AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.14
Data decisione, Autorità: 22.02.2021, IICCA
Ricorso: TF4F_22/2022
Titolo: Mediazione immobiliare - esistenza del contratto - mercede
Incarto n. 12.2020.14
Lugano 22 febbraio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.112 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22 maggio 2017 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 137'160.-, oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2015, a titolo di provvigione di mediazione immobiliare;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza 13 dicembre 2019;
appellante il convenuto con appello 31 gennaio 2020 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta degli oneri processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 16 marzo 2020 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese giudiziarie di appello;
preso atto della replica spontanea 21 aprile 2020 e della duplica spontanea 28 aprile 2020;
richiamata la decisione 14 maggio 2020 con cui il presidente di questa Camera ha fatto ordine al convenuto appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 4’800.- a titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la procedura d’appello, poi tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso della prima metà del 2014 AP 1 ha manifestato alla società AO 1, per il tramite del suo presidente __________ B__________, il suo interesse per l’acquisto di una villa situata sul fondo n. __________ RFD di , di proprietà della società S __________ SA, controllata al 100% dalla società italiana U__________ __________ S.p.A (doc. E). Quest’ultima società aveva affidato alla M__________ SA un mandato di mediazione immobiliare per la vendita del predetto fondo, incaricando a sua volta il proprio amministratore __________ D’__________ di svolgere tale compito.
B. Con scritto 7 agosto 2014 indirizzato a AP 1, la proprietaria, dopo averlo “ringraziato per l’interesse dimostrato verso l’immobile”, lo ha invitato nell’ambito di un’asta privata su invito, a presentare nel periodo dal 1° al 15 settembre seguente un’offerta scritta di acquisto del fondo (doc. 3), a cui AP 1 non ha dato seguito.
C. Con scritto 8 ottobre 2014 la proprietaria ha comunicato a __________ R__________ (residente in I__________), risultato unico offerente, l’accettazione della sua offerta di acquisto (doc. 4). Con rogito di compravendita 16 dicembre 2014 il fondo menzionato è stato poi acquistato in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno, dalla società R__________ Srl, , il cui amministratore unico era __________ R, e da __________ C__________, moglie di AP 1, per il prezzo di fr. 6'360'000.- (doc. 2).
D. Con scritto 30 luglio 2015 la società AO 1 ha chiesto a AP 1 il pagamento dell’importo di fr. 127'000.- (pari al 2% del prezzo di vendita del fondo) oltre IVA all’8%, per la somma complessiva di fr. 137'160.-, a titolo di provvigione in virtù di un contratto di mediazione che sarebbe venuto in essere verbalmente (doc. B).
E. Con petizione 22 maggio 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. G), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 137'160.- oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2015 a titolo di provvigione. L’attrice, in sostanza, ha addotto che la compravendita del fondo n. __________ RFD di __________ si sarebbe perfezionata grazie alla sua attività, in particolare per avere presentato AP 1 a __________ D’, amministratore della società M SA, e per essersi prodigata per consentire al convenuto, rispettivamente alle persone a lui riconducibili, di essere accettati nella cerchia degli offerenti e quindi di potere acquistare l’immobile. Le parti avrebbero pattuito verbalmente una provvigione del 2% sul prezzo di vendita effettivo.
F. Con risposta 26 giugno 2017 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, osservando che l’attrice non avrebbe svolto alcuna attività di mediazione, che egli non avrebbe mai offerto una provvigione e che il fondo era stato acquistato da terzi, di modo che tra le parti non sarebbe sorto alcun contratto di mediazione e l’attrice non avrebbe diritto ad alcuna remunerazione.
G. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 13 dicembre 2019 qui impugnata, ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr.137'160.-, oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2015, in favore di AO 1, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, le spese di fr. 300.- e quelle della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.
H. Con appello 31 gennaio 2020 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, mentre con risposta 16 marzo 2020 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello. Con decisione 14 maggio 2020 il presidente di questa Camera ha fatto ordine al convenuto appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 4’800.- a titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la procedura d’appello che è poi stata tempestivamente fornita.
E considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 13 dicembre 2019 è stata ritirata dall’appellante il 19 dicembre seguente (v. tracciamento dell’invio inc. OR.2017.112), per cui l’appello 31 gennaio 2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
Con la decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che fra le parti era venuto in essere un contratto di mediazione, in base al quale l’attrice si era offerta di far acquistare a AP 1 il fondo n. __________ RFD di __________ ad un prezzo inferiore rispetto a quello di fr. 7'000'000.- da lui supposto, sfruttando un “canale alternativo”, per una provvigione pari al 2% del prezzo, ritenuto che l’offerta da lui formulata attraverso il canale diretto intrattenuto con la società venditrice non era stata accettata. Il primo giudice ha accertato che l’attrice si era pertanto attivata, introducendo il convenuto presso il mediatore __________ D’, incaricato dalla venditrice, organizzando alcuni sopralluoghi dello stabile, con il coinvolgimento fin da subito anche di __________ R, e che in generale vi furono diversi incontri, contatti e numerose telefonate tra le parti stesse e con __________ D__________. Quest’ultimo ha poi comunicato il nominativo del convenuto e di __________ R__________ alla U__________ __________ S.p.A che ha invitato entrambi a partecipare all’asta privata, stante l’interesse da loro dimostrato per l’immobile. L’offerta di acquisto è stata inoltrata dal solo __________ R__________ ed è stata accetta dalla proprietaria, assieme a una clausola che gli consentiva di fare subentrare all’acquisto un’altra persona fisica o giuridica da lui successivamente designata, ciò che poi è avvenuto con la formalizzazione della vendita per un prezzo di fr. 6'360'000.- tra la società S__________ __________ SA da una parte e la società R__________ Srl e __________ C__________ dall’altra. Il Pretore, considerata la vicinanza del convenuto con i formali acquirenti del fondo, ha concluso che l’immobile era stato acquistato da lui e/o per il proprio gruppo ristretto grazie all’impegno profuso anche dall’attrice, riconoscendole l’importo di fr. 137'160.- fatto valere a titolo di provvigione.
Con l’appello il convenuto contesta l’esistenza di un contratto di mediazione tra le parti, rilevando di non avere mai riconosciuto all’attrice una provvigione del 2% per le attività da lei asseritamente svolte in relazione alla compravendita del fondo n. __________ RFD di __________. Al riguardo egli rimprovera al Pretore un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove errato per avere ritenuto come dimostrate delle circostanze evocate in modo vago e impreciso da due testi poco attendibili poiché vicini all’attrice senza alcuna conferma documentale.
3.1 Giusta l’art. 412 CO, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la prestazione del mediatore si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione al mandante del probabile contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio della sua onerosità (DTF 139 III 217 consid. 2.3; Gautschi, Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann, Basler Kommentar, 6a ed., n. 1 s. ad art. 412 CO). Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del contratto e alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia, così che il contratto può risultare concluso sia espressamente (per iscritto o oralmente) sia per atti concludenti. La conclusione del contratto di mediazione non è subordinata al rispetto di una forma particolare (DTF 139 III 217 consid. 2.3; Ammann, op.cit., n. 5 ad art. 412 CO).
3.2 Per quanto attiene al servizio richiesto in concreto è pacifico, stante l’assenza di contestazione del convenuto negli allegati introduttivi, che egli si è rivolto all’attrice, per il tramite del suo presidente, segnalandole il suo interesse per il fondo part. n. __________ RFD di __________ dopo che la società U__________ __________ S.p.A aveva rifiutato la sua offerta di acquisto poiché ritenuta insufficiente (risposta ad 2, pag. 2 e 3), a fronte di un prezzo di vendita che egli supponeva superiore a fr. 7 milioni (allegazione dell’attore non contestata dal convenuto: replica, ad 2, pag. 3; duplica, ad 2, pag. 3 e 4, e pure confermata dal teste __________ D__________, verbale 14 dicembre 2017, pag. 3). Alla luce di tali premesse, il Pretore ha quindi accertato che l’attrice, tramite __________ B__________, si era offerta di far acquistare al convenuto la proprietà menzionata a un prezzo inferiore attraverso un “canale alternativo, facente capo allo stesso B__________” (decisione impugnata, pag. 5). L’appellante contesta l’assunto pretorile, osservando che non vi sarebbe stato alcun canale alternativo, posto che egli era già in contatto con la proprietaria, la quale neppure conosceva __________ B__________, e che questa aveva deciso di vendere il fondo attraverso un’asta privata da lei organizzata secondo delle regole formali e precise, a cui lui era stato invitato direttamente senza l’aiuto dell’attrice. La censura è irricevibile in ordine poiché non si confronta con l’argomentazione pretorile, limitandosi l’appellante a ripetere quanto già sostenuto in prima sede (art. 311 cpv. 1 CPC). Le circostanze da lui evocate non sono comunque atte a scalfire la conclusione del primo giudice. Le stesse, nemmeno contestate dalla controparte, permettono di attestare l’esistenza di un canale diretto tra il convenuto e la società U__________ __________ S.p.A ma non di escludere l’esistenza di un “canale alternativo” che passava attraverso il mediatore incaricato dalla venditrice. Nulla cambia il fatto che il convenuto sia stato invitato direttamente da U__________ __________ S.p.A a presentare un’offerta, ritenuto che ciò è avvenuto il 7 agosto 2014 (doc. 3), cioè dopo che l’attrice gli offrì i suoi servizi, il primo incontro tra __________ B__________, il convenuto e __________ D’__________ essendo avvenuto attorno al mese di maggio-giugno 2014 (teste __________ D’__________, verbale 14 dicembre 2017, pag. 2).
3.3 In merito alla pattuizione di una provvigione del 2% l’appellante critica il Pretore per avere fondato la sua conclusione solo sulla deposizione dei testi __________ D’__________ e __________ Ci__________, di cui mette in dubbio l’attendibilità stante la vicinanza con l’attrice, e senza considerare l’assenza di qualsiasi documento scritto attestante o da cui dedurre l’accordo delle parti sull’asserita commissione. Al riguardo l’appellante si limita in sostanza a trascrivere ampi passaggi delle conclusioni (appello, consid. 7.3, pag. 16 e 17 in alto; conclusioni, pag. 6 e 7), proponendo una personale e soggettiva interpretazione della deposizione dei testi, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa è pure infondata, ritenuto che in assenza di elementi discordanti o contraddittori, il solo fatto che essi sarebbero “inconfutabilmente legati da interessi personali” all’attrice non è ancora sufficiente per dubitare della loro credibilità. A ciò si aggiunge il fatto che per quanto riguarda la teste __________ Ci__________, segretaria dell’attrice all’epoca dei fatti, al momento della sua deposizione essa non era più alle sue dipendenze già da oltre due anni e non risulta alcun altro elemento o indizio, peraltro nemmeno evocato dall’appellante, da cui si possa dedurre un suo interesse all’esito della lite. Medesimo discorso vale per il teste __________ D’__________. Il solo fatto che egli sia stato membro del consiglio di amministrazione della AO 1 dal 2013 fino a luglio 2014 non è ancora sufficiente per inficiare la portata delle sue dichiarazioni, ritenuta l’assenza di qualsiasi indizio attestante un suo interesse all’esito della lite. Non giova poi all’appellante evocare dubbi su asserite loro affermazioni generiche relative a punti di dettaglio (data e luogo), per altro non decisivi per risolvere il quesito oggetto di giudizio, in quanto sul punto essenziale, ossia in merito all’esistenza di un accordo circa la provvigione, le deposizioni sono state limpide e precise e non si prestano a interpretazioni di sorta né a equivoci. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore, che ha ritenuto sufficiente quanto riferito dai testi, resiste dunque alle critiche dell’appellante.
3.4 In queste circostanze è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che fra le parti era venuto in essere un contratto di mediazione finalizzato all’acquisto del fondo part. n. __________ RFD __________ ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello che il convenuto supponeva essere il prezzo di vendita, sfruttando un canale alternativo, in cambio di una provvigione del 2%.
4.1 Nella decisione impugnata il Pretore ha concluso che il convenuto aveva acquistato il fondo menzionato per sé e/o per il proprio ristretto gruppo anche grazie all’impegno profuso dall’attrice, che lo aveva introdotto presso il mediatore incaricato dalla venditrice e aveva organizzato alcuni sopralluoghi all’immobile, a cui aveva partecipato pure __________ R__________, titolare della società che ha in seguito acquistato l’immobile assieme alla moglie del convenuto. La questione della vendita del fondo aveva comportato diversi incontri, contatti e numerose telefonate tra le parti e pure con __________ D’. Quest’ultimo aveva poi comunicato l’interesse di __________ R e del convenuto alla proprietaria, negoziato la possibilità di aggiungere all’offerta una clausola che consentisse all’offerente di far subentrare all’acquisto un’altra persona fisica o giuridica da lui successivamente designata e allestito l’offerta poi risultata vincente, che aveva portato alla conclusione della compravendita.
4.2 L’appellante obietta che l’attrice non avrebbe organizzato delle visite all’immobile. Essa si sarebbe limitata ad accompagnarlo da __________ D’. L’impegno da lei profuso non avrebbe pertanto potuto determinare la vendita del fondo, tanto più che l’attrice nemmeno conosceva la proprietaria, la quale ha organizzato direttamente la vendita tramite una licitazione privata, a cui lui era stato invitato grazie ai suoi contatti personali antecedenti. Egli evidenzia infine che l’immobile non è stato acquistato da lui e qualifica la valutazione operata dal primo giudice in relazione al suo rapporto con __________ R come “priva di fondamento”.
4.3 Le critiche dell’appellante sono irricevibili in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli si limita a riproporre la propria versione dei fatti a sostegno della sua tesi difensiva, interpretando in modo soggettivo le risultanze istruttorie, senza offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile. Le argomentazioni espresse dall’appellante, invero in maniera ripetitiva e confusa in un allegato di non facile lettura, sono comunque infondate oltre che irrilevanti, come si vedrà nei prossimi considerandi.
4.4 In merito all’attività svolta dall’attrice, gli accertamenti pretorili riassunti al considerando precedente (v. supra consid. 3.2) sono stati pacificamente confermati dalla dichiarazione dei testi (__________ D’, verbale 17 dicembre 2017, __________ Ci, verbale 11 settembre 2018, __________ L__________, 11 settembre 2018), della cui attendibilità come visto non vi è motivo di dubitare, e meritano pertanto conferma. In relazione alla questione delle visite all’immobile, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, le loro dichiarazioni non sono state smentite dal teste __________ G__________, il quale, pur riferendo che la società M__________ SA non aveva le chiavi dell’immobile, non ha escluso una tale evenienza, precisando che “può anche darsi… che dessimo la chiave al __________ M__________ affinché effettuassero una o più visite e che poi ce la restituisse alla fine delle visite“ (verbale 10 dicembre 2018, pag. 2). Ne viene che la circostanza non è atta a smentire le dichiarazioni dei testi su cui il Pretore ha fondato i propri accertamenti, i quali possono pertanto essere confermati.
4.5 Gli ulteriori argomenti ribaditi in questa sede dall’appellante, ovvero che egli era già a conoscenza della vendita del fondo, che era stato invitato a presentare un’offerta direttamente dalla proprietaria, la quale aveva deciso di procedere direttamente alla vendita dell’immobile attraverso una licitazione privata, come visto attestano tutt’al più l’esistenza di un canale diretto tra il convenuto e la proprietaria ma non sono idonei a sovvertire la conclusione del Pretore. Il fatto che la venditrice lo abbia invitato direttamente a partecipare all’asta privata a seguito dell’interesse che lui aveva manifestato in occasione della sua precedente offerta (doc. 3), nulla ha a che fare con l’acquisto del fondo n. __________ RFD di __________ da parte della società R__________ Srl e della moglie del convenuto, compravendita che si è realizzata utilizzando un canale alternativo anche grazie all’impegno profuso dall’attrice. Ciò è sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale psicologico alla luce dei principi giurisprudenziali già riassunti dal primo giudice e a cui si rimanda (sentenza impugnata, pag. 4 e 5).
4.6 L’appellante critica infine il Pretore per avere ritenuto che il legame esistente tra lui e gli acquirenti finali era sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale. Al riguardo egli evidenzia di non essere “mai stato socio, né amministratore” né di essere “stato legato in affari con la R__________ Srl” e che la scelta di sua moglie, con la quale vivrebbe in regime di separazione dei beni, di acquistare l’immobile in ragione del 50% sarebbe avvenuta dopo l’aggiudicazione del fondo alla menzionata società. La censura è infondata. Contrariamente a quanto vuole fare intendere l’appellante, l’offerta e in seguito l’aggiudicazione del fondo da parte della proprietaria sono avvenute a nome di __________ R__________ (doc. 4, teste __________ D’, verbale 14 dicembre 2017, pag. 1 e 2), nominativo che il convenuto ha segnalato fin da subito a __________ D’, indicandolo come “partner … per la precisione la persona la quale sarebbe risultata offerente per l’immobile”, tanto che ai suoi occhi “la figura di R__________ era quindi indicibilmente legata a AP 1” e “R__________-AP 1 erano una cosa sola, nel senso che stando alle mie note interne, avrebbero dovuto acquistare assieme al 50% ciascuno” (verbale 14 dicembre 2017, pag. 1). Anche __________ G__________, il quale ha seguito l’operazione di vendita in quanto amministratore della società proprietaria dell’immobile, ha affermato che “per quanto riguarda i destinatari dei doc. 3 e 4 (ovvero AP 1 e __________ R__________) rilevo che trattasi di due soggetti diversi che ricordo essere legati tra loro” (verbale 10 dicembre 2018, pag. 2). In tali circostanze e in assenza di un qualsiasi altro motivo plausibile, nemmeno allegato dall’appellante, atto a spiegare quale altro ruolo avrebbe avuto __________ R__________ nell’operazione immobiliare, se ne deve dedurre che egli sia intervenuto e abbia formulato l’offerta, poi risultata vincente, nell’interesse di entrambi allo scopo di finalizzare la compravendita del fondo. Coerente con questo obiettivo risulta l’inserimento nell’offerta della clausola che permetteva all’offerente di far subentrare nell’operazione altre persone giuridiche o fisiche da lui designate in seguito. Ciò è poi effettivamente avvenuto, posto che il fondo è per finire stato acquistato dalla società R__________ Srl e da __________ C__________, moglie del convenuto, il cui stretto legame personale è pacifico e non può essere inficiato dal fatto, nemmeno dimostrato, che essi vivono in regime di separazione dei beni.
Ne discende che anche su questo punto la decisione del Pretore merita conferma.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 137'160.-, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).
La cauzione processuale di fr. 4'800.- nel frattempo prestata per ordine della scrivente Camera dall’appellante, sarà liberata in favore della società AO 1 ad avvenuta crescita in giudicato di questa decisione.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 31 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 13 dicembre 2019 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.
§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 4'800.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 14 maggio 2020 del presidente di questa Camera sarà liberata a favore della società AO 1.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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