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Numero d'incarto: 15.2022.113
Data decisione, Autorità: 16.12.2022, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari della vedova e del figlio escussi nella successione del marito/padre. Creditori da invitare all’udienza di conciliazione
Incarti n. 15.2022.113 15.2022.114
Lugano 16 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nelle procedure avviate con istanze 20 settembre 2022 dall’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti a
IS 1 PI 11,
nella comunione ereditaria rispettivamente del marito e del padre fu PI 12, composta, oltreché degli escussi, anche di
PI 3, PI 4,
nelle 14 esecuzioni formanti i gruppi n. da 3 a 6 promosse contro PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 7, (rappresentata dallaRA 2, ) Comune di PI 8, (rappresentato da RA 3, ) PI 13, PI 10, (rappresentato dallaRA 4, )
e nelle 19 esecuzioni formanti i gruppi n. da 1 a 5 promosse contro PI 5 da
PI 7, (rappresentata dalla RA 2, ) Stato Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona Comune di PI 8, Comune di PI 18, (rappresentati da RA 3, ) PI 14, (rappresentata dallaRA 5, ) PI 15, PI 16, (rappresentata da RA 6, ) PI 17 , (rappresentata dall’RA 7, ) PI 19,
ritenuto
in fatto: A. PI 12 è deceduto il 30 gennaio 2010. Gli sono succeduti, in comunione ereditaria, la vedova PI 1 e i figli PI 4 e PI 5, così come PI 3, figlio nato da un precedente matrimonio.
B. Nelle 15 esecuzioni promosse dal 2020 al 2021 contro PI 1 per fr. 27'927.55 (al 30 novembre 2022), il 28 gennaio e il 14 settembre 2021, così come il 1° marzo e 24 giugno 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria del marito a favore dei gruppi n. 3 a 6.
Inoltre, nelle 22 esecuzioni promosse dal 2019 al 2021 contro PI 5 per fr. 23'947.15 (sempre al 30 novembre 2022), il 13 dicembre 2019, il 12 ottobre 2020, il 12 febbraio 2021 così come il 21 gennaio e il 2 giugno 2022, l’UE ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre a favore dei gruppi n. 1 a 5.
In tutti i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” il fondo n. __________ RFD __________. Dall’estratto del registro fondiario risulta che su di esso gravano tre cartelle ipotecarie a favore del portatore, di I, II e III grado, a garanzia di crediti di rispettivamente fr. 70'000.–, fr. 100'000.– e fr. 44'000.–, in tutti e tre i casi oltre agl’interessi del 10%.
C. Avendo diversi creditori di PI 1 dei gruppi n. 3 e 4 e di PI 5 dei gruppi n. 1 a 3 chiesto la realizzazione delle quote pignorate, a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), il 24 gennaio 2022 l’UE li ha convocati a un’udienza, tenutasi il 21 febbraio 2022. In tale occasione nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, siccome erano presenti solo i membri della comunione ereditaria.
Nel verbale l’Ufficio ha attribuito al fondo un valore di stima di fr. 625'000.– (a fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 313'259.–), dal quale ha dedotto l’importo totale dei crediti garantiti dalle cartelle, giungendo così a un valore di realizzazione del fondo stimato in fr. 411'000.– e di ognuna delle quote ereditarie pignorate in fr. 102'750.–, pari a un quarto del valore del fondo.
D. L’8 aprile 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione di ogni singola quota ereditaria. Nel termine impartito è pervenuta una sola proposta da parte di PI 5, che però due escutenti non hanno accettato.
E. Nel frattempo, alcuni creditori di PI 1 dei gruppi n. 5 e 6 e di PI 5 dei gruppi n. 4 e 5 hanno chiesto a loro volta la realizzazione dell’interessenza, mentre il 15 novembre 2021 il Comune di PI 8 ha ritirato la sua domanda di realizzazione nell’esecuzione n. __________ contro la vedova (gruppo n. 2), e così hanno fatto anche l’PI 9 per le esecuzioni n. __________ (gruppo n. 4 della vedova) e __________ (gruppo n. 3 del figlio), come RA 3 il 5 maggio 2022 per l’esecuzione n. __________ (gruppo n. 3 del figlio), tutti dietro il rilascio di un attestato di carenza beni giusta l’art. 149 LEF.
F. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie di PI 1 per i gruppi n. da 3 a 6 e di PI 5 per i gruppi n. da 1 a 5, ribadendo di aver attribuito al fondo in questione un valore di stima (netto) di fr. 411'000.– e di aver quindi fissato in fr. 102'750.– il valore della quota ereditaria, pignorata, di ciascun escusso.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1). Oltre alla vendita all’asta e allo scioglimento della comunione, l’autorità di vigilanza può ordinare anche altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).
2.1 È invero controversa la questione di sapere se alle trattative di conciliazione dell’art. 9 ODiC devono essere invitati solo i creditori che partecipano al primo gruppo di pignoramento o al gruppo cui partecipa il creditore che ha depositato per primo la domanda di realizzazione, oppure tutti i creditori “pignoranti” (secondo il testo del-l’art. 9 cpv. 1 ODiC), vale a dire tutti i creditori in favore dei quali la quota ereditaria risultava pignorata al momento della fissazione dell’udienza di conciliazione (Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29 ad art. 132 LEF e i riferimenti citati). La soluzione differenziata proposta da Roth (op. cit., n. 30 ad art. 132) appare più convincente delle altre due. Vanno coinvolti solo i creditori pignoranti (al momento della fissazione dell’udienza di conciliazione) che hanno un interesse personale e concreto a partecipare alle trattative perché potrebbero effettivamente pretendere all’ottenimento di una quota del ricavo della realizzazione dei diritti ereditari pignorati (cfr. DTF 28 I 94 consid. 2 in merito alla cerchia dei creditori legittimati a determinarsi sull’assegnazione a tutti o ad alcuni di loro di un credito del debitore in virtù dell’art. 131 cpv. 2 LEF), ciò che presuppone però che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione dei diritti successori (la quale ha efficacia per tutti i partecipanti al gruppo: DTF 96 III 3 consid. 2).
2.2 Nel caso in esame, i pignoramenti a favore dei gruppi n. 5 e 6 della vedova sono stati eseguiti il 1° marzo e il 24 giugno 2022, e quelli a favore dei gruppi n. 4 e 5 del figlio escusso il 21 gennaio e il 2 giugno 2022, vale a dire tutti dopo la citazione del 24 gennaio 2022 all’udienza di conciliazione. I creditori partecipanti a questi gruppi non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione.
2.3 D’altronde, il Tribunale federale ha precisato che la procedura di conciliazione già avviata in merito a precedenti (gruppi di) esecuzioni non dev’essere ripetuta nelle esecuzioni successive in cui è stata nel frattempo richiesta la realizzazione della stessa quota ereditaria (DTF 97 III 70 consid. 2/b; Roth, op cit., n. 32 ad art. 132). Decidere diversamente comporterebbe un rallentamento della procedura di realizzazione in corso incompatibile con il principio dell’indipendenza dei singoli gruppi, che hanno ognuno la propria procedura di realizzazione e di ripartizione (DTF 133 III 582 consid. 2.2), oltretutto perché il rallentamento sarebbe imposto a creditori che godono di un diritto preferenziale sui diritti pignorati (art. 110 cpv. 3 LEF a contrario). Inoltre, è possibile stabilire un solo modo di realizzazione, che per il principio stabilito dalla norma appena citata deve tenere conto in priorità degli interessi dei creditori del gruppo a cui partecipa quello che ha presentato per primo la domanda di realizzazione.
2.4 Va riservato, ad ogni modo, il diritto generale di ricorso dei creditori dei gruppi posteriori contro atti esecutivi relativi alla realizzazione a favore di gruppi precedenti che ledono in modo illegittimo i loro interessi (v. al riguardo Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 56 ad art. 110 LEF e i rinvii). Si potrebbe ipotizzare il caso di un creditore di un gruppo successivo che propone di acquistare a trattative private i diritti ereditari pignorati a un prezzo superiore al valore di stima e sufficiente a coprire le pretese dei creditori dei gruppi precedenti. Per questo motivo, appare opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione.
2.5 Ci si potrebbe pure chiedere se i creditori il cui diritto di realizzazione dei diritti pignorati è sorto prima della decisione dell’autorità di vigilanza sul modo di realizzazione non debbano essere sentiti come “interessati” nel senso dell’art. 132 cpv. 3 LEF. La questione può invero rimanere in concreto aperta, come quella delle conseguenze del fatto che, come invece sarebbe stato opportuno (sopra consid. 2.4), l’UE non ha impartito il termine per proporre misure di realizzazione anche ai creditori del gruppo n. 4 del figlio, in cui la prima domanda di realizzazione è stata presentata il 31 marzo 2022, ancor prima dell’invito dell’8 aprile (mentre la prima domanda di realizzazione nel gruppo n. 5 della vedova risale al 20 aprile 2022).
In effetti, l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 2). Nell’ipotesi alquanto improbabile in cui uno di essi dovesse proporre di acquistare le quote ereditarie degli escussi a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli eredi, l’UE potrebbe sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote. Anche la comunione ereditaria potrebbe evitare il suo scioglimento facendo un’offerta di acquisizione delle quote o pagando le pretese dei creditori interessati (sotto consid. 4.3).
Nel merito, nessuno contesta il valore di stima attribuito dall’UE al fondo né pretende che l’asse successorio verta anche su altri beni. L’UE ha però erroneamente stabilito in un quarto la quota ereditaria di ciascun escusso. Infatti, non si evince dagli atti che PI 12 abbia lasciato disposizioni di ultima volontà e nessun membro della comunione ereditaria accenna a un’ipotesi del genere. Di conseguenza, la vedova PI 1 non ha ereditato un quar-to, bensì la metà della successione maritale (art. 462 n. 1 CC), mentre l’altra metà spetta ai tre figli in parti uguali (art. 457 cpv. 2, 462 n. 1 a contrario e 457 cpv. 1 CC), ossia un sesto (⅓ x ½) ognuno. Il valore di stima delle quote ereditarie spettanti a PI 1 e PI 5 ammonta pertanto a rispettivamente fr. 205'500.– (pari alla metà di fr. 411'000.–) e fr. 68'500.– (un sesto di fr. 411'000.–).
Poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entra in considerazione anche la vendita delle quote ereditarie (sopra consid. 1.1), che nella fattispecie risulta più opportuno dello scioglimento della comunione (art. 10 cpv. 2 ODiC).
4.1 Nella fattispecie, dagl’importi totali dei crediti posti in esecuzione devono anzitutto essere dedotti gl’importi dei crediti i cui titolari hanno rinunciato alla realizzazione, perdendo così ogni diritto sui diritti pignorati. Gli ammontari totali dei crediti a beneficio dei pignoramenti dei diritti successori di PI 1 e PI 11 si riducono quindi a fr. 27'578.75 (fr. 27'927.55 ./. 348.80), rispettivamente a fr. 20'566.30 (fr. 23'947.15 ./. 353.80 ./. fr. 1'117.95 ./. fr. 1'909.10) (sopra ad B ed E).
4.2 Ciò posto, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota ereditaria – va escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto (e mantenuto) il pignoramento dell’interessenza, di fr. 27'578.85 per PI 1 e fr. 20'566.30 per PI 5, è nettamente inferiore al valore delle rispettive quote ereditarie di fr. 205'500.– e fr. 68'500.– (sopra consid. 2), sicché, con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1.1).
4.3 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote degli escussi sono state pignorate op-pure formulando un’offerta di acquisto delle quote a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
5.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2.1), esclusi quelli che hanno nel frattempo rinunciato alla realizzazione (sopra consid. 4.1).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 e ad PI 5 nella comunione ereditaria fu PI 12, di cui essi sono membri (rispettivamente, per 1⁄2 e per 1⁄6) insieme a PI 3 (per 1⁄6) e PI 4 (per 1⁄6), di chiederne lo scioglimento, di procedere alla realizzazione di quanto attribuito agli escussi nella divisione e di soddisfare i credi-tori, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2.5 e 4.3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, agli escussi, agli altri membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione, esclusi quelli che hanno nel frattempo rinunciato alla realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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