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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.184
Data decisione, Autorità: 01.07.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.184
Lugano 1 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa inc. no. CN.2002.43 della Pretura del distretto di Lugano, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 8 agosto 2002 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l'istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarativa esecutiva in Svizzera la sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di Roma e che il Pretore, con pronunciato 16 agosto 2002, ha accolto.
Ed ora sull'opposizione a exequatur 25 ottobre 2002 di __________ che chiede, in modifica del primo giudizio, la reiezione dell'istanza.
Sentite le parti all'udienza del 18 novembre 2002 in occasione della quale la discussione di merito è stata sospesa, in applicazione dell'art. 38 CL, nell'attesa del giudizio motivato della Corte di Cassazione italiana sui ricorsi inoltrati contro la decisione della Corte di appello di cui si chiede l'exequatur e, ancora, all'udienza del 31 marzo 2003 cui ha fatto seguito lo scambio degli allegati di replica e duplica e all'udienza di discussione finale del 10 giugno 2003.
Respinta la domanda di sospensione di questo procedimento, formulata ex art. 107 CPC da __________, nell'attesa del giudizio sull'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi degli art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF promossa dall'istante contro l'opponente, poiché l'esito di quella procedura non può assolutamente influenzare questo giudizio che si occupa dell'esecutività di una sentenza estera senza dover dipendere o essere legato dal giudizio di verosomiglianza attorno alla titolarità e all'esistenza del credito vantato dall'istante che compete al giudice del fallimento in una procedura sommaria simile a quella del rigetto o del sequestro (Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 190 n. 9).
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
Il __________, con atto sottoscritto l'8 agosto 2002, ha ceduto pro solvendo a __________ tutti i crediti risultanti, in favore di __________ e nei confronti di __________ ed __________, dalla sentenza della Corte di appello di Roma.
Il Pretore, con la decisione nei confronti della quale è stata promossa l'opposizione qui a giudizio, ha accolto l'istanza di exequatur di __________ riconoscendo e dichiarando esecutiva, giusta gli art. 26 e seg. e 31 e seg. CL, la sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di Roma nei confronti di __________ indicando che la stessa sentenza obbliga quest'ultima a pagare a __________ € 109'747 (per spese e indennità di giudizio) e a fornire garanzia (in via subordinata a pagare) alla stessa __________, quale cessionaria di __________, a concorrenza della somma di € 506'586'116.60 oltre interessi. Inoltre ha adottato provvedimenti conservativi giusta l'art. 39 CL, ordinando il pignoramento provvisorio di svariati beni della convenuta.
L'opponente __________ argomenta che la sentenza di cui si chiede l'exequatur non l'ha condannata a pagare alcunché a __________ verso il quale è solo obbligata a tenerlo indenne da quanto questi avrà eventualmente pagato a __________ poiché il mallevadore non può essere tenuto a rivalere il debitore principale fintanto che quest'ultimo non abbia pagato, che la sentenza non è esecutiva nei suoi confronti in Italia, che __________, fatta eccezione per la condanna al pagamento delle spese di giudizio, non ha legittimazione attiva poiché __________ non può cederle più di quanto effettivamente possegga e che la tesi dell'istante, ripresa acriticamente dal Pretore, secondo la quale la condanna a tenere indenne (a manlevare) contenga implicitamente una condanna a prestare garanzie è fantasiosa.
Dei motivi dell'istante __________, in opposizione alle argomentazioni di controparte, si dirà, per quanto necessario nei considerandi di diritto che seguono.
Il giudice dell'exequatur è tenuto a prendere in considerazione la cassazione o la modifica, intervenuta nello Stato d'origine, del giudizio da riconoscere (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, ad art. 26 n. 123).
Le parti divergono sul significato e sulle conseguenze del giudizio di cassazione rispetto a quello d'appello: l'opponente afferma che i dispositivi della sentenza d'appello che condannano __________ a pagare a __________ e che accertano l'obbligo di manleva di __________ verso __________ più non esistono e devono essere sostituiti da nuova pronuncia (parere prof. __________ 9 aprile 2003, doc. UU) mentre la controparte ritiene che, stante le conclusioni della Corte di cassazione, la sentenza d'appello ha efficacia di giudicato sia per l'obbligo di pagamento di __________ a __________, ridotto di 21 miliardi di lire, l'altro maggior importo non essendo stato oggetto di modifica, che per l'accertamento di manleva che non è stato cassato ma che dovrà solo essere integrato con la pronuncia della condanna condizionata (parere prof. __________ 29 aprile 2003, doc. 28).
La questione, di non immediata soluzione, può anche essere lasciata aperta poiché, anche ammesso che la condanna di __________ al pagamento dell'importo risultante dalla riduzione di 21 miliardi di lire dalla somma complessiva di cui al dispositivo della Corte d'appello sia oramai cresciuta in giudicato e che altrettanto valga per l'accertamento dell'obbligo di manleva per tale ridotto importo, l'opposizione all'exequatur, per altri motivi, dovrà essere sostanzialmente accolta.
Volendo poi intendere la cessione quale mezzo di pagamento, in concreto avvenuta però pro solvendo e non pro soluto, il contenuto del diritto di manleva si trasformerebbe in un danno per il mallevadore che si vedrebbe costretto a pagare senza che la persona alla quale ha prestato la manleva subisca un impoverimento.
Dal momento che la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento e l'esecuzione non dice nulla al proposito di garanzie da prestare, l'istante ne fa un automatismo implicito nell'obbligo accertato di manlevare. Ma tale obbligo corrisponde e rappresenta implicitamente (come ammette l'istante stessa e la Corte di cassazione italiana) - ed esplicitamente come dovrà giudicare la nuova Corte d'appello su rinvio della Corte di cassazione - una condanna a pagare un soggetto condizionata dall'avverarsi di un fatto futuro e incerto, ossia il pagamento da parte di quello stesso soggetto ad un suo terzo creditore. E l'obbligazione sotto condizione non impone, imperativamente e positivamente, al debitore di prestare garanzie per il suo adempimento nello stato di pendenza, né in diritto italiano né in diritto svizzero. L'art. 1358 CCIt prescrive che l'obbligato sotto condizione deve, nello stato di pendenza, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte con la sanzione dell'obbligo di risarcire il danno (Cian/Trabucchi, Commentario breve al codice civile, ad art. 1358, pag. 1315) mentre che la possibilità di compiere atti conservativi da parte del creditore di cui all'art. 1356 CCIt è riservata ai negozi traslativi di proprietà a conservazione materiale e giuridica dell'oggetto della prestazione (Cian/Trabucchi, Commentario breve al codice civile, ad art. 1356, pag. 1313). L'art. 152 CO prevede invece che il creditore sotto condizione, i cui diritti siano in pericolo, può richiedere tutti gli atti conservativi, come se il suo credito non fosse soggetto a condizione, rientrando tra questi i casi di sequestro dell'art. 271 cifra 1 e 2 LEF e l'annotazione a Registro fondiario dell'art. 960 CC (OR-Ehrat, ad art. 152 n. 8). Trattasi di provvedimenti di tipo esecutivo e di natura cautelare che colui che ne può beneficiare deve chiedere espressamente, quand'anche fossero possibili in diritto italiano, per ottenerne motivata ed espressa pronuncia giudiziaria da poi eventualmente delibare all'estero siccome decisione in materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 25 CL (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, ad art. 25 n. 34). Ma una tale pronuncia non esiste e la sentenza della Corte d'appello di Roma, come visto, nulla dice ed ordina al proposito.
La stessa, anche se intesa non solo quale giudizio di mero accertamento ma anche di condanna condizionata, non può essere ritenuta esecutiva senza la prova dell'avveramento della condizione che l'istante, del resto, mai pretende essere la cessione pro solvendo.
La sentenza italiana non può quindi, per il suo dispositivo di merito, ottenere esecutività in Svizzera ai sensi dell'art. 31 CL.
L'opposizione deve così essere accolta, fatta eccezione per il dispositivo sulle spese di cui si dirà nel prossimo considerando. La sentenza della Corte d'appello di Roma avrebbe anche potuto essere semplicemente riconosciuta (art. 26 CL), sempre che la pronuncia della Corte di cassazione italiana avesse mantenuto vivo il dispositivo relativo alla manleva (cfr. consid. 4), ma la domanda di __________ chiede oltre al riconoscimento l'esplicita dichiarazione di esecutività, essenziale per l'ottenimento dei provvedimenti conservativi dell'art. 39 CL, per cui, l'interesse dell'istante essendo quello di ottenere esecuzione, ci si esime dal distinguere le due situazioni.
La sentenza della Corte d'appello di Roma ha condannato, senza che quel dispositivo sia stato annullato o modificato dalla Corte di cassazione, __________ a versare a __________, che a sua volta ne ha fatto cessione a __________, le spese legali che l'istante precisa, senza contestazione di controparte quo all'importo ed alla sua esecutività (cfr. istanza di opposizione 25 ottobre 2002, punto 12 a pag. 16), in € 109'747.-, pari a fr. 159'847.-. Limitatamente a questo importo si può concedere esecutività alla sentenza della Corte d'appello di Roma e confermare i soli provvedimenti conservativi utili e necessari a garantire il pagamento di questa somma.
Evidentemente tutti gli altri ordinati provvedimenti conservativi decadono.
La tassa di giustizia, stante il valore della controversia, è esposta nel massimo stabilito dalla tariffa giudiziaria per le azioni di camera di consiglio contenziosa (art. 22 n. 3 e 19 LTG) mentre, per l'indennità ripetibile, si è tenuto conto della percentuale minima applicabile al valore di causa (30% del 3% per gli art. 9 e 15 TOA) commisurata all'onorario a tempo (dispendio presumibile di 60 h a fr. 400.-/h) secondo la nota formula utilizzata dal Consiglio di moderazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 36), per stabilirla, arrotondando, in fr. 50'000.-.
Per i quali motivi
vista la CL, gli art. 513b e 513c CPC e 361 e seg. CPC, la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. In accoglimento dell'opposizione a exequatur 25 ottobre 2002 di __________ la decisione 16 agosto 2002 del Pretore del distretto di Lugano, invariati per quanto ancora necessario i dispositivi 3 e 4, è così riformata:
§ Di conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva, ai sensi della Convenzione di Lugano, quella parte della sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di Roma che obbliga __________ a pagare al __________ in liquidazione (e ora, per cessione, a __________) € 109'747.- (pari a fr. 159'847.-).
Quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL viene ordinato il pignoramento provvisorio dei beni di __________ in esecuzione di un pagamento sino a concorrenza di fr. 159'847.-
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico.
II. La tassa di giudizio della procedura d'opposizione di fr. 10'000.- e le spese di fr. 200.- (totale fr. 10'200.-), da anticipare dall'opponente, sono a carico della controparte __________ che rifonderà a __________ fr. 50'000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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