AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.152
Data decisione, Autorità: 23.12.2022, ICCA
Titolo: Protezione da violenze, minacce o insidie: allontanamento dell'autore dall'abitazione
Incarto n. 11.2022.152
Lugano, 23 dicembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2022.4 (protezione della personalità da violenza, minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con “istanza” del 30 marzo 2022 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 24 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 ottobre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 marzo 2022 AO 1 (1953) si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera perché vietasse a suo marito AP 1 (1949) ‒ già in via cautelare e sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi a lei “a meno di una certa distanza”, di avvicinarsi al domicilio o all'abitazione effettiva di lei “a meno di una certa distanza”, di avvicinarsi agli uffici in cui essa lavora, di mettersi in contatto con lei, “in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, nonché di importunarla in altro modo”, come pure di avere accesso agli uffici della ditta __________ SA di __________ in cui essa lavora. Con decreto cautelare emanato l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha impartito ad AP 1 i divieti in questione, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, citando le parti al contraddittorio cautelare del 27 aprile 2022.
B. All'udienza del 27 aprile 2022 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza cautelare e di revocare il decreto emesso senza contraddittorio. Il Pretore ha precisato seduta stante il decreto in questione, vietando ad AP 1 ‒ sempre sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi alla moglie a meno di 100 m, tranne per accedere direttamente alla propria abitazione, di avvicinarsi al domicilio o all'abitazione effettiva della moglie a meno di 100 m, di avvicinarsi agli uffici in cui lei lavora, tranne per accedere direttamente alla propria abitazione, di mettersi in contatto con lei, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, così come di importunarla in altro modo, oltre che di accedere agli uffici della __________ SA, “ritenuto che AP 1 fornirà alla controparte una lista di oggetti di cui chiede la restituzione”. In coda all'udienza il Pretore ha poi sospeso la procedura per trattative.
C. Il 2 giugno 2022 AO 1 ha invitato il Pretore a riattivare la procedura, ciò che il Pretore ha ordinato il giorno dopo. In seguito la procedura è rimasta ferma fino al 9 settembre 2022, quando il Pretore ha convocato le parti in udienza per il 21 settembre successivo al fine di proseguire il contraddittorio cautelare. A tale udienza AO 1 ha lamentato il persistere delle molestie e ha instato perché il marito fosse allontanato immediatamente dallo stabile in cui abita, nel quale si trovano anche gli uffici della __________ SA. Il Pretore ha sottoposto alle parti una proposta di transazione, avvertendole che in caso di rifiuto avrebbe statuito “nelle more istruttorie” senza altre formalità e avrebbe assegnato a AO 1 un termine per replicare alla risposta formulata dal convenuto all'udienza del 27 aprile 2022. L'istante ha comunicato il 29 settembre 2022 di accettare la proposta, il convenuto ha reso noto il 3 ottobre successivo di respingerla.
D. Con decreto cautelare emanato il 12 ottobre 2022 “nelle more istruttorie” il Pretore ha confermato il decreto emesso senza contraddittorio il 31 marzo precedente, precisato il 27 aprile 2022, ordinando ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare l'abitazione coniugale entro il 30 novembre seguente. A AO 1 egli ha fissato un termine di 30 giorni per introdurre il citato memoriale di replica. Sulle spese processuali il Pretore non ha statuito.
E. Contro il decreto appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2022 per ottenere che l'ordine impartitogli dal Pretore sia annullato. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. Il 17 novembre 2022 AP 1 ha postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. AO 1, cui tale richiesta è stata notificata, non si è espressa al proposito.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale riserva non si pone, l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28b CC non dipendendo per principio da requisiti di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_82/2012 del 29 agosto 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 641).
Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 definisce il ricorso tardivo, e come tale irricevibile. La censura è infondata. La sentenza del Pretore, emanata il 12 ottobre 2022, è stata notificata al patrocinatore di AP 1 l'indomani. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 22 ottobre 2022 (sabato), ma si è protratto al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, poiché se l’ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo del tribunale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Consegnato alla posta il 24 ottobre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
L'art. 28b cpv. 1 CC stabilisce che per proteggersi da violenze, minacce o insidie (stalking), l’attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di:
‒ avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
‒ trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
‒ mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.
L'art. 28b cpv. 2 CC dispone inoltre che, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.
La procedura applicabile (nel merito) è quella semplificata dell'art. 243 cpv. 2 lett. b CPC ed è gratuita (art. 114 lett. f CPC).
Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato che il 16 settembre 2022 AP 1 “è (…) stato oggetto di un decreto d'accusa per lesioni semplici qualificate e minaccia qualificata nei confronti della moglie”. Per di più “dagli atti emerge chiaramente che [egli] non rispetta nemmeno gli ordini a lui impartiti con comminatoria penale, dato che, quanto meno, continua a importunare la moglie con scritti diffamanti e minacciosi oltre che a ostacolare la di lei attività presso la __________ SA con atti di ostruzionismo (cfr. scritto istante del 2 giugno 2022 con allegati; doc. S, doc. rich.)”. E siccome costui occupa un appartamento sopra gli uffici della __________ SA, “ancora gestita dalla moglie, di cui il marito sembrerebbe detenere unicamente una parte del capitale azionario”, “l'unico modo per tutelare la personalità di AO 1 è allontanare il marito da quella che era l'abitazione coniugale”.
Nell'appello AP 1 fa valere anzitutto di avere presentato opposizione il 30 settembre 2022 al decreto d'accusa menzionato dal Pretore. Sostiene inoltre che in concreto non v'era alcuna urgenza di emettere un decreto cautelare e adduce di essersi limitato a trasmettere alla moglie, da parte sua, solleciti di pagamento a lui pervenuti. Adduce poi che la __________ SA genera utili “estremamente modesti”, non tiene più nemmeno le assemblee generali degli azionisti e a ben vedere andrebbe venduta. A mente sua infine il provvedimento adottato dal primo giudice è sproporzionato, non giustificandosi di allontanare un soggetto come lui con seri problemi di salute da un appartamento occupato da 35 anni solo per consentire a un'azienda “di continuare a operare”.
Le “violenze” cui si riferisce l'art. 28b cpv. 1 CC consistono in una lesione diretta dell'integrità fisica di una persona. La lesione deve denotare un certo grado di intensità, qualsiasi comportamento socialmente scorretto non costituendo una lesione della personalità. Per “minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC intende situazioni nelle quali si prevedono intimidazioni serie, che facciano temere la vittima per la sua integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o per quella di persone che le sono vicine (per esempio i suoi figli) e non di una minaccia innocua. Le “insidie” infine sono persecu-zioni ossessive di una persona su un lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esista una relazione tra l'autore e la vittima. Caratteristiche tipiche delle insidie sono lo spiare, la ricerca della prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in particolare la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una persona. Il che deve incutere nell'interessato grande paura e verificarsi in modo ripetuto (definizioni in: FF 2005 pag. 6139 seg.).
Nell'adottare provvedimenti a tutela della vittima giusta l'art. 28b CC il giudice deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost.). Quanto alla durata di tali provvedimenti, la norma non prevede limiti. Quello di due anni relativo allo sfratto dall'alloggio comune (la sanzione più grave) è stato abbandonato durante i lavori legislativi, sicché il giudice decide anche in tale evenienza secondo il suo potere di apprezzamento. L'espulsione deve avvenire in ogni modo “per un periodo determinato”, il quale può essere prorogato una sola volta. In ossequio al precetto della proporzionalità, poi, il giudice prende la misura che è sufficientemente efficace a tutela della vittima e meno incisiva per l'autore della lesione (FF 2005 pag. 6139 e 6141). A tal fine egli deve accertare quali comportamenti si rimproverino al convenuto, quali fatti appaiano sufficientemente provati e, di conseguenza, quali provvedimenti risultino idonei per proteggere adeguatamente la persona offesa. Trattandosi di espellere un convenuto dall'abitazione (ovvero di applicare la sanzione più incisiva), in specie, i fatti devono rivelarsi gravi al punto da giustificare una simile misura. Motivi di opportunità non bastano.
In concreto l'appellante asserisce anzitutto che nel caso specifico non v'era alcuna urgenza di emettere un decreto cautelare. Tale opinione non può essere condivisa. Trattandosi di violenze, minacce o insidie, il tempo che intercorre fino alla decisione del giudice non è compatibile ‒ di norma ‒ con il pregiudizio cui è esposta la vittima, né l'attribuzione dell'abitazione assicura una protezione sufficiente se il giudice non può ordinare in caso di crisi della coppia provvedimenti cautelari e finanche superprovvisionali (FF 2005 pag. 6133). Da questo profilo la fattispecie in esame non sfugge alla regola.
L'appellante nega – come detto – di “continuare a importunare la moglie con scritti diffamanti e minacciosi” anche dopo la comminatoria penale, come ha ritenuto il Pretore, affermando di essersi limitato a trasmettere a AO 1 solleciti di pagamento a lui pervenuti. In realtà la situazione non è chiara. Il Pretore accenna a un decreto d'accusa “per lesioni semplici qualificate e minaccia qualificata nei confronti della moglie”. Quelle lesioni risalgono tuttavia all'aprile del 2017 e la minaccia riconducibile alla frase “Se non fai come dico io, ti spalmo la faccia di acido a te e a tutti quelli che ti aiutano” è del 22 febbraio 2022, mentre la prima comminatoria penale del Pretore è del 31 marzo 2022 (decreto superprovvisionale). Il Pretore evoca anche un doc. S agli atti, consistente in un memoriale manoscritto del 2 settembre 2022 (13 pagine, per altro di difficile lettura) in cui il convenuto recrimina su vicende passate e inveisce contro la moglie, rea di averlo rovinato finanziariamente, ma non si scorge ‒ per lo meno a un sommario esame come quello che connota un procedimento cautelare ‒ quali minacce esso contenga. La stessa interessata riconosce del resto che l'ultima minaccia proferita dal marito nei suoi confronti è del gennaio del 2022 ed è proprio quella oggetto del decreto d'accusa (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo).
Nel decreto cautelare impugnato invero il Pretore cita altresì un rapporto di polizia del 21 settembre 2022 in cui la Gendarmeria di __________ attesta di essere dovuta intervenire il 1° giugno 2022 alla sede della __________ SA perché AP 1 aveva apposto una catena al cancello d'ingresso della ditta e il 2 giugno 2022 perché costui aveva sottratto le chiavi di furgoni aziendali (“doc. rich.”). In seguito all'intervento della pattuglia il convenuto aveva poi finito nel primo caso per togliere la catena e nel secondo per restituire le chiavi. Ancorché non fossero rivolte direttamente contro AO 1, simili malefatte possono configurare un'insidia coniugale. Non risulta tuttavia che AP 1 sia stato deferito al foro penale per violazione dell'art. 292 CP. Riguardo a ulteriori comportamenti reprensibili all'indirizzo della moglie, null'altro si evince oggettivamente dagli atti, se non doglianze della moglie medesima.
Ne segue che in concreto il decreto cautelare impugnato non resiste alla critica. Per di più, l'espulsione definitiva pronunciata dal Pretore non è nemmeno conforme al diritto federale, giacché un allontanamento in forza dell'art. 28b cpv. 2 CC può essere ordinato solo per un periodo limitato, rinnovabile una sola volta (sopra, consid. 7). Allontanamenti definitivi vanno ordinati, se mai, sulla scorta di altri strumenti giuridici. Senza dimenticare poi che un allontamento è lecito solo se l'autore vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, mentre nella fattispecie AO 1 risulta domiciliata amministrativamente ad __________ dal 1° marzo 2022, prima ancora di presentare l'“istanza” al Pretore.
Se ne conclude che, carente di motivazione (oltre che irrispettoso del diritto federale), il decreto cautelare impugnato dev'essere annullato. Deciderà il Pretore se statuire nuovamente, una volta accertati i fatti con sufficiente verosimiglianza, in un nuovo decreto cautelare “nelle more istruttorie” o se procedere direttamente pronunciando la sentenza finale. Senza dimenticare ad ogni buon conto che il secondo scambio di atti scritti disposto in concreto dal Pretore è estraneo non solo allo spirito della procedura cautelare, ma finanche a quello della procedura semplificata, nel cui ambito lo snellimento della forma e l'oralità devono contribuire ad accelerare il processo, il quale dovrebbe concludersi già alla prima udienza (art. 246 cpv. 1 CPC; FF 2006 pag. 6720).
Per l'emanazione del giudizio odierno non si prelevano spese (sopra, consid. 3 in fine). Quanto alle ripetibili, formalmente il convenuto ottiene causa vinta, poiché vede annullare il decreto cautelare impugnato. Non esce però del tutto vittorioso, poiché non si può prevedere come terminerà la causa. Il Pretore infatti potrebbe ordinare di nuovo il suo allontanamento dal domicilio dopo avere accertato i fatti e ponderato la proporzionalità della misura. Equitativamente si giustifica così di compensare le indennità per ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). La decisione del Pretore essendo un decreto cautelare, nondimeno, un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è annullato.
Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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