AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.112
Data decisione, Autorità: 25.01.2022, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Diritto di essere sentiti e tutela di interessi degni di protezione
Incarto n. 13.2021.112
Lugano 25 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.32 (procedura semplificata - creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 1° luglio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo 13 settembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 2 settembre 2021 con cui il Pretore ha statuito in materia di prove;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 1° luglio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e di RE 2, socio unico della medesima, al pagamento di fr. 15'490.75 oltre accessori, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta nell’esecuzione promossa a carico della società convenuta. La procedente rivendica il compenso di prestazioni svolte a favore di quest’ultima in forza del contratto di mandato 15 novembre 2015 per la gestione amministrativa societaria.
Con osservazioni 8 settembre 2020 RE 1 e RE 2 vi si sono opposti. I rispettivi punti di vista sono stati poi ribaditi con gli allegati di replica e duplica.
B. Nell’ambito dell’istruttoria, è stata disposta l’esecuzione di una perizia giudiziaria sulle prestazioni fatturate dalla società attrice sulla base dei relativi “time sheet”. Il 22 marzo 2021 quest’ultima ha formulato i quesiti peritali. I convenuti vi si sono opposti con memoriale 22 aprile 2021, e nella misura di un accoglimento dei medesimi hanno presentato delle controdomande. La società attrice ha confermato i suoi quesiti l’11 maggio 2021.
Con decisione 25 maggio 2021 il Pretore ha ammesso i quesiti peritali n. 1, 2 e 3 della società attrice e, parzialmente, la controdomanda n. 2 e respinto la n. 3 della parte convenuta. Con decisione 21 luglio 2021 __________ è stato designato quale perito giudiziario.
C. L’11 agosto 2021 il perito giudiziario ha chiesto di disporre della contabilità nel suo insieme. Con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha ordinato alla società attrice di produrre la contabilità relativa agli esercizi 2018 e 2019 (fino alla fine del mandato).
L’istanza di modifica 13 agosto 2021 dei convenuti è stata respinta dal Pretore con decisione 24 agosto 2021, confermando i motivi di cui alla decisione 11 agosto 2021.
I documenti sono stati prodotti il 26 agosto 2021 dalla società attrice, che ne ha chiesto la segretazione giusta l’art. 156 CPC nel senso di limitarne l’accesso al perito giudiziario. I convenuti vi si sono opposti con scritto 30 agosto 2021.
D. Con decisione del 2 settembre 2021 il Pretore ha vietato ai convenuti l’accesso alla documentazione contabile così prodotta, accesso consentito al solo giudice, al perito giudiziario e alla società attrice. Ha precisato che il referto peritale doveva fare riferimento ai documenti in forma anonima e riportare solo le informazioni imprescindibili ai fini della risposta alle domande.
E. Con reclamo 13 settembre 2021 RE 1 e RE 2 chiedono ora di annullare questa decisione e di dare loro accesso a questi documenti. In via subordinata chiedono di autorizzarne l’accesso con divieto di estrarne fotocopie.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulla domanda della società attrice di limitare l’accesso alla documentazione prodotta in esecuzione dell’ordine disposto in data 11 agosto 2021 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 156 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti il 3 settembre 2021. Spedito con invio raccomandato 13 settembre 2021, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Il Pretore ha rilevato che i libri contabili costituivano dei segreti d’affari e che dottrina e giurisprudenza riconoscevano al mandatario, in punto agli oneri esigibili e se pattuito, un diritto di ritenzione obbligazionario anche per i documenti non realizzabili. Un diritto in tal senso riguardo alla documentazione societaria e fino a saldo delle pretese pecuniarie dovute alla società attrice era stato concluso dalle parti, diritto che un accesso dei convenuti avrebbe vanificato. In proposito l’argomento era stato invocato dalla società attrice in sede di scambio di allegati, sicché il Pretore ha riconosciuto l’interesse degno di protezione a che fosse vietato ai convenuti di accedervi.
2.2 I reclamanti lamentano un’errata applicazione del diritto per manifesta violazione del loro diritto di essere sentiti, in quanto impediti nella verifica dell’opera del perito, e violazione del principio di proporzionalità, bastando al riguardo un divieto di estrazione di fotocopie. Rilevano altresì un accertamento manifestamente errato dei fatti in quanto quei documenti non avevano un valore commerciale e pertanto non erano soggetti al diritto di ritenzione secondo l’art. 895 CC cui si riferiva la clausola contrattuale, clausola che non era peraltro assimilabile al diritto di ritenzione di natura obbligatoria riconosciuto in dottrina.
3.1 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.2 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.3 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).
La tutela degli interessi degni di protezione ai sensi dell’art. 156 CPC rappresenta però un’eccezione al diritto di essere sentite delle parti, nella sua espressione di poter partecipare a tutti gli atti istruttori, ivi compresa l’amministrazione dei mezzi di prova (art. 155 cpv. 3; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 5 ad art. 156; Chabloz, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 e n. 21 ad art. 53). L’eccezione non si estende invece al diritto delle parti di potersi esprimere sugli elementi pertinenti, prima che sia presa una decisione riguardante la loro situazione giuridica (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 156; Chabloz/Copt, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 9 ad art. 156).
4.1 Se non che, il Pretore ha in concreto riconosciuto l’esistenza di interessi degni di protezione in capo alla società attrice. Egli ha segnatamente rilevato che i libri contabili erano una componente in sé dei segreti d’affari. Ha poi rilevato che, in veste di mandataria, la società attrice beneficiava di un diritto di ritenzione contrattuale sulla documentazione contabile in suo possesso fino a pagamento avvenuto delle sue spettanze finanziarie. Ed è appunto perché ha ritenuto questi interessi meritevoli di tutela che in forza dell’art. 156 CPC ha negato ai convenuti l’accesso a quel materiale. Ora, si è detto che le misure disposte in applicazione dell’art. 156 CPC possono limitare in via eccezionale la partecipazione delle parti all’assunzione delle prove e quindi, come tale, del loro diritto di essere sentite. Motivo per cui, a questo stadio almeno, la pretesa ipotesi di un pregiudizio difficilmente riparabile evocata dai reclamanti è a priori esclusa.
4.2 Peraltro i reclamanti medesimi sostengono che il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché un referto peritale allestito in forza della contestata documentazione renderebbe loro impossibile valutare poi la portata delle conclusioni ivi tratte. Se non che, nella misura in cui rinvia ad un rapporto peritale che è ancora in divenire, l’eventualità di un siffatto pregiudizio non può certo dirsi concreta ed effettiva. Motivo per cui, su questo punto, il preteso e lamentato pregiudizio risulta comunque e ad ogni modo prematuro.
4.3 Giova ancora rilevare che il perito ha giustificato il richiamo della citata documentazione in quanto, chiamato a determinarsi sulla congruità del tempo indicato nei “time sheet” allestiti dalla società attrice, ha ritenuto la stessa necessaria per adempiere all’incarico conferitogli. Dal canto suo, il Pretore ha disposto - e specificato nel dispositivo - che qualora il perito avesse poi dovuto farvi effettivamente capo, ciò doveva avvenire in forma e maniera anonima, inserendo solo le informazioni imprescindibili per la risposta alle domande. Ora è ben vero che le parti devono potersi esprimere sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione riguardante la loro situazione giuridica (sopra, consid. 3.3). E certo, pare invero problematico che possa reggere un divieto d’accesso assoluto a informazioni laddove si dovessero per finire rivelare imprescindibili, non da ultimo tenuto conto che, per finire, i convenuti devono essere posti nella condizione di far valere le loro ragioni. Se non che, tale situazione è stata in fin dei conti voluta dalle parti quando è stato stabilito un diritto di ritenzione a favore dell’istante - diritto di ritenzione che, di natura contrattuale, non coincide con quello di cui all’art. 896 CC - con la conseguenza che la consegna della documentazione alla parte convenuta presuppone il pagamento della mercede. In tal senso diventa a maggior ragione indispensabile che la pretesa limitazione del diritto di essere sentiti sia contestualizzata e circoscritta dai reclamanti rispetto alle conclusioni che il perito avrà modo di elaborare, fermo restando che chiarimenti al riguardo potranno ancora essere oggetto di approfondimento nell’ambito di una richiesta di delucidazione e completamento della perizia. Del resto poi, le disposizioni ordinatorie processuali in materia di prove - quale è quella in esame (sopra, consid. 1) - sono sempre modificabili (art. 154 CPC). E a fronte delle risultanze peritali e proprio della rilevanza che assumeranno quei documenti, nulla vieta al Pretore di riconsiderare anche il divieto di accesso disposto a carico dei reclamanti, rispettivamente di modularlo laddove lo ritenesse giustificato.
4.4 In definitiva, per tutto quanto si è detto, non avendo confortato l’esistenza un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile attuale e concreto, il reclamo presentato dai convenuti difetta di una premessa fondamentale e deve essere dichiarato inammissibile.
Questo esclude una disamina delle ulteriori censure sollevate in punto alla pretesa errata applicazione del diritto di essere sentito e all’accertamento manifestamente errato dei fatti per rapporto al distinguo tra diritto di ritenzione ex art. 895 CC e il diritto di ritenzione di natura obbligatoria (sopra, consid. 2.2).
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste con vincolo di solidarietà a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il presente reclamo, la cui inammissibilità è manifesta, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 settembre 2021 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste, con vincolo di solidarietà, a carico dei reclamanti.
Notificazione (unitamente al reclamo 13 settembre 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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