AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.141
Data decisione, Autorità: 22.02.2022, IIICC
Ricorso: TF, 5D_47/2022, 29.03.2022
Titolo: Reclamo contro annullamento del dibattimento e assegnazione termine per la duplica. Disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.141
Lugano 22 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.636 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 3 settembre 2021 da
Repubblica e Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
rappr. dall’ Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
contro
RE 1
e ora sul reclamo 8 novembre 2021 di RE 1 contro la decisione con cui il Pretore ha annullato l’udienza e gli ha fissato un termine per presentare la duplica;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ la Repubblica e Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 16'787.85 indicando quale titolo di credito ”imposta federale diretta 2018 + interessi …”. Vista l’opposizione interpostavi dall’escusso, con istanza 3 settembre 2021 il creditore ne ha chiesto il rigetto definitivo. Con osservazioni 20 settembre 2021 RE 1 si è opposto all’istanza, chiedendo quanto segue:
“sia annullata la pretesa esecutiva ordinaria così come il rigetto dell’opposizione in quanto mi considero io stesso creditore verso lo Stato del Canton Ticino e della Confederazione
sia accettata la richiesta di un’indennità dal cantone Ticino e dalla Confederazione di 9'000 CHF per il lavoro domestico durante il lockdown scolastico nella primavera 2020
sia accettato un indennizzo mensile di 1'000 CHF a persona per ogni mese di privazione subita tra chiusure, limitazioni e impedimenti sociali, sportivi, commerciali, o di ristoro (durante la primavera 2020 + 7 mesi da ottobre 2020 a maggio 2021)
sia cancellato il debito di ca 37'700 CHF nei confronti dell’Ufficio Esazioni e Condoni a fronte di un credito per la mia famiglia (2 adulti e 3 bambini in età scolastica) di 47'000 CHF
sia considerata la possibilità che io possa avvalermi di mediatizzare tale procedura in pubblico attraverso il coinvolgimento di altri cittadini, in considerazione dell’inadempienza di un dovere dello stato in relazione alla replica di una petizione rimasta ancora inevasa dopo oltre 9 mesi dall’invio”.
Con replica 27 settembre 2021 l’istante ha confermato le proprie domande, rilevando che gli argomenti esposti dal convenuto non rientrano nella competenza del giudice del rigetto.
Con istanza 1° ottobre 2021 il convenuto ha chiesto lo svolgimento del dibattimento e con ordinanza 4 ottobre 2021 il Pretore ha citato le parti all’udienza del 26 ottobre 2021. Con istanza 20 ottobre 2021 il convenuto ne ha chiesto il rinvio per motivi professionali, domanda respinta dal Pretore perché ritenuta tardiva. Con nuova istanza 26 ottobre 2021 il convenuto ha chiesto nuovamente il rinvio dell’udienza, adducendo motivi di salute. Con ordinanza del medesimo giorno il Pretore ha annullato l’udienza e assegnato al convenuto un temine per inoltrare la duplica.
B. Con reclamo 8 novembre 2021 RE 1 chiede che
“si giudichi che il Pretore avv. Andrea Alberti possa essere stato prevenuto nei miei confronti e quindi aver probabilmente ostacolato con cavilli legali la mia procedura di difesa e il dibattimento da me richiesto
in relazione all’art. 49 e 50 del CPC piaccia giudicare che il Pretore di Mendrisio avv. Andrea Alberti come avente dovere di ricusa e astensione alle decisioni
secondo l’art. 51 del CPC piaccia giudicare che gli atti ufficiali ai quali ha partecipato l’avv. Andrea Alberti sono annullati e ripetuti in un dibattimento in presenza davanti a un giudice
in relazione all’art. 6 della CEDU mi sia concesso finalmente il diritto di dibattimento nella causa promossa nei miei confronti davanti ad un giudice, così come il diritto costituzionale prevede e riconosce”.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha annullato il dibattimento e assegnato al convenuto un termine per inoltrare la duplica scritta è una decisione ordinatoria processuale la quale, per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Poiché la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 6 novembre 2021 il gravame, rimesso alla posta l’8 novembre 2021 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
Con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole.
Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio.
Il reclamante non ha tuttavia addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, che neppure risulta evidente. Di conseguenza, ritenuta la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.
Nella misura in cui il reclamante si duole della mancata astensione del Pretore, la questione non rientrerebbe comunque nella competenza di questa Camera, la ricusa essendo invero di competenza del Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Qualora si volesse esaminare se la mancata astensione del primo giudice possa costituire motivo di revisione della decisione impugnata (art. 328 CPC), si rileva che non ne sarebbero comunque dati gli estremi perché i fatti su cui il reclamante fonda il gravame - a prescindere dalla loro rilevanza - già gli erano noti sin dall’inizio della procedura.
Di transenna si rileva poi che il diritto di essere sentiti, garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost, 6 § 1 CEDU e 53 CPC, non conferisce il diritto a un’udienza pubblica nella procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 141 I 97). La decisione impugnata non rileva quindi comunque da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’errata applicazione del diritto.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2021 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali stabilite in fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 16'787.85, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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