AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.50
Data decisione, Autorità: 01.03.2021, TRAM
Titolo: Candidatura per la carica di presidente dell'Ufficio patriziale
Incarto n. 52.2021.50
Lugano 1 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 27 gennaio 2021 con cui il Presidente dell'Ufficio patriziale di CO 1 gli ha comunicato lo stralcio della sua candidatura alla carica di Presidente dell'Ufficio presidenziale in vista delle elezioni patriziali del 18 aprile 2021;
ritenuto, in fatto
A. Con avviso di data ignota, pubblicato all'albo patriziale, l'Ufficio patriziale di CO 1 ha convocato l'Assemblea patriziale per domenica 18 aprile 2021 in vista dell'elezione del suo organo esecutivo per il periodo 2021-2024. L'avviso specificava che le proposte di candidatura dovevano essere depositate a mano in originale in un solo esemplare presso la sede dell'amministrazione patriziale entro le ore 18:00 di lunedì 25 gennaio 2021, sottoscritte dal necessario numero di proponenti.
B. Entro il termine stabilito, RI 1 ha depositato davanti alla porta dell'Ufficio patriziale una busta contenente la sua dichiarazione di accettazione della proposta di candidatura alla carica di Presidente dell'Ufficio patriziale, senza che la stessa fosse stata sottoscritta da alcun proponente.
C. Con decisione del 27 gennaio 2021, il Presidente dell'Ufficio patriziale di CO 1 ha comunicato a RI 1 che la proposta non poteva essere accettata, poiché depositata in modo irrito e non sottoscritta da nessun proponente.
D. Avverso questo atto il 28 gennaio 2021 RI 1 è insorto dinanzi alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, chiedendo la sospensione della procedura per il rinnovo delle cariche per l'amministrazione patriziale di CO 1. A sostegno della sua richiesta si limita ad affermare di non avere potuto consegnare a mano la sua proposta di candidatura all'orario previsto, dal momento che doveva recarsi ad un appuntamento dal suo medico. Il 4 febbraio successivo la Divisione della giustizia ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo tale scritto per competenza.
E. Chiamato ad esprimersi sul gravame, il Presidente dell'Ufficio patriziale ne ha chiesto la reiezione senza formulare osservazioni. Egli ha comunque rilevato che con risoluzione del 2 febbraio 2021, rimasta incontestata, l'Ufficio patriziale, dopo avere preso atto che in base alle proposte di candidatura valide che erano state presentate il numero dei candidati era pari a quello degli eleggendi, ha revocato la convocazione dell'assemblea patriziale indetta per domenica 18 aprile 21021 ed ha proceduto nella forma tacita all'elezione del Presidente, di due membri ordinari e di due membri supplenti dell'Ufficio patriziale.
F. Che in sede di replica RI 1 solleva delle critiche riguardo alle modalità di convocazione dell'assemblea patriziale che a suo dire sarebbe avvenuta in modo irregolare. Rileva come i proponenti delle varie candidature che sono state prese in considerazione ai fini dell'elezione tacita dell'Ufficio patriziale siano legati tra loro da legami di parentela. Chiede quindi che l'intera procedura di elezione venga ripetuta sin dall'inizio.
Nel suo allegato di duplica il Presidente dell'Ufficio patriziale si è limitato a rilevare come le censure rivolte contro la convocazione dell'assemblea siano ampiamente tardive, non essendo stato sollevato alcun gravame contro tale atto nei termini di legge.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 35 cpv. 1 della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 (LElPatr; RL 188.200). Certa è la legittimazione attiva di RI 1, cittadino patrizio di CO 1. Il gravame, rivolto contro un atto preparatorio della procedura di elezione degli organi patriziali, è tempestivo, essendo stato inoltrato - seppure ad un autorità incompetente a trattarlo - nel rispetto del termine di tre giorni sancito dalla suddetta disposizione della LElPatr (cfr. anche: art. 6 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La questione di sapere se la presente procedura sia divenuta priva d'oggetto, non avendo l'insorgente contestato la decisione di revoca della convocazione dell'assemblea dei cittadini patrizi prevista per il 18 aprile 2021 e di elezione tacita del nuovo Ufficio patriziale per il quadriennio 2021-2024, può restare qui aperta, visto che il gravame è comunque destinato all'insuccesso. Ne discende dunque che, con questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm).
L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea dei cittadini patrizi mediante decreto pubblicato all'albo patriziale al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione (art. 3 cpv. 1 LElPatr). Il decreto, soggiunge il cpv. 2 di questa norma, indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora e il luogo delle operazioni di voto. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LElPatr, le proposte di candidati devono essere depositate in originale entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nella sede dell'ufficio patriziale, con allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati. All'atto del deposito della proposta di candidati è rilasciata una dichiarazione che attesta la data, l'ora e il numero progressivo del deposito (art. 4 cpv. 2 LElPatr). Le proposte di candidati devono essere presentate separatamente per la carica di presidente, di membro, di supplente e di consigliere patriziale; esse devono recare una denominazione (art. 4 cpv. 3 LElPatr). I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi devono inoltre indicare:
il nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;
il nome e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;
il nome del marito, per le donne sposate a un patrizio.
L'art. 5 cpv. 1 LElPatr dispone poi che la proposta di candidati deve essere firmata:
a) da tre patrizi nei patriziati aventi meno di cinquanta patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
b) da cinque patrizi nei patriziati aventi almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
c) da sette patrizi nei patriziati aventi almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
d) da dieci patrizi nei patriziati aventi almeno cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino.
Secondo il cpv. 2 di questa norma, i proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi devono inoltre indicare:
il nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;
il nome e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;
il nome del marito, per le donne sposate a un patrizio.
Un patrizio non può firmare più di una proposta per la stessa carica, né ritirare la firma dopo il deposito (art. 5 cpv. 3 LElPatr). Se un patrizio ha firmato più di una proposta per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata (art. 5 cpv. 4 LElPatr).
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LElPatr, il presidente dell'Ufficio patriziale esamina le proposte e assegna al rappresentante un termine di tre giorni:
a) per modificare le denominazioni che si prestano a confusione;
b) per sostituire candidati stralciati d'ufficio siccome ineleggibili;
c) per stralciare candidati eccedenti;
d) per completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi;
e) per depositare le dichiarazioni di accettazione;
f) per rimediare a semplici vizi formali.
I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono firmare la dichiarazione di accettazione (art. 8 cpv. 2 LElPatr). La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa; l'imperfetta designazione di un candidato o la sua mancata adesione comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso; se la proposta contiene un numero di candidati superiore, il presidente dell'ufficio patriziale ne stralcia gli ultimi eccedenti (art. 8 cpv. 3 LElPatr). La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 8 cpv. 4 LElPatr).
Per tutte queste ragioni la decisione del Presidente dell'Ufficio patriziale che ha disposto lo stralcio della candidatura del ricorrente merita conferma, in quanto immune da critiche.
4.2. Come da prassi, nelle cause in materia di diritti politici non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
Gli atti del presente procedimento sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per eventuali incombenze di vigilanza, ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tasse né spese.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Comunicazione:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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