AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.137
Data decisione, Autorità: 04.04.2022, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Dati personali dei testi. Una violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.137
Lugano 4 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.4 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 11 febbraio 2021 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ RA 1
e ora sul reclamo 18 novembre 2021 di RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 66'694.90 oltre accessori a titolo di liquidazione del rapporto di lavoro.
B. Con risposta 10 maggio 2021 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione. Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con ordinanza 21 ottobre 2021 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni per comunicare il recapito privato dei testi e trasmettere un elenco con cui i testi sono classificati per importanza rispetto ai fatti che si intendono provare, con la comminatoria che la scadenza infruttuosa del temine per comunicare l’indirizzo completo avrebbe comportato il decadimento della prova. Al termine del dibattimento 26 ottobre 2021 il Pretore ha deciso in merito a parte delle prove ammettendo, tra l’altro, i testi di parte attrice F__________, Fr__________ e A__________ con la riserva della trasmissione tempestiva dell’indirizzo privato degli stessi.
D. Con ordinanza 8 novembre 2021 il Pretore, rilevato che l’attore non aveva comunicato il recapito privato di __________, __________, , F, , Fr, __________, , A, __________, __________, __________, __________, e __________, ha dichiarato decaduti questi testimoni.
E. Con reclamo 18 novembre 2021 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di ammettere i testi F__________, Fr__________ e A__________, riservata una decisione per gli altri testimoni.
Non sono state chieste osservazioni alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’ammissibilità delle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 9 novembre 2021. Rimesso alla posta il 18 novembre 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
3.1 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che un’eccezione poteva essere data quando vi è una violazione del diritto di essere sentito che conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.2 In concreto, l’ordinanza 21 ottobre 2021 con cui il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 10 giorni per comunicare il recapito privato dei testi era assortita della comminatoria che la scadenza infruttuosa del temine avrebbe comportato il decadimento della prova. Al termine del dibattimento 26 ottobre 2021 egli ha poi ribadito tale decisione quando ha ammesso i testi di parte attrice F__________, Fr__________ e A__________ con la riserva della trasmissione tempestiva del loro indirizzo privato. Non risulta che il reclamante non fosse in grado di reperire tempestivamente l’indirizzo dei testi, ciò che egli peraltro neppure sostiene, ed egli neppure spiega per quale motivo non vi abbia provveduto. Il diritto alla privacy dei testimoni, da esso evocato per giustificare l’omissione è un argomento manifestamente pretestuoso considerato che giusta l’art. 172 CPC il testimone è, comunque tenuto a fornire al momento della sua audizione i suoi dati personali quali nome, cognome, domicilio, data di nascita, stato civile e professione, oltre a eventuali rapporti di parentela con le parti.
3.3 Visto quanto precede, la decisione impugnata non è quindi il frutto di un formalismo eccessivo e la decisione impugnata non è nulla. Per l’ammissibilità del reclamo deve quindi comunque essere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Constatata la mancanza di questa premessa, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 18 novembre 2021 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.
Notificazione (unitamente al reclamo 18 novembre 2021 alla controparte) a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster