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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.145
Data decisione, Autorità: 16.12.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della convenuta forse tardiva e in ogni caso considerata come non presentata perché non tradotta in italiano nel termine impartitole
Incarto n. 14.2022.145
Lugano 16 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2164 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2022 dall’
CO 1 (rappresentata dall’RA 1, )
contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 luglio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 21'064.10 oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 28 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dall’CO 1 il 28 aprile 2022 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che con un atto redatto in lingua tedesca RE 1 si è rivolta al Pretore il 14 novembre 2022 per contestare il credito dell’istante (raccomandata n. __________);
che il 16 novembre 2022 la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come “reclamo/ricorso/appello”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 già il 31 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 novembre.
che presentato solo il 14 novembre, la contestazione di RE 1 risulta tardiva;
che alla stessa è invero acclusa anche una busta di un invio indirizzato da RE 1 alla terza sezione della Pretura del Distretto di Lugano il 9 novembre 2022;
che, comunque sia, la questione della tempestività della contestazione può essere lasciata indecisa dal momento ch’ella non l’ha ripresentata in lingua italiana entro il termine impartitole;
che l’atto va quindi considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC), a prescindere dalla questione di sapere se esso avrebbe davvero potuto essere considerato come un reclamo contro la decisione del 28 ottobre 2022;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto conto dell’esito del giudizio odierno (art. 21 LTG), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'064.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’atto di RE 1 trasmesso il 16 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, si considera come non presentato.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 100.–, è posta a carico di RE 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo da lei versato, di fr. 100.–, le è restituita.
Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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