AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.129
Data decisione, Autorità: 22.02.2022, IIICC
Titolo: Stralcio della procedura di conciliazione innanzi al Giudice di pace per assenza dell'istante. Reclamo. Motivazione
Incarto n. 13.2021.129 13.2021.130
Lugano 22 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 17/2021/t della Giudicatura di pace di Agno promossa con istanza di conciliazione 31 agosto 2021 da
RE 1
contro
CO 1
e ora sul reclamo 21 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione di stralcio 11 ottobre 2021;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 31 agosto 2021 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento di “almeno” fr. 3'528.-.
B. Ricevuta la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 250.-, RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Con atto 16 settembre 2021 il Giudice di pace ha ritornato all’istante la richiesta di gratuito patrocinio, chiedendole di completare la medesima segnatamente con il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune.
C. All’udienza di conciliazione 7 ottobre 2021 è comparsa solo la parte convenuta.
Con decisione 11 ottobre 2021 il Giudice di pace, constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione, ha stralciato la procedura dai ruoli in applicazione dell’art. 206 CPC.
D. Con reclamo 21 ottobre 2021 RE 1 s’aggrava contro la decisione di stralcio, chiedendone l’annullamento, contestando che il primo giudice potesse chiedere il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria “… in quanto destinata alla procedura giudiziaria e non per il tentativo conciliatorio”. Essa postula di esser posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Giudice di pace ha stralciato dai ruoli la procedura di conciliazione è impugnabile con reclamo (art. 319 CPC) nel termine di trenta giorni (art. 321 CPC).
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante al più presto il giorno successivo. Rimesso alla posta il 21 ottobre 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Il Giudice di pace, constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione, ha stralciato la procedura dai ruoli. Con questa motivazione la reclamante neppure si confronta, limitandosi a contestare che il primo giudice potesse chiederle di produrre il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Il reclamo, non sufficientemente motivato, è quindi inammissibile.
2.2 Va ancora rilevato che il primo giudice ha stralciato l’istanza in ragione dell’assenza dell’istante all’udienza di conciliazione, ciò che è conforme all’art. 206 cpv. 1 CPC. Le doglianze della reclamante circa la richiesta del certificato municipale appaiono quindi d’acchito irrilevanti.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 100.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è da respingere, ciò considerato che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente infondato e quindi privo di possibilità di esito favorevole.
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 21 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
Notificazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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