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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.59
Data decisione, Autorità: 27.12.2022, ICCA
Titolo: Contestazione di delibera assembleare: provvedimenti cautelari stralcio per ritiro appello
Incarto n. 11.2022.59
Lugano, 27 dicembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2020.62 (contestazione di delibera assembleare: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 13 marzo 2020 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 31 marzo 2022 presentato dalla Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 18 marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 marzo 2020 AO 1, titolare delle proprietà per piani n. 22 055 e 22 056 RFD di , si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché vietasse in via cautelare all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la concessione di un locale tecnico (“locale tank”) in uso riservato, decisa il 5 marzo 2020 dall'assemblea dei comproprietari del Condominio AP 1, alla proprietà per piani n. 22 053 appartenente a M __________. In subordine AO 1 ha chiesto che fosse ordinato all'ufficiale di cancellare l'iscrizione eventualmente eseguita nel frattempo. Invitata a esprimersi per scritto, con osservazioni del 30 aprile 2020 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'istanza. In un secondo scambio (spontaneo) di atti scritti le parti hanno ribadito le loro posizioni.
B. La causa è poi rimasta sospesa per trattative dal 29 maggio 2020 fino al 18 marzo 2022, quando il Pretore ha riattivato la procedura accogliendo l'istanza cautelare, nel senso che ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di annotare una restrizione della facoltà di disporre consistente nel divieto di iscrivere modifiche o aggiunte del regolamento condominiale vertenti sulla concessione del citato locale tecnico in uso riservato alla proprietà per piani n. 22 053. Le spese processuali di fr. 500.‒ sono state poste a carico della Comunione dei comproprietari, condannata a rifondere all'istante fr. 1000.‒ per ripetibili.
C. Contro il decreto cautelare appena citato la Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 marzo 2022 per ottenere che il decreto medesimo sia riformato nel senso di respingere l'istanza di AO 1. Il presidente della Camera ha ordinato l'8 aprile 2022 l'accertamento del valore litigioso, che il Pretore ha fissato il 25 maggio successivo in fr. 45 000.‒. Con osservazioni del 13 giugno 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
D. Il 22 dicembre 2022 la Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo raggiunto nel frattempo un accordo con AO 1.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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