 29 settembre 2021 non aveva carattere esecutivo.
G. Il 22 febbraio 2022 il Pretore ha invitato le parti a formulare eventuali opposizioni circa una sospensione della procedura fino a decisione della terza Camera civile del Tribunale d’appello sull’effetto sospensivo chiesto dal reclamante. L’avv. PA 1 ha contestato questo modo di procedere. Dal canto suo CO 2, il 2 marzo 2022, si è opposta ad una sospensione della procedura.
H. Con decisione 10 marzo 2022 il Pretore di Lugano, sezione 6, ha accertato l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di ricusazione, invitando RE 1 a ratificare personalmente l’istanza di ricusa mediante sottoscrizione o dichiarazione in tal senso da parte sua.
I. Con reclamo 21 marzo 2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo già in via supercautelare e cautelare, la decisione sia annullata, sicché egli possa essere validamente rappresentato nella procedura di ricusazione dall’avv. PA 1.
Il reclamo non è stato notificato alle controparti.
Considerando
in diritto: 1. Il Tribunale federale si è pronunciato sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato, rispettivamente sull’autorità competente a statuire in proposito in un procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tal contesto ha evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell’avvocato tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell’ambito di un procedimento pendente su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o, in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di questo tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una condizione di ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento all’atto introduttivo d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all’avvocato, alla parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio a tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).
2.1 La decisione impugnata è stata notificata ad RE 1 personalmente con invio raccomandato n. 98.41.912373.__________, consegnato alla posta il 10 marzo 2022 e ritirato a __________ dall’interessato venerdì 11 marzo 2022. Rimesso alla posta lunedì 21 marzo 2022, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo ossequia il termine di 10 giorni ed è quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
La decisione 10 marzo 2022 qui impugnata nega al legale la capacità di postulare per conto del proprio cliente RE 1 nel procedimento di ricusazione promosso nei confronti del Pretore avv. Claudia Canonica Minesso. Va qui anzitutto rilevato che, nella causa di cui all’inc. OR.2017.231, in data 29 settembre 2021 il Pretore aveva accertato l’incapacità in capo all’avv. PA 1 di rappresentare RE 1. Trattandosi di circostanza nota sin dall’introduzione dell’istanza di ricusazione (20/21 gennaio 2022), pare a ben vedere - e a maggior ragione - discutibile che in punto al presente reclamo 21 marzo 2022 di RE 1 formulato tramite l’avv. PA 1, il presupposto di valida rappresentanza innanzi a questa Camera possa considerarsi a priori realizzato.
Il reclamante sostiene di avere un interesse attuale degno di protezione all’annullamento della decisione impugnata perché ha conferito un mandato al proprio rappresentante legale di fiducia affinché lo assistesse nella vertenza successoria di cui trattasi. Chiede poi che con un provvedimento supercautelare e cautelare l’esecuzione della decisione sia rinviata, essendo egli ancora in attesa di una decisione sul suo reclamo contro la decisione 29 settembre 2021 del Pretore della sezione 4, rilevando di avere presentato analoghe richieste nell’ambito del reclamo 18 ottobre 2021 avverso la decisione 29 settembre 2021, su cui però nulla è ancora stato deciso.
4.1 Quo alla mancata decisione in merito all’effetto sospensivo chiesto dal reclamante contestualmente al reclamo 18 ottobre 2021 contro la decisione 29 settembre 2021, basterà rilevare che con decisione 19 aprile 2018 il Pretore aveva disposto la sospensione della procedura di merito fino ad avvenuta trattazione dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare (sopra, consid. C). La procedura essendo sospesa, la concessione dell’effetto sospensivo al gravame non aveva quindi alcuna portata pratica.
4.2 Con odierno giudizio (inc. 13.2021.128) questa Camera ha dichiarato inammissibile il reclamo 18 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore aveva negato all’avv. PA 1 la capacità di postulare nella procedura di cui all’inc. OR.2017.231. Alla luce di tale decisione viene meno il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione a vedere ora annullata la decisione 10 marzo 2022 oggetto del gravame qui in esame. Di conseguenza il reclamo 21 marzo 2022 risulta inammissibile.
La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda cautelare intesa a conferire effetto sospensivo al reclamo.
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 marzo 2022 di RE 1 è inammissibile.
La domanda di effetto sospensivo 21 marzo 2022 è priva d’oggetto.
Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 21 marzo 2022 alle controparti):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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