AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.113
Data decisione, Autorità: 14.02.2022, IIICC
Titolo: Stralcio del reclamo e ripartizione spese. Probabile esito della causa. Audizione di testi all'estero in forma digitale/videoconferenza (Legge COVID-19). Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.113
Lugano 14 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.238 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 25 novembre 2019 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 rappr. dallo RA 1
e ora sul reclamo 17 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 3 settembre 2021 con cui il Pretore ha disposto, in forma di videoconferenza, l’audizione di testi;
ritenuto
in fatto: A. In data 10 febbraio 2016 le parti hanno concluso un contratto per la fornitura e posa di macchinari per la produzione di formaggio. A seguito dei problemi sorti in relazione ai macchinari in questione, con petizione 25 novembre 2019 RE 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza a suo carico di crediti a favore di CO 1 e di condannare quest’ultima a pagarle € 40'907.06 oltre interessi del 5% dal 12 settembre 2019.
Con risposta 24 agosto 2020 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione. Con domanda riconvenzionale ha inoltre chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 1'490'000.– oltre interessi del 5% dal 15 ottobre 2018 dietro restituzione dei macchinari oggetto del contratto in essere fra di loro, in via subordinata al pagamento di € 895'935.– oltre interessi del 5% dal 15 ottobre 2018.
Con replica e risposta riconvenzionale 24 novembre 2020 RE 1 ha confermato le domande di giudizio, limitando la richiesta di importo dovutole a € 32'407.06 e postulando la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con duplica e replica riconvenzionale 18 marzo 2021 CO 1 confermato le proprie domande ha aggiunto un’ulteriore richiesta di pagamento di € 179'187.– oltre interessi del 5% dal 24 luglio 2019.
Con duplica riconvenzionale 25 maggio 2021 RE 1 ha ribadito la domanda di reiezione dell’azione riconvenzionale.
B. In esito all’udienza delle prime arringhe 3 settembre 2021 il Pretore ha ammesso l’audizione dei testi __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Con separata disposizione ordinatoria processuale 3 settembre 2021 ha poi indicato di procedere alle citate audizioni nella forma della videoconferenza in forza dell’art. 2 cpv. 2 lett. c dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale entrata in vigore il 26 settembre 2020 e valida fino al 31 dicembre 2021.
C. Con reclamo 17 settembre 2021 RE 1 ha chiesto di riformare la disposizione ordinatoria processuale 3 settembre 2021 nel senso che le citate audizioni siano tenute rispettando le disposizioni valide per la rogatoria internazionale e, in via subordinata, alla presenza fisica dei testi. In via ancor più subordinata ne ha chiesto l’annullamento con rinvio al Pretore per nuovo giudizio.
Il 25 ottobre 2021 RE 1 ha postulato l’effetto sospensivo al reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni.
D. Il 18 novembre 2021 RE 1 ha rinnovato al Pretore la sua opposizione alle audizioni dei testi in forma di videoconferenza, rilevando che vi avrebbe comunque partecipato, riservandosi la facoltà di riproporre le relative censure con le conclusioni e l’eventuale appello avverso la decisione finale.
Le audizioni dei testi in forma di videoconferenza si sono tenute il 18 novembre 2021, il 29 novembre 2021, il 30 novembre 2021 e il 3 dicembre 2021.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 3 settembre 2021 con cui il Pretore ha disposto l’audizione dei testi in forma digitale è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata, notificata il 6 settembre 2021, è pervenuta alla società reclamante il giorno dopo (estratto tracciamento degli invii). Spedito venerdì 17 settembre 2021 con invio raccomandato, giunto lunedì 20 settembre 2021 alla cancelleria del Tribunale, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Nel caso concreto il Pretore ha proceduto alle audizioni dei testi in forma di videoconferenza rispettivamente in data 18 novembre 2021 (act. VIII), 29 novembre 2021 (act. IX), 30 novembre 2021 (act. X) e 3 dicembre 2021 (act. XI). Indubbio che la procedura di reclamo sia oramai priva d’oggetto, e vada quindi stralciata dal ruolo in applicazione dell’art. 242 CPC. Resta nondimeno da decidere sulle spese giudiziarie del reclamo.
Giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. L’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce poi che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi i motivi alla base del reclamo, il suo probabile esito finale e le cause che hanno condotto al suo stralcio (sentenza del Tribunale federale 4A_24/2019 del 26.2.2019 consid. 1.1; Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 107; Leumann/Liebster, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., 2016, n. 9 ad art. 242; Naegeli/Richers, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 ad art. 242; Killias, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 23 ad art. 242).
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
4.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4.3 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
5.1 A sostegno del suo preteso pregiudizio difficilmente riparabile l’interessata rileva che i testi da sentire si trovano all’estero, in particolare quelli richiesti dalla società convenuta risiedono in Turchia. Sicché, di fatto, procedendo alla loro audizione in forma di videoconferenza si aggirano le vigenti norme procedurali cui devono sottostare le domande formulate seguendo la via usuale della rogatoria internazionale e si viola il principio della sovranità di quei paesi esteri, posto che l’ordinanza COVID-19 richiamata dal Pretore è valida solo entro i confini svizzeri. A suo modo di vedere non è poi garantita l’indipendenza e la genuinità di quelle audizione. A fronte di prove completamente falsate e non ripetibili, e di una conseguente fattispecie errata destinata a restare tale per tutta la durata della procedura, a fortiori la decisione finale sarebbe stata sfavorevole alla società reclamante, pregiudicandola in modo difficilmente riparabile.
5.2 Ora, la società reclamante non tenta nemmeno di sostanziare la tesi secondo cui l’audizione di quei testi non potrà più essere ripetuta. E, per il resto, la sua argomentazione si riconduce in sostanza al timore di un giudizio finale negativo. Siffatta eventualità costituisce nondimeno un rischio insito in tutte le cause, che non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Non è segnatamente tale la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente la richiesta della società reclamante a causa di una prova assunta ora in modo errato. Dovendosi evidenziare che sono in discussione pretese lesioni del suo diritto di essere sentita, va ricordato che anche laddove la decisione impugnata fosse il frutto di un’applicazione errata del diritto o di un manifestamente errato accertamento dei fatti, ciò non comporterebbe eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile. Una sentenza finale favorevole potrebbe comunque e in definitiva riparare al preteso pregiudizio individuato dalla società reclamante, fermo restando che fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente - e se del caso in che misura - la contestata prova ha compromesso o no la posizione complessiva dell’interessata. È in quella sede che il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge la domanda di causa, dando puntuale contezza delle sue relative conclusioni.
5.3 In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame sarebbe risultato inammissibile.
6.1 L’art. 7 lett. b della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia COVID-19 [Legge COVID-19; RS 818.102] approvata dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020 costituisce la base legale formale per l’adozione dei relativi provvedimenti che dovessero rendersi necessari in ambito giudiziario. In tal senso il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RS 272.81) del 16 aprile 2020, la cui validità prevista fino al 31 dicembre 2021 (art. 10 cpv. 3) e stata prorogata poi fino al 31 dicembre 2022 (art. 10 cpv. 4), modifica questa intervenuta il 17 dicembre 2021.
6.2 Il Pretore ha appunto giustificato il controverso provvedimento richiamando l’art. 2 cpv. 1 lett. c dell’Ordinanza COVID-19, norma che autorizza espressamente l’audizione di testi tramite videoconferenza, laddove un membro del tribunale dovesse rientrare nella categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus. E, in tal senso, l’art. 4 della medesima ordinanza pone dei precisi principi d’impiego e di attuazione delle videoconferenze e teleconferenze, non solo a salvaguardia dell’affidabilità, della pubblicità, dell’immediatezza e della continuità del procedimento, ma anche a tutela della protezione e della sicurezza dei dati.
6.3 Vero è che la Convenzione dell’Aia sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale del 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), di cui sono parte la Svizzera (in vigore dal 1° gennaio 1995), l’Italia (in vigore dal 21 agosto 1982) e la Turchia (in vigore dal 12 ottobre 2004) - i testi di cui alle citate audizioni risiedendo in Italia rispettivamente in Turchia - stabilisce puntuali protocolli a salvaguardia del principio di territorialità dei singoli paesi. È comunque da rilevare che, fermo restando il rispetto delle regole della citata convenzione, le audizioni testimoniali all’estero esperite nella forma della videoconferenza sono in linea di massima ammissibili (Vouilloz, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 171; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 32 ad art. 171). Certo, da questo punto di vista è in particolare da tener conto delle riserve e dichiarazioni dei singoli paesi (in merito alle specifiche particolarità informazioni utili sono ad esempio consultabili al sito https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/specialised-sections/evidence. Tuttavia, nel caso concreto, la reclamante non contestualizza una puntuale e circostanziata violazione della citata convenzione che, le audizioni dei testi essendo a quel momento ancora da esperire, neppure poteva essere data per certa. Sicché, per quanto qui di rilievo, perlomeno a questo stadio le relative censure erano non solo generiche ma addirittura premature.
Per quanto sin qui detto non vi è motivo di scostarsi dal principio di ripartizione delle spese secondo la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), e che vanno fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo). Non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata interpellata.
Il presente reclamo, che termina con un giudizio di stralcio e nella prospettiva di un giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 e cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 settembre 2021 di RE 1 è stralciato dal ruolo in quanto diventato privo d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della società reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 17 settembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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