AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.120
Data decisione, Autorità: 29.11.2022, IICCA
Titolo: Responsabilità dell'organo societario, conflitto d'interessi
Incarto n. 12.2022.120
Lugano 29 novembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.25 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19 febbraio 2019 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AP 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 78'864.35 oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 22 luglio 2022 ha parzialmente accolto nella misura di fr. 43'369.- oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2019;
appellante il convenuto con atto di appello del 14 settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice con risposta 25 ottobre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 13 giugno 2014 la società AO 1 di Lugano (avente quale amministratore unico G__________ sino a maggio 2017 e successivamente, sino a maggio/giugno 2018, AP 1, nonché quale azionista e beneficiario economico __________ K__________ sino a fine 2016 e successivamente F__________) ha stipulato con M__________ SA (società pure con sede a Lugano e avente quale amministratore unico AP 1) il contratto di cui al doc. E, secondo cui la prima si impegnava a versare alla seconda un mutuo fruttifero di € 9'045'676.50, di cui € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014, € 3'000'000.- entro il 31 dicembre 2014 ed € 3'045'676.50 entro il 30 giugno 2015 (art. 2 e 3), e la seconda offriva in pegno, quale garanzia per la restituzione dell'importo mutuato, la partecipazione da lei detenuta pari al 50% del capitale sociale della società L__________ Srl (art. 4) e si riservava altresì la possibilità di estinguere il suo debito trasferendo alla controparte la titolarità delle suddette quote sociali (art. 5.4).
In data 9 aprile 2015 le parti hanno concluso un nuovo accordo (doc. I), secondo cui: AO 1 aveva l’obbligo di versare a M__________ SA € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014 ed € 3'045'676.50 entro il 30 giugno 2015 e quest’ultima quello di trasferire alla controparte, al termine dell’operazione, il 50% delle quote sociali di L__________ Srl (clausola n. 1); AO 1 aveva fino a quel momento versato unicamente la prima rata di € 3'000'000.- (clausola n. 2); le parti erano d’accordo di sospendere i pagamenti (clausola n. 3); M__________ SA si impegnava a consegnare alla controparte, dopo il 30 giugno 2015, il 24.80% delle suddette quote sociali oppure il 50%, in caso di esecuzione integrale di questo accordo (clausola n. 4).
Fra i mesi di giugno-luglio 2015, a seguito di fusione, la società S__________ SA (qui di seguito anche solo: “S__________”), con sede a Lugano, ha ripreso gli attivi e i passivi della M__________ SA. Detta società (che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale in “A__________ SA”) aveva AP 1 quale amministratore unico e M__________ quale beneficiario economico e azionista (ritenuto che a inizio 2020 quest’ultimo è divenuto pure presidente del CdA, mentre AP 1 ha assunto il ruolo di amministratore delegato).
B. Il 17 ottobre 2017 S__________ (tramite AP 1) ha dichiarato di aver ricevuto da AO 1 l'importo di € 6'045'680.-, rappresentante l'intero prezzo di compravendita del 50% delle quote di L__________ Srl (doc. L). Con scritto di pari data (doc. M) AP 1 ha pertanto confermato a F__________ il pagamento integrale del prezzo della compravendita da parte di AO 1 (v. anche doc. 5), di essere stato incaricato dall'azionista di S__________ (M__________) di consegnarle le quote sociali (v. anche doc. N) e di voler eseguire l’incarico il prima possibile.
C. Malgrado ciò, e nonostante il sollecito inoltrato da AO 1 per il tramite del suo patrocinatore il 27 giugno 2018 (doc. O), la consegna non è avvenuta. AP 1, per conto di S__________, con scritto 9 luglio 2018 ha osservato che un trasferimento non era al momento possibile, siccome: un cambio di controllo della società L__________ Srl esigeva l’approvazione delle sue banche finanziatrici (che non era stata concessa); il prezzo di vendita del 50% delle quote era stato ridotto a € 6'045'680.- “per motivi compensatori” ovvero per tener conto di una prospettata operazione immobiliare a __________ che vedeva coinvolto F__________ ma che non era andata a buon fine, sicché il prezzo doveva essere ripristinato in € 9'045'676.50; vi erano questioni ancora da chiarire relative al finanziamento di L__________ Srl (esposizioni debitorie), alla provenienza dei fondi utilizzati dalla controparte e a un danno subito dal gruppo S__________ riconducibile all’azionista di AO 1 (doc. P). Il 17 luglio 2018, quest’ultima ha contestato le posizioni assunte dalla controparte (doc. Q).
D. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. C), con petizione 19 febbraio 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 1), postulando la sua condanna al pagamento di almeno fr. 78'864.35 oltre interessi del 5% dalla data di inoltro della petizione a titolo di risarcimento danni ex art. 754 CO e segnatamente: fr. 38'091.35 per costi di consulenza di A__________ Srl e di B____________________ SA (“B__________”) e per costi di viaggio e di pernottamento (doc. U), fr. 14'851.20 e fr. 11'300.- per altri costi di B__________ (doc. AA e BB), fr. 14'121.80 per costi della F__________ SA (doc. CC, DD, EE), e fr. 500.- per i costi della procedura conciliativa di cui all’inc. CM.2018.490 (doc. FF).
Con risposta 27 maggio 2019 il convenuto si è opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione.
Con replica 27 giugno 2019 e duplica 9 settembre 2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, ciò che hanno fatto, dopo esperimento dell’istruttoria, anche con le rispettive conclusioni scritte (29 gennaio 2021 dell’attrice e 1° febbraio 2021 del convenuto).
In sostanza, l’attrice ha osservato che fra lei e S__________ (A__________ SA) è stato stipulato un contratto di compravendita perfettamente valido e vincolante da lei integralmente adempiuto mediante pagamento del prezzo di € 6'045'680.-, e che non solo la suddetta controparte, ma anche AP 1 ha violato i propri obblighi, confermando dapprima i diritti di AO 1 (v. scritti doc. L e M del 17 ottobre 2017, da lui allestiti in un periodo in cui rappresentava entrambe le società) per poi omettere di tutelare i suoi interessi e di procedere tempestivamente al trasferimento delle quote, assumendo piuttosto un atteggiamento ingiustificatamente oppositivo. Ciò le avrebbe creato un pregiudizio derivante quantomeno dal costo dei professionisti da lei incaricati al fine di risolvere la controversia, pari a fr. 78'864.35 (ritenuto che l’importo avrebbe potuto ancora lievitare in seguito a ulteriori costi per il recupero delle quote sociali, al mancato guadagno ottenibile dalla titolarità delle medesime e all’eventuale impossibilità di ottenere le quote malgrado il pagamento del relativo prezzo).
Da parte sua, il convenuto ha evidenziato che il prezzo delle quote (che in quel momento neppure erano redditizie) è sempre rimasto pari a € 9'045'676.50 (di cui € 3'000'000.- dovevano essere soluti mediante operazioni in , mentre la rimanenza mediante pagamento diretto a S) e che la conclusione della compravendita (peraltro nulla per vizio di forma) è stata impedita non per sua volontà, bensì dal sopraggiungere di F__________ (cittadino iraniano sgradito dagli istituti di credito che avevano a suo tempo finanziato L__________ Srl) quale nuovo azionista di AO 1 e dalla difficoltà nell’ottenere da quest’ultimo le necessarie informazioni sulle sue attività professionali, sulla sua solvibilità e sulle origini del suo patrimonio; dette circostanze hanno indotto M__________ a revocargli l’incarico di trasferimento delle quote (doc. N), e lui a mantenere in essere il contratto di mutuo, iscrivendolo nel bilancio di AO 1 unitamente ai relativi interessi maturati e salvaguardando così l’investimento fatto dalla medesima, che non ha a suo modo di vedere subito alcun pregiudizio (ritenuto oltretutto che i costi da lei lamentati, oltre a essere infondati e incomprovati, sono stati pretesi anche nei confronti di S__________).
E. Parallelamente alla presente procedura, AO 1 ha agito in giudizio anche nei confronti di A__________ SA, chiedendo e ottenendo l’adozione di provvedimenti cautelari volti essenzialmente a vietarle di disporre delle suddette quote di L__________ Srl e di permettere modifiche del suo capitale sociale (cfr. decisione del 18 ottobre 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, inc. CA.2019.289 e decisione di questa Camera del 6 aprile 2020, inc. 12.2019.219), e postulando nel merito di condannarla a consegnarle le quote sociali e a versarle un importo (ancora da stabilire) a titolo di risarcimento dei danni (inc. OR.2019.36 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1).
F. Per quanto riguarda la procedura che qui ci occupa (inc. OR.2019.25), con decisione 22 luglio 2022 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 a versare ad AO 1 fr. 43'369.- oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2019 e ponendo le spese processuali di complessivi fr. 3'300.- per il 45% a carico dell’attrice e per il 55% a carico del convenuto, quest’ultimo pure condannato a versare alla controparte fr. 650.- a titolo di ripetibili parziali.
Contestualmente, con separata decisione di pari data, il Pretore ha altresì parzialmente accolto la petizione di AO 1 nei confronti di A__________ SA (inc. OR.2019.36) condannando la seconda a consegnare alla prima le rivendicate quote sociali e a versarle fr. 2'870.20 oltre interessi.
G. Con appello 14 settembre 2022 il convenuto si è aggravato contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili (inc. 12.2022.120). Con risposta 25 ottobre 2022 l’attrice si è opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
H. Anche la parallela decisione del Pretore nell’inc. OR.2019.36 è stata impugnata (da parte di A__________ SA), ed è oggetto dell’inc. 12.2022.121 di questa Camera, evaso contestualmente alla presente procedura.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2022 contro la decisione 22 luglio 2022 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la risposta 25 ottobre 2022 dell’appellato.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. Si può sin qui anticipare che il gravame, per buona parte, non adempie ai suddetti requisiti.
Nel caso concreto il Pretore, oltre a rinviare alle motivazioni fornite nel giudizio emesso nell’inc. OR.2019.36 (a valere quale parte integrante della decisione in esame), ha sottolineato che la revoca del “mandato” di trasferimento delle quote da parte di M__________ (doc. N) non è dimostrata a livello documentale e che AP 1 ha omesso di pretendere da quest’ultimo una certificazione scritta del suo volere (visti i valori in gioco) e informare di ciò F__________. Il primo giudice ha altresì evidenziato che le giustificazioni fornite per tale revoca sono in contrasto l’una con l’altra e prive di spessore giuridico. Secondo AP 1, il trasferimento non ha potuto perfezionarsi a causa del rifiuto delle banche finanziatrici di L__________ Srl di accettare l’ingresso di F__________ nel novero degli azionisti. Se non che __________ ha fornito una spiegazione diversa (verbale del 13 novembre 2020, p. 2), mentre nel parallelo inc. OR.2019.36, A__________ SA si è prevalsa di un inadempimento contrattuale da parte di AO 1, tesi che tuttavia non trova riscontro nella posizione assunta da AP 1 e si pone in contrasto con la documentazione agli atti. Il primo giudice ha difatti accertato che i contratti stipulati fra le parti non prevedono alcuna condizione per la loro validità (riguardanti ad esempio le caratteristiche del beneficiario economico dell’attrice o la sua accettazione da parte del sistema bancario italiano). Il contratto del 9 aprile 2015 di cui al doc. I (da ritenersi valido visto l’ossequio della forma scritta prevista dalla legge svizzera quale diritto alternativamente applicabile, cfr. art. 124 cpv. 1 LDIP e art. 785 cpv. 1 CO) costituisce una compravendita e stabilisce il relativo prezzo in € 6'045'676.50. Mediante la redazione dei doc. L e M e agendo quale rappresentante di S__________ (A__________ SA), AP 1 ha confermato questo importo, il suo pagamento integrale, l’adempimento del contratto da parte di AO 1 e l’imminente trasferimento delle quote, per cui l’inversione di marcia da parte di A__________ SA (rispettivamente di M__________) costituisce un’unilaterale disdetta (rispettivamente annullamento e/o dichiarazione di nullità) del contratto di compravendita dopo aver già incassato il prezzo in violazione degli obblighi precedentemente assunti. Ciò premesso, e dopo avere esposto delle considerazioni in relazione al concetto di responsabilità dell’organo societario e alle distinzioni fra danno diretto e indiretto, il Pretore ha osservato che nel periodo interessato, AP 1 era da un lato mandatario di M__________, e dall’altro amministratore di entrambe le società. Ciononostante, ha scelto inammissibilmente di tutelare la posizione dell’azionista di S__________ a pregiudizio di quella di AO 1, quando in realtà avrebbe dovuto fare il contrario, tenuto conto oltretutto che l’amministratore di una società anonima non è il semplice mandatario dell'azionista e può seguirne le istruzioni soltanto nel rispetto della legge e dei suoi obblighi di organo, come pure che nella fattispecie non vi era alcun valido motivo giuridico per non trasferire le quote all'attrice (che ne aveva diritto). Il Pretore ha concluso che la sua inattività costituisce una violazione intenzionale e ingiustificata dei suoi doveri (tanto che ne è derivata una sua imputazione penale). Di qui il suo obbligo di risarcire all’attrice i danni aventi un nesso causale con la sua violazione ovvero: € 10'000.- (fr. 11'400.-) quale costo delle iniziative da lei messe in atto onde sostituirlo quale amministratore (doc. S, T, U), fr. 10'713.10 quali costi di ripresa e proseguo del mandato di amministratore (doc. EE), nonché fr. 6'405.05 e fr. 14'851.20 quali costi legali preprocessuali sopportati al fine di cercare di entrare in possesso delle quote (doc. U, V, Z, AA, II).
L’appellante sostiene in primo luogo che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, il contratto del 9 aprile 2015 (doc. I) non ha mai sostituito quello del 13 giugno 2014 (doc. E) dal momento che costituiva una semplice (e stringata) correzione dell’importo e lasciava invece invariate le ulteriori condizioni e la natura del contratto (mutuo). Ciò sarebbe ulteriormente attestato dal conteggio interessi allestito da AO 1 e trasmesso a S__________ il 29 novembre 2019 (doc. 19) e dalla menzione di tale prestito con i relativi interessi nella fattura della F__________ SA di cui al doc. EE, tenuto conto che l’operazione è stata registrata nella contabilità di entrambe le società come finanziamento fruttifero. Secondo l’appellante il doc. I, in quanto relativo al trasferimento delle quote sociali di una società a responsabilità limitata, sarebbe per giunta da considerare nullo, esigendo il diritto italiano la sottoscrizione di un contratto autenticato presso un notaio. Ne deriverebbe che A__________ SA aveva semplicemente la facoltà, e non l’obbligo, di trasferire le quote. Essa avrebbe dapprima ipotizzato questa soluzione, sennonché il subentro di F__________ (cittadino iraniano politicamente esposto e sgradito al sistema finanziario occidentale) quale azionista di AO 1 ha determinato lo sfumare dell’affare, poiché il suo coinvolgimento in L__________ Srl avrebbe comportato la disdetta dei contratti di finanziamento e di leasing da parte dei vari istituti bancari. Di qui la decisione di A__________ SA di optare per la restituzione della somma mutuata, che la controparte avrebbe (ingiustificatamente) rifiutato. L’appellante aggiunge che la revoca del mandato di trasferimento delle quote (doc. N) da parte di M__________ è validamente avvenuta in forma orale ed è dimostrata dal suo interrogatorio e da quello del citato azionista, che avrebbe pure provveduto a informare di ciò F__________.
Ora, tutte queste censure sono carenti nella motivazione e pertanto irricevibili (art. 311 CPC). Sul tema dell’asserito vizio di forma del doc. I, l’appellante non illustra le norme di diritto italiano di cui pretende l’applicazione e non si confronta con il giudizio di primo grado (ivi compreso il rinvio all’art. 124 LDIP). Ciò a prescindere dal fatto che egli nemmeno distingue fra il negozio giuridico in quanto tale, ove la cessione delle quote è stata promessa (cosiddetto “Verpflichtungsgeschäft”) e il relativo atto dispositivo (“Verfügungsgeschäft”, ovvero le formalità necessarie ad attuare il trapasso), e che l’invocazione del vizio di forma dopo aver attestato il pagamento integrale del prezzo, l’adempimento del contratto da parte di AO 1 e il proprio impegno a eseguire quanto prima il trasferimento potrebbe addirittura costituire un abuso di diritto. Proprio questo vincolante obbligo di consegna, confermato da M__________ (doc. N), attestato a più riprese da AP 1 con i doc. L, M e 5 (anche nei confronti di F__________, sapendo che egli era divenuto il nuovo azionista dell’attrice) e privo di qualsivoglia condizione o presupposto di validità, è completamente trascurato nel gravame, in violazione dell’onere di motivazione. La tesi appellatoria secondo cui il trasferimento delle quote costituiva una semplice facoltà in capo ad A__________ SA è pertanto del tutto errata. Questa conclusione nemmeno può essere smentita dal rinvio dell’appellante ai doc. EE e 19 e alle modalità di contabilizzazione del negozio (quale prestito). Egli omette di considerare l’accertamento pretorile (contenuto nelle richiamate motivazioni della decisione di cui all’inc. OR.2019.36) secondo cui il conteggio interessi è stato prontamente rettificato da AO 1 (v. doc. MM), che ha ricondotto l’errore proprio all’atteggiamento assunto dal proprio organo; detto altrimenti, AP 1 non può invocare, a supporto della sua posizione, una contabilizzazione da lui stesso voluta e implementata allorché era organo di AO 1 e si rifiutava di dare seguito alla compravendita malgrado ciò contrastasse con i diritti di quella società e con le rivendicazioni del suo azionista F__________. D’altronde, l’appellante mostra di essere ben consapevole che la controparte non intendeva accettare la restituzione della somma bensì pretendeva la consegna delle quote, ciò che emerge anche dall’interrogatorio di M__________ riportato nella decisione di prima sede (p. 5). Ne deriva che il giudizio impugnato resiste alla critica su questo aspetto.
Con il gravame l’appellante, dopo aver evidenziato di non aver partecipato alle trattative fra gli azionisti delle due società che hanno condotto alla stipulazione dei vari accordi e di essersi limitato a eseguire quanto da loro desiderato, sostiene di non aver violato alcun suo dovere. A suo modo di vedere egli, dopo la revoca del mandato di trasferimento da parte di M__________, non aveva alcun margine d’azione, non potendo finalizzare la cessione delle quote senza l’autorizzazione dell’assemblea generale di A__________ SA e senza esporsi al rischio di azioni risarcitorie da parte di quella società. Egli avrebbe dunque fatto l’unica cosa possibile, ovvero salvaguardare il credito di AO 1 mediante una sua regolare contabilizzazione. L’appellante aggiunge che L__________ Srl aveva a quel tempo svariate posizioni debitorie e non era redditizia (sicché il valore della società indicato dalla controparte sarebbe errato) e che nel frattempo il suo indebitamento è stato ridotto da terzi, per cui il ritardo nel trasferimento delle quote neppure creerebbe un danno all’attrice bensì casomai un vantaggio. Anche l’autorità penale avrebbe del resto concluso che quest’ultima non ha subito alcun pregiudizio, tant’è che ha abbandonato il procedimento promosso nei confronti suoi e di M__________. Infine, l’appellante sostiene che l’importo di fr. 11'400.- di cui ai doc. S e T non costituisce un danno della controparte, dal momento che le fatture di A__________ Srl sono state emesse nei confronti di F__________, come pure che anche le ulteriori poste di danno sono prive di un nesso di causalità con il suo agire dal momento che non aveva nessuna possibilità di trasferire le quote in oggetto.
Anche queste censure non possono condurre a una modifica della decisione di prima sede. Innanzitutto, l’appellante non spiega perché il decreto di abbandono del procedimento penale (peraltro oggetto d’impugnazione) dovrebbe dimostrare l’assenza di danni per AO 1 o perché la situazione finanziaria di L__________ Srl dovrebbe influire sulle posizioni di danno rivendicate in questa procedura, che riguardano piuttosto le iniziative messe in atto dall’attrice onde sostituirlo quale amministratore ed entrare in possesso delle quote sociali. Aggiungasi che la situazione contraddittoria in cui egli si è venuto a trovare altro non è che il frutto della sua doppia rappresentanza di parti in contrasto fra loro e dunque del conflitto di interessi creatosi, e dal quale ha omesso di sottrarsi. Il medesimo inoltre non si confronta con il rimprovero pretorile secondo cui egli non solo ha seguito gli interessi di una società a discapito dell’altra, ma ha oltretutto inopportunamente trascurato i suoi doveri di organo, aderendo alle istruzioni dell’azionista M__________ malgrado queste fossero contrarie alle obbligazioni assunte da A__________ SA, laddove in realtà avrebbe dovuto privilegiare queste ultime e i diritti di AO 1. L’appellante del resto non spiega quanto tempo sia trascorso fra l’allestimento dei doc. L, M, N e 5 e la revoca del mandato da parte di M__________, per cui neppure si può escludere che egli, in caso di agire solerte e tempestivo, avrebbe potuto trasferire le quote prima ancora che ciò si ponesse in contrasto con le indicazioni del citato azionista. Anche le considerazioni concernenti il nesso causale fra il suo comportamento e gli importi riconosciuti dal Pretore sono destinate all’insuccesso, in quanto prive di una debita motivazione e di un confronto con la natura dei danni in questione (e dunque irricevibili). Ad ogni modo la decisione pretorile appare condivisibile giacché, in assenza di migliori spiegazioni, si può senz’altro ritenere che qualora AP 1 (di professione avvocato) avesse correttamente tutelato AO 1, quest’ultima non avrebbe dovuto né ricorrere a dei professionisti al fine di sostituirlo con un nuovo amministratore e riprendere il suo mandato, né avvalersi di altri legali onde cercare di entrare in possesso delle quote. Quanto all’intestazione delle fatture doc. S e T, la censura non è stata sollevata nell’ambito degli allegati introduttivi di prima sede ed è dunque tardiva. In ogni caso, considerato che le relative prestazioni sono state eseguite quando AP 1 era amministratore unico di AO 1 e riguardavano la sua sostituzione forzata, l’invio delle fatture a F__________ (che comunque ha annunciato l’intenzione di ottenere un rimborso dalla sua società, cfr. doc. U) non sorprende. In siffatte circostanze, tale posta di danno può essere riconosciuta.
In conclusione, l’appello dev’essere respinto nella (limitata) misura della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 43'369.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 5’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’500.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 14 settembre 2022 di AP 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 5’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster