AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.14
Data decisione, Autorità: 26.08.2021, IICCA
Titolo: Mediazione immobiliare - legittimazione attiva - cessione di contratto
Incarto n. 12.2021.14
Lugano 26 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.199 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 7 ottobre 2019 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 56'542.50 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 2020 ha integralmente respinto;
appellante l’attrice con appello 26 gennaio 2020 (corretto: 2021) con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 24 marzo 2021 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 1° luglio 2014 AO 1 e F__________ __________ SA, entrambe rappresentate da A__________ , hanno sottoscritto con O __________ un contratto di mediazione, denominato “scrittura privata”, in base al quale quest’ultimo avrebbe sfruttato i suoi contatti per procacciare clienti interessati ad acquistare immobili venduti da AO 1 e persone interessate a diventare sponsor ufficiali del __________ Club __________ (doc. C). Il contratto indicava quale mediatore O__________ __________ “o società dallo stesso indicata” e prevedeva quale remunerazione per l’attività svolta delle provvigioni calcolate sulla base di percentuali a dipendenza dell’importo dei contratti mediati (doc. C, n. 5) previa emissione della fattura da parte del mediatore “o di società da quest’ultimo indicata che abbia gli eventuali requisiti di cui al successivo punto 11” (doc. C, n. 7). Secondo quest’ultimo disposto, qualora per l’esercizio delle attività fossero state necessarie particolari licenze, patenti o autorizzazioni, il procacciatore era autorizzato ad acquisirle o a svolgerle “per il tramite di persona o società abilitata”. Nel caso in cui il mediatore non avesse raggiunto un importo di provvigione, gli sarebbe stata corrisposta annualmente la somma di fr. 30'000.- a titolo di rimborso forfettario delle spese (doc. C, n. 5 e 10). Il contratto prevedeva altresì che l’incarico non poteva essere ceduto a terzi (punto 18) e che qualunque modifica doveva avvenire “per iscritto e solo con il preventivo consenso scritto di entrambe le parti” (doc. C, n. 19).
B. Il 4 gennaio 2019 AP 1 ha emesso all’indirizzo di AO 1 una fattura dell’importo complessivo di fr. 51'157.50 (IVA compresa), indicando quale causale “saldo al 31/01/2019 come da scrittura privata redatta il giorno 01/07/2014” (doc. G) e il 26 febbraio successivo ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________ dell’UE di __________ per l’incasso della somma menzionata, oltre le spese di esecuzione, menzionando quale titolo di credito la fattura citata, a cui l’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. F).
C. Con petizione 7 ottobre 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. H), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 56'542.50 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo menzionato. A sostegno della sua pretesa l’attrice ha sostenuto di essere “de facto” subentrata a O__________ __________ nel contratto doc. C e ciò con l’accordo delle parti. In attesa di formalizzare questa situazione attraverso la stesura di un nuovo contratto scritto, la cui bozza sarebbe già stata preparata (doc. L), la convenuta le avrebbe già corrisposto delle provvigioni per la sua attività sulla base del contratto doc. C, come lo dimostrerebbero le tre fatture da lei prodotte agli atti (doc. E).
D. Con risposta 13 gennaio 2020 la convenuta si è integralmente opposta alla pretesa dell’attrice, osservando che il contratto doc. C sarebbe stato concluso “intuitu personae”, che esso avrebbe potuto essere validamente trasferito all’attrice solo con il suo consenso scritto e rilevando che le fatture doc. E prodotte dall’attrice non dimostrerebbero in ogni caso un suo subentro tacito nel rapporto contrattuale.
E. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 28 dicembre 2020 qui impugnata, ha integralmente respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
F. Con appello 26 gennaio 2020 (corretto: 2021) l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione, protestando le spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 24 marzo 2021 la convenuta si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione è stata ritirata dall’appellante il 29 dicembre 2020 (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 26 gennaio 2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dalla convenuta nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
Nella decisione impugnata il Pretore, ricordati i principi giurisprudenziali e dottrinali concernenti la cessione di un contratto, ha concluso che l’attrice, a cui incombeva l’onere di provare il consenso di tutti e tre i contraenti, non aveva sufficientemente dettagliato e sostanziato nelle sue allegazioni i fatti rilevanti atti a comprovare che il contratto concluso il 1° luglio 2014 era stato validamente ripreso da AP 1, il rinvio alle tre fatture doc. E non essendo sufficiente. Dall’istruttoria non erano emersi ulteriori elementi atti a comprovare la pretesa, le fatture non essendo state emesse all’indirizzo della convenuta ed essendo state pagate da A__________ __________ personalmente, la bozza di nuovo contratto non essendo stata sottoscritta (doc. L) e le audizioni testimoniali non essendo di ausilio alla tesi attorea. A titolo abbondanziale il primo giudice ha altresì rilevato che anche se l’attrice fosse stata in grado di sostanziare e dimostrare l’asserita modifica del contratto per atti concludenti, questa sarebbe stata in ogni caso contraria alla clausola n. 19 del doc. C che prevedeva la necessità della forma scritta per qualsiasi modifica.
In questa sede l’appellante ribadisce la tesi secondo cui AP 1 sarebbe subentrata “de facto” a O__________ __________ nel rapporto contrattuale di cui al doc. C. A sostegno di tale assunto essa rinvia alle fatture doc. E, concernenti le provvigioni fatturate alla convenuta per le attività di intermediazione immobiliare da lei asseritamente svolte sulla base del contratto doc. C, e alla bozza di contratto doc. L che avrebbe formalizzato il suo subentro. Le considerazioni fattuali espresse ai punti 1 e 2 dell’appello sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante ripropone infatti la propria personale e soggettiva versione dei fatti, senza alcuna critica puntuale e precisa al giudizio impugnato, limitandosi a trascrivere parola per parola il contenuto delle conclusioni (conclusioni, pag. 2 – 4), ciò che rende inammissibile questa parte dell’appello (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
L’attrice critica in seguito la conclusione formulata a titolo abbondanziale dal Pretore, secondo cui il contratto escludeva la possibilità di una sua modifica per atti concludenti. A dire dell’appellante, la clausola contrattuale n. 18 concernente il divieto di cessione a terzi dell’incarico riguardava solo soggetti che non fossero O__________ __________ o società da egli indicate. In base alle clausole n. 7 e n. 11 del contratto, infatti, a O__________ __________ era stata riservata la facoltà di svolgere la propria attività di intermediazione attraverso altre società da egli indicate, che avrebbero poi potuto fatturare e incassare direttamente le provvigioni. L’appellante rileva inoltre che AP 1 non potrebbe in ogni caso essere considerata una terza persona, essendo detenuta al 100% da O__________ __________ medesimo, il quale all’epoca dei fatti ricopriva pure la carica di presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale. Le argomentazioni dell’appellante, inammissibili siccome formulate per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), non sono idonee a sovvertire la conclusione del primo giudice. Dal chiaro tenore delle clausole n. 11 e n. 7 non si può infatti in alcun modo dedurre la facoltà di O__________ __________ di farsi sostituire nel rapporto contrattuale da società da egli indicate o da lui partecipate senza l’accordo scritto della controparte, come imposto esplicitamente dal contratto. Le clausole menzionate lo autorizzavano infatti unicamente a farsi assistere da soggetti terzi abilitati, nel caso in cui per l’esercizio dell’attività di intermediazione oggetto del contratto fossero state necessarie particolari licenze, patenti o autorizzazioni. In tale evenienza la società indicata avrebbe potuto fatturare le proprie prestazioni (doc. C, n.11. e n. 7). In nessun caso tali norme potevano in buona fede essere intese quali deroghe al chiaro e esplicito divieto di cessione a terzi, rispettivamente alla necessità della forma scritta per qualsiasi modifica del contratto (doc. C, n. 18 e 19). L’assunto secondo cui AP 1 non potrebbe essere considerata una terza persona non è stato sostanziato e dimostrato dall’attrice, mancando agli atti qualsiasi elemento da cui potere dedurre che O__________ __________, all’epoca dei fatti, fosse azionista di maggioranza o suo beneficiario economico e non essendo sufficiente al riguardo il fatto che egli rivestisse la carica di presidente con firma individuale, posto che l’organo di una società non ne è anche automaticamente e necessariamente proprietario.
L’appellante censura in seguito la conclusione principale del Pretore, secondo cui l’attrice non era riuscita a sostanziare e comprovare di essere subentrata per atti concludenti nel rapporto contrattuale di cui al doc. C. Al riguardo essa critica il primo giudice per avere negato peso probatorio alle fatture da lei prodotte sub. doc. E e censura l’apprezzamento della dichiarazione della teste __________ M__________.
5.1 In merito alle fatture l’appellante censura il Pretore per non avere considerato che la convenuta in sede di risposta avrebbe dato atto che le fatture di cui al doc. E riguardavano prestazioni fornite da O__________ __________ nell’ambito del contratto doc. C e, conseguentemente, per avere considerato non dimostrata la sua tesi secondo cui essa sarebbe subentrata “de facto” al rapporto contrattuale, come attestato dalle fatture doc. E.
5.1.1 Per l'art. 150 cpv. 1 CPC oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. Un fatto è controverso se è stato debitamente allegato e specificato nonché dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2). Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione; art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati affinché, da un lato, il convenuto possa specificare quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali sono invece contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). La contestazione del convenuto deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (onere di contestazione; cfr. DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1, 5.2.2.3).
5.1.2 In concreto, l’attrice in sede di petizione ha sostenuto di essere subentrata “de facto” al contratto doc. C, producendo a sostegno della sua tesi le fatture doc. E. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la conferma della convenuta con riferimento alle fatture menzionate, secondo cui “si trattava di prestazioni fornite dal signor O__________ __________ nell’ambito del contratto doc. C, che egli aveva deciso di fatturare tramite l’attrice” (risposta, pag. 3), non permette di ritenere che abbia riconosciuto che AP 1 era subentrata per atti concludenti al rapporto contrattuale. La convenuta, oltre ad avere contestato a più riprese nel medesimo allegato la cessione del contratto per atti concludenti, ha infatti specificato che “tale modo di procedere era dipeso da sue decisioni puntuali (n.d.r: di O__________ ) riferite alle singole operazioni e non dalla volontà delle parti di modificare l’assetto contrattuale in essere”. A fronte di questa chiara contestazione spettava pertanto all’attrice l’onere di dimostrare il consenso per atti concludenti della convenuta alla cessione del contratto, ciò che tuttavia non è riuscita a fare. Contrariamente a quanto pretende l’appellante le fatture non sono infatti né state emesse a nome della convenuta né sono state da lei pagate (doc. E). A ciò si aggiunga che la teste __________ M, dipendente della fiduciaria che si occupava della gestione contabile e amministrativa dell’attrice, ha confermato la circostanza addotta dalla convenuta in sede di risposta, spiegando che le fatture di cui al doc. E erano state emesse a nome dell’attrice “per una ottimizzazione fiscale” e che “l’emissione delle fatture a nome di O__________ avrebbe comportato la necessità di essere iscritto come indipendente con conseguenti oneri AVS” (verbale 30 settembre 2020, pag. 4), ciò che smentisce la tesi attorea.
5.2 L’appellante censura infine la conclusione del Pretore, dedotta dalle dichiarazioni della teste __________ M__________, secondo cui O__________ __________ era “perfettamente cosciente che il contratto di mediazione in essere non poteva essere posto a fondamento di nessuna pretesa da parte della AP 1”. Le considerazioni dell’appellante in merito sono del tutto irrilevanti ai fini di causa. Indipendentemente dalla questione a sapere se O__________ __________ fosse “cosciente” o no, dalla testimonianza emerge in modo limpido che __________ M__________ lo aveva informato “che se voleva fatturare sulla base del contratto (doc. C) doveva farlo personalmente visto che AP 1 non era parte e che se voleva fatturare a nome di AP 1 allora bisognava cambiare il contratto” (verbale 30 settembre 2020, pag. 3). A prescindere da ciò, dalla testimonianza non emerge in ogni caso alcun elemento atto a sostanziare la domanda dell’attrice e a comprovare che il contratto doc. C fosse stato da lei validamente ripreso.
5.3 In tali circostanze è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha concluso che in concreto l’attrice non era riuscita a sostanziare e dimostrare il consenso per atti concludenti della convenuta alla ripresa del contratto da parte di AP 1.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 56'542.50, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 26 gennaio 2020 (recte: 2021) di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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