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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.144
Data decisione, Autorità: 23.12.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo diventato senza oggetto in seguito a transazione. Stralcio
Incarto n. 14.2022.144
Lugano 23 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2585 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 maggio 2022 da
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 2, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 1'485'840.20;
che statuendo con decisione del 9 novembre 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 6'100.– a favore della convenuta;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1'008'757.32 oltre agli interessi di mora del 5% dalle singole scadenze al saldo, protestate spese e ripetibili;
che con accordo transattivo del 30 novembre 2022, le parti hanno convenuto che l’istante rinunciava alla procedura di rigetto dell’opposizione, così come ad ulteriori pretese in relazione al credito posto in esecuzione, che l’escussa rinunciava a sua volta a qualunque pretesa economica e che le tasse di giustizia anticipate dall’istante rimanevano a suo esclusivo carico, mentre si faceva carico delle ripetibili di prima sede di fr. 6'100.–;
che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene sia al rigetto provvisorio dell’opposizione, sia alle spese e ripetibili di prima e seconda sede, siccome sono state assunte dall’istante, tranne le ripetibili della seconda sede, da considerarsi compensate stante la reciproca rinuncia delle parti ad ulteriori pretese e la conferma della compensazione nello scritto 15 dicembre 2022 della convenuta;
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'008'757.32, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per intervenuta transazione e di conseguenza la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 1'800.– è restituita al reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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