AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.25
Data decisione, Autorità: 17.08.2022, IIICC
Titolo: Condono di spese processuali. Motivazione
Incarto n. 13.2022.25 13.2022.27
Lugano 17 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 29 marzo 2022 di
IS 1
chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 5 novembre 2021 della terza Camera civile del Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 5 novembre 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo 5 maggio 2021 di IS 1 contro la sentenza 3 maggio 2021 con cui il Pretore aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di cui all’inc. n. SE.2021.13 della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico della reclamante le relative spese processuali di fr. 100.–;
che con istanza 29 marzo 2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che l’UIPA ha trasmesso per competenza la richiesta alla III CCA;
che con istanza 8 aprile 2022 IS 1 ha poi chiesto “di essere esentata da tasse giudiziarie secondo l’art. 118 CPC”;
che, giusta l’art. 112 CPC, una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;
che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove, come nel Cantone Ticino, mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;
che l’istanza di condono delle spese dev’essere debitamente motivata;
che nel caso concreto la richiedente si è limitata a chiedere il condono “in base all’articolo 112 CPC”, ciò che non soddisfa le esigenze minime di motivazione sicché l’istanza è da respingere;
che, stante l’inammissibilità dell’istanza, è pure è da respingere la richiesta “di essere esentata da tasse giudiziarie secondo l’art. 118 CPC” (sostanzialmente la richiesta di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio), ma eccezionalmente si prescinde comunque dal prelevare spese processuali per questa procedura sicché la domanda diviene priva d’oggetto;
che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda 29 marzo 2022 di IS 1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 5 novembre 2021 della III CCA è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
La domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
Notificazione:
– .
Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Stante il valore di causa di fr. 100.-, contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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