AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.121
Data decisione, Autorità: 29.11.2022, IICCA
Ricorso: TF 4A_27/2023
Titolo: Compravendita di quote sociali, esecuzione del contratto, consegna delle quote
Incarto n. 12.2022.121
Lugano 29 novembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. OR.2019.36 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4 marzo 2019 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 (già __________) patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta a trasferirle immediatamente la quota pari al 50% del capitale sociale della L__________ Srl, con la comminatoria dell’art. 292 CPS, nonché di versarle un importo ancora da stabilire (quantificato in sede di conclusioni scritte in fr. 67'064.35);
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 22 luglio 2022, condannando AP 1 a consegnare a AO 1 le suddette quote sociali (con la comminatoria dell’art. 292 CPS) e a versarle fr. 2'870.20 oltre interessi del 5% dal 4 marzo 2019;
appellante la convenuta con atto di appello del 14 settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione della controparte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 25 ottobre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 13 giugno 2014 la società AO 1 di Lugano (avente quale amministratore unico G__________ sino a maggio 2017 e successivamente, sino a maggio/giugno 2018, A__________, nonché quale azionista e beneficiario economico __________ K__________ sino a fine 2016 e successivamente F__________) ha stipulato con M__________ __________ SA (società pure con sede a Lugano e avente quale amministratore unico A__________) il contratto di cui al doc. E, secondo cui la prima si impegnava a versare alla seconda un mutuo fruttifero di € 9'045'676.50, di cui € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014, € 3'000'000.- entro il 31 dicembre 2014 ed
€ 3'045'676.50 entro il 30 giugno 2015 (art. 2 e 3), e la seconda offriva in pegno, quale garanzia per la restituzione dell'importo mutuato, la partecipazione da lei detenuta pari al 50% del capitale sociale della società L__________ Srl, __________ (art. 4) e si riservava altresì la possibilità di estinguere il suo debito trasferendo alla controparte la titolarità delle suddette quote sociali (art. 5.4).
In data 9 aprile 2015 le parti hanno concluso un nuovo accordo (doc. G) secondo cui: AO 1 aveva l’obbligo di versare a M__________ SA € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014 ed € 3'045'676.50 entro il 30 giugno 2015 e quest’ultima quello di trasferire alla controparte, al termine dell’operazione, il 50% delle quote sociali di L__________ Srl (clausola n. 1); AO 1 aveva fino a quel momento versato unicamente la prima rata di € 3'000'000.- (clausola n. 2); le parti erano d’accordo di sospendere i pagamenti (clausola n. 3); M__________ SA si impegnava a consegnare alla controparte, dopo il 30 giugno 2015, il 24.80% delle suddette quote sociali oppure il 50%, in caso di esecuzione integrale di questo accordo (clausola n. 4).
Fra i mesi di giugno-luglio 2015, a seguito di fusione, la società S__________ SA (qui di seguito anche solo: “S__________”), con sede a Lugano, ha ripreso gli attivi e i passivi della M__________ SA. Detta società (che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale in “AP 1”) aveva A__________ quale amministratore unico e M__________ quale beneficiario economico e azionista (ritenuto che a inizio 2020 quest’ultimo è divenuto pure presidente del CdA, mentre A__________ ha assunto il ruolo di amministratore delegato).
B. Il 17 ottobre 2017 S__________ (tramite A__________) ha dichiarato di aver ricevuto da AO 1 l'importo di € 6'045'680.-, rappresentante l'intero prezzo di compravendita del 50% delle quote di L__________ Srl (doc. H). Con scritto di pari data (doc. I) A__________ ha pertanto confermato a F__________ il pagamento integrale del prezzo della compravendita da parte di AO 1, di essere stato incaricato dall'azionista di S__________ (M__________) di consegnarle le quote sociali (v. anche doc. L) e di voler eseguire l’incarico il prima possibile.
C. Malgrado ciò, e nonostante il sollecito inoltrato da AO 1 per il tramite del suo patrocinatore il 27 giugno 2018 (doc. M), la consegna non è avvenuta. A__________, per conto di S__________, con scritto 9 luglio 2018 ha osservato che un trasferimento non era al momento possibile, siccome: un cambio di controllo della società L__________ Srl esigeva l’approvazione delle sue banche finanziatrici (che non era stata concessa); il prezzo di vendita del 50% delle quote era stato ridotto a € 6'045'680.- “per motivi compensatori” ovvero per tener conto di una prospettata operazione immobiliare a __________ che vedeva coinvolto F__________ ma che non era andata a buon fine, sicché il prezzo doveva essere ripristinato in € 9'045'676.50; vi erano questioni ancora da chiarire relative al finanziamento di L__________ Srl (esposizioni debitorie), alla provenienza dei fondi del signor K__________ e a un danno subito dal gruppo S__________ riconducibile all’azionista di AO 1 (doc. N). Il 17 luglio 2018, quest’ultima ha contestato le posizioni assunte dalla controparte (doc. P).
D. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. C), con petizione 4 marzo 2019 (inc. OR.2019.36) AO 1 ha convenuto S__________ SA innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 1), postulando di condannarla a trasferire immediatamente in suo favore la quota pari al 50% del capitale sociale della L__________ Srl, con la comminatoria dell’art. 292 CPS, e a versarle un importo non ancora quantificato (e da stabilire mediante istruttoria) a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento (danno per il ritardo), oltre interessi di mora del 5% dalla data di inoltro della petizione.
Con risposta 11 luglio 2019 la convenuta (che nel frattempo aveva mutato la propria ragione sociale in AP 1) si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione.
Con replica 11 settembre 2019 e duplica 14 ottobre 2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, ciò che hanno pure fatto, dopo esperimento dell’istruttoria, nelle loro conclusioni scritte (cfr. conclusioni 29 gennaio 2021 dell’attrice, che ha ivi quantificato la propria pretesa risarcitoria in fr. 67'064.35 oltre interessi del 5% dalla data di inoltro della petizione, e conclusioni 1° febbraio 2021 della convenuta).
In sostanza, l’attrice ha osservato che fra le parti è venuta in essere una compravendita perfettamente valida e vincolante avente quale oggetto le quote sociali qui in discussione, che il relativo prezzo (ridotto a € 6'045'680.- siccome i rimanenti € 3'000'000.- erano stati oggetto di un affare separato in Iran) è stato da lei integralmente pagato (come peraltro ripetutamente confermato dalla controparte), che AP 1 si è resa colpevole di un inadempimento contrattuale e che ciò le ha causato svariate spese, generate dalla necessità di chiarire la fattispecie e trovare soluzioni atte a risolvere la controversia.
La convenuta ha invece contestato qualsiasi inadempienza. Premesso che le parti non hanno mai inteso sostituire il contratto di mutuo con un contratto di compravendita, quanto piuttosto completarlo fornendo una garanzia di adempimento (nel senso che esso, in caso di mancato rimborso, si sarebbe tramutato in una compravendita), secondo la medesima il prezzo delle quote sociali è sempre rimasto pari a € 9'045'676.50; semplicemente, le parti avevano dato per scontato che i rimanenti € 3'000'000.- sarebbero stati oggetto di una pattuizione separata (che prevedeva la compensazione dell’importo con un credito vantato da F__________ nei confronti di M__________ concernente un’operazione immobiliare in Iran). La controparte non avrebbe tuttavia fatto fronte ai propri obblighi contrattuali, giacché le ha unicamente versato € 6'045'680.- omettendo di estinguere il rimanente debito di € 2'999'996.50. Anzi, M__________ vanterebbe nei confronti di F__________ un credito ben maggiore (oltre € 40'000'000.- derivanti da una serie di inadempienze contrattuali). La convenuta ha altresì sottolineato che detti accordi (peraltro nulli per vizio di forma, siccome il trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata presuppone, secondo il diritto italiano, un contratto stipulato nella forma autentica), partivano dal presupposto che l’unico beneficiario economico di AO 1 fosse __________ K__________ e non F__________ (persona non gradita agli Istituti di credito che avevano a suo tempo finanziato L__________ Srl), evidenziando l’impossibilità di attuare il trasferimento delle quote e riprendendo le argomentazioni già espresse da A__________ nello scritto doc. N.
E. Parallelamente alla presente procedura, AO 1 ha richiesto e ottenuto l’adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di AP 1 volti essenzialmente a vietarle di disporre delle suddette quote di L__________ Srl e di permettere modifiche del suo capitale sociale (cfr. decisione del 18 ottobre 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, inc. CA.2019.289 e decisione di questa Camera del 6 aprile 2020, inc. 12.2019.219), e ha avviato un’ulteriore causa giudiziaria nei confronti del suo ex amministratore unico A__________ avente quale oggetto una pretesa risarcitoria di almeno fr. 78'864.35 (inc. OR.2019.25 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1).
F. Per quanto riguarda la presente causa (inc. OR.2019.36), con decisione 22 luglio 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ordinando ad AP 1 di consegnare ad AO 1 le rivendicate quote sociali (con la comminatoria dell’art. 292 CPS) e di versarle fr. 2'870.20 oltre interessi del 5% dal 4 marzo 2019, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 57'500.- a carico dell’attrice nella misura del 2% e della convenuta nella misura del 98% e condannando altresì la seconda a versare alla prima fr. 118'500.- a titolo di ripetibili.
Contestualmente, con separata decisione di pari data, il Pretore ha altresì parzialmente accolto la petizione di AO 1 nei confronti di A__________ (inc. OR.2019.25) nella misura di fr. 43'369 oltre interessi.
G. Con appello 14 settembre 2022 AP 1 si è aggravata contro il giudizio pretorile di cui all’inc. OR.2019.36, postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione della controparte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2022.121).
Con risposta 25 ottobre 2022 AO 1 si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
H. Anche la parallela decisione del Pretore nell’inc. OR.2019.25 è stata impugnata (da parte di A__________), ed è oggetto dell’inc. 12.2022.120 di questa Camera, evaso contestualmente alla presente procedura.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore (stabilito dal Pretore in € 6'045'676.50 e non contestato in questa sede, laddove vi sarebbe da tenere in considerazione anche il valore della pretesa risarcitoria di fr. 67'064.35) supera agevolmente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2022 contro la decisione 22 luglio 2022 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la risposta 25 ottobre 2022 dell’appellata.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. Al riguardo, si può sin da subito osservare che una buona parte del gravame non adempie a questi presupposti.
Con la decisione impugnata il Pretore, premesso che la revoca del “mandato” di trasferimento delle quote da parte di M__________ (doc. L) non è dimostrata a livello documentale, che A__________ avrebbe quantomeno dovuto pretendere da quest’ultimo una certificazione scritta del suo volere (visti i valori in gioco) e informare di ciò F__________, ha osservato che il comportamento della convenuta nei confronti dell’attrice costituisce un’unilaterale disdetta (rispettivamente annullamento e/o dichiarazione di nullità) del contratto di compravendita dopo aver già incassato il prezzo in violazione degli obblighi precedentemente assunti. Ciò siccome le tesi difensive (peraltro contraddittorie fra loro) esposte da A__________ (che non ha invocato un inadempimento contrattuale da parte di AO 1, bensì l’impossibilità di trasferimento delle quote a causa della posizione assunta dalle banche finanziatrici di L__________ Srl), da M__________ (che nel suo interrogatorio ha fornito una spiegazione diversa, cfr. verbale del 13 novembre 2020, p. 2) e da AP 1 (che nella sua risposta, a p. 10, ha sollevato il tema dell’inadempimento e la disponibilità a formalizzare il trapasso delle quote non appena la controparte avesse rispettato i propri obblighi) sono del tutto inconferenti nell’ambito degli impegni assunti dalla convenuta. Questioni come le caratteristiche del beneficiario economico di AO 1, la sua accettazione da parte del sistema bancario italiano, il finanziamento di L__________ Srl o la ripresa dei suoi debiti nonché eventuali operazioni immobiliari in __________ esulano difatti dai contratti stipulati fra le parti (ove non ve ne è alcuna menzione), sicché il tentativo della convenuta di introdurre nel contratto (a posteriori e unilateralmente) delle condizioni o delle variabili mai pattuite non può essere tutelato. In particolare, il primo giudice ha osservato che il contratto 9 aprile 2015 (da ritenersi valido visto l’ossequio della forma scritta prevista dalla legge svizzera quale diritto alternativamente applicabile, cfr. art. 124 cpv. 1 LDip e art. 785 cpv. 1 CO) sostituisce il precedente accordo 13 giugno 2014 e costituisce una compravendita delle quote a un prezzo di € 6'045'676.50; ulteriori documenti (doc. H e I), allestiti da A__________ quale rappresentante legale della convenuta e pertanto per essa perfettamente vincolanti (art. 718 CO) confermano questo importo, il suo pagamento integrale (per cui anche la questione relativa all’origine dei fondi utilizzati è superata) e l’impegno di trasferire le quote al più presto, peraltro in un momento in cui F__________ era già divenuto il nuovo azionista di AO 1 (come noto a tutte le parti coinvolte). Secondo gli accertamenti pretorili, dette circostanze non possono essere sovvertite né dall’invio alla convenuta, in data 29 novembre 2019, del conteggio interessi di cui al doc. 19 (prontamente rettificato da AO 1 il 12 dicembre 2019, cfr. doc. LL), né dagli interrogatori di M__________ e A__________ (privi di valore probatorio). Rilevato che la convenuta neppure ha dimostrato l’esistenza di un vizio di volontà e la sua invocazione tempestiva ai sensi dell'art. 31 CO, il primo giudice ha concluso che la medesima dev’essere tenuta alla consegna delle quote sociali compravendute e al versamento di un risarcimento danni (danno per il ritardo) sulla base degli art. 103 e 107 cpv. 2 CO, quantificato in fr. 538.50 (doc. T) e fr. 2'870.20 (doc. U).
Con l’impugnativa, l’appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di avere accertato che la revoca del mandato (doc. L) di trasferimento delle quote da parte di M__________ non è stata dimostrata, ritenuto che essa poteva avvenire in ogni tempo e in ogni forma (anche in via orale, come nel caso concreto) ed è attestata dagli interrogatori dello stesso M__________ e di A__________. L’appellante critica altresì il primo giudice per avere accertato l’esistenza di una sua disdetta o annullamento del contratto senza però conseguentemente concludere che AO 1 non può pretenderne l’adempimento.
Queste censure non possono tuttavia sovvertire il giudizio di primo grado, essendosi il Pretore limitato a evidenziare che A__________ ha omesso di pretendere una formalizzazione scritta della revoca e di comunicarla a F__________, rispettivamente che con il suo comportamento AP 1 ha in realtà tentato di sottrarsi unilateralmente ai propri impegni contrattuali, senza un valido motivo. Sul tema si ritornerà nei prossimi considerandi.
L’appellante non può essere seguita neppure quando sostiene che il contratto 9 aprile 2015 non ha rimpiazzato quello precedente del 13 giugno 2014 bensì ne costituiva un semplice complemento mediante il quale forniva alla controparte una garanzia di adempimento (attraverso la possibilità di diventare proprietaria delle quote sociali in caso di mancata restituzione del mutuo), che la natura del contratto è rimasta invariata, che il prezzo delle quote è sempre ammontato a € 9'045'676.50 e che una parte del medesimo (€ 3'000'000.-) era da corrispondere nell’ambito di un’operazione immobiliare in __________ (come avrebbero attestato nei loro interrogatori sia M__________, sia A__________ e F__________). A prescindere dal fatto che A__________ non ha preteso un inadempimento del contratto 9 aprile 2015 da parte di AO 1 (ma casomai un ritardo nel pagamento delle rate del mutuo originario del 13 giugno 2014, cfr. verbale del 20 febbraio 2020, p. 5) e che secondo F__________ l’importo di € 3'000'000.- riguardava una pattuizione separata e nel frattempo risolta (verbale del 29 gennaio 2020, p. 2, 5 e 7), la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, dal momento che le censure appellatorie non si confrontano debitamente con il giudizio impugnato e sono dunque carenti nella motivazione. E meglio, l’appellante non considera che già il doc. E conteneva una garanzia di adempimento legata alle quote sociali di L__________ Srl e che pertanto il successivo contratto doc. G doveva avere uno scopo diverso. Essa neppure contesta che quest’ultimo è perfettamente valido, né che l’esistenza della compravendita, l’ammontare del prezzo, il suo integrale pagamento e il suo derivante dovere di consegnare le quote sono confermati dai doc. H e I (oltre che dal doc. L), né che tali documenti sono per lei vincolanti e non possono essere unilateralmente ritrattati. Parimenti, invano l’appellante pretende che il contratto fra le parti sia rimasto un mutuo avvalendosi del doc. 19 (conteggio interessi) e sostenendo che la successiva rettifica (doc. LL) non muterebbe alcunché: trattasi della riproposizione di una tesi soggettiva priva di spiegazione e posta in contrapposizione al giudizio pretorile, ciò che non soddisfa i requisiti di motivazione dettati dall’art. 311 CPC.
L’appellante torna poi a ribadire che il trasferimento delle quote, inizialmente prospettato, non ha potuto essere attuato da una parte per il mancato accordo delle parti sul pagamento tramite compensazione dei rimanenti € 3'000'000.- e dall’altra per il mutamento dell’azionista e beneficiario economico di AO 1. Per quanto riguarda il prezzo e l’adempimento del contratto da parte di AO 1, si rinvia a quanto appena esposto al considerando precedente. Relativamente agli ostacoli al trasferimento delle quote, ancora una volta, l’appellante ripropone acriticamente una propria tesi senza contestare che gli accordi fra le parti non erano subordinati a presupposti o condizioni di validità e senza sostanziare né un vizio di volontà, né un’impossibilità oggettiva di adempimento (art. 119 CO), ritenuto che gli eventuali interessi di L__________ Srl non sono d’interesse nella presente procedura. Anche su questo punto, il gravame è irricevibile (art. 311 CPC) nonché privo di fondamento.
Per tutti questi motivi, la decisione del Pretore di ritenere AP 1 vincolata dagli impegni presi mediante i doc. G, H e I resiste alla critica e dev’essere confermata. Ne deriva l’obbligo per la medesima di provvedere alla consegna delle quote sociali, nonché di versare alla controparte il risarcimento stabilito dal primo giudice (che con il gravame non viene più menzionato o messo in discussione).
A titolo di precisazione si può infine osservare che alla p. 10 del giudizio impugnato, il Pretore ha stabilito che la pretesa risarcitoria riconosciuta si compone di fr. 538.50 (doc. T) e di fr. 2'870.20 (doc. U), sennonché il dispositivo pretorile n. 1 menziona unicamente l’importo di fr. 2'870.20. Considerato tuttavia che AO 1 non ha sollevato appello o appello incidentale e che, laddove la discrepanza sia imputabile a una mera svista, la rettifica (art. 334 cpv. 1 CPC) è di competenza del giudice che ha emanato la decisione in questione, la circostanza non può influire sull’esito dell’odierno giudizio.
In conclusione, l’appello dev’essere integralmente respinto nella misura della sua (limitata) ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno € 6'045'676.50, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 65’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 nonché 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo incorso al patrocinatore dell’appellata per lo studio del gravame e la redazione della risposta di 6 pagine (dispendio complessivo: ca. 10 ore) e dell’importanza della lite (valore litigioso), e opportunamente ridotte in considerazione della sproporzione fra l’onorario calcolato sulla base delle tariffe di cui all’art. 11 RTar e le prestazioni eseguite, sono quantificate in fr. 15’000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 14 settembre 2022 di AO 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 65’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 15’000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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