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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.142
Data decisione, Autorità: 04.04.2022, IIICC
Titolo: Reclamo contro sospensione del procedimento. Il giudice gode di un ampio margine di decisione
Incarto n. 13.2021.142
Lugano 4 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 20 aprile 2021 da
CO 1 CO 2 CO 3 patrocinati dallo PA 2
contro
RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’ PA 3
__________, __________, __________, tutti patrocinati da __________,
__________, __________, entrambi patrocinati dall’ __________,
__________, __________, entrambi patrocinati dall’ __________,
e ora sul reclamo 26 novembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 15 novembre 2021 con cui il Pretore ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 aprile 2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto la cancellazione di un diritto di passo gravante il mappale n. __________ RFD di __________ a favore dei mappali n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ di proprietà dei convenuti.
B. Con istanza 14 settembre 2021 la parte attrice ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 15 novembre 2021 perché erano in corso delle trattive con una delle parti convenute, intese a comporre bonalmente la vertenza.
Con ordinanza 15 settembre 2021 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa fino al 15 novembre 2021.
C. Con istanza 12 novembre 2021 la parte attrice ha chiesto di prorogare la sospensione della procedura fino al 2 gennaio 2022.
Con ordinanza 15 novembre 2021 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa.
D. Con reclamo 26 novembre 2021 RE 1 e RE 2 chiedono che la decisione di sospensione sia annullata e la procedura riattivata.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il giudice sospende un procedimento giudiziario è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è giunta ai reclamanti il 16 novembre 2021. Rimesso alla posta il 26 novembre 2021, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC).
Nel caso concreto il Pretore, rilevato che sono in corso delle trattative tra la parte attrice e una parte convenuta, ha ritenuto di sospendere la causa. I reclamanti sostengono che non vi siano ragioni sufficienti per la sospensione del procedimento ritenuto che le trattative sono in corso con una sola parte convenuta e pertanto non toccano la posizione delle altre. Ciò può anche essere vero. Tuttavia, ritenuto che l’esclusione di una parte convenuta sarebbe suscettibile portare a una semplificazione del processo, considerato l’ampio margine d’apprezzamento di cui gode il giudice, la decisione impugnata è certamente sostenibile. In mancanza di un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto il reclamo è da respingere.
Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dai reclamanti. Non si assegnano ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.
Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2021 di RE 1 e RE 2 è respinto.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 26 novembre 2021 alle altre parti):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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