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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.4
Data decisione, Autorità: 10.06.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.4
Lugano 10 giugno 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. LA.2001.98 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 8 novembre 2001 da
rappr. dall'__________
contro
patrocinata dallo studio legale __________
in materia di locazione (pigione, mancato sussidio) con la quale si chiede il disconoscimento del debito di Fr. 11'792.- di cui al PE __________ che il Pretore, con sentenza 10 dicembre 2002, ha accolto.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 23 dicembre 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'azione di disconoscimento del debito mentre l'istante, con osservazioni 31 gennaio 2003, postula la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Il 9 febbraio 1998, la convenuta ha inviato a __________ gli allegati sopracitati contenenti le disposizioni supplementari relative alle condizioni personali e finanziarie che gli inquilini dovevano rispettare per beneficiare delle riduzioni suppletive federali e cantonali ed il sistema di calcolo della pigione dedotti i sussidi federali e cantonali. L'istante ha sottoscritto tali documenti.
L'intero canone di locazione di fr. 1'396.- mensili era così a carico della conduttrice, percui la locatrice le ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 11'792.-, pari al controvalore del mancato sussidio per il periodo dal 1° aprile 1998 al 31 luglio 1999, data per la quale il figlio ha lasciato l'appartamento.
L'opposizione interposta dall'inquilina al precetto esecutivo fattole intimare per ottenere il pagamento di questo importo è stata respinta in via provvisoria.
Inoltre chiede la restituzione del deposito di garanzia di Fr. 850.- poiché dal marzo 2001 non abita più nello stabile della convenuta.
Quest'ultima si è opposta alle richieste di controparte.
Con appello 23 dicembre 2002 __________ chiede la riforma del primo giudizio nel senso che l'istanza di disconoscimento e di restituzione della cauzione sia respinta, mentre la controparte, con tempestive osservazioni 31 gennaio 2003, ne chiede la reiezione.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi della decisione.
In questa situazione non è possibile invocare l'errore che, se esiste, è dovuto alla sola negligenza ed all’inerzia dell’istante che non ha provveduto, qualora non avesse compreso, ad informarsi in modo corretto e particolareggiato allorquando ne aveva la concreta possibilità e nemmeno pretendere di addebitare alla controparte una culpa in contrahendo che, per la teoria dell'assorbimento, quando vi è conclusione del contratto scompare davanti a quella contrattuale (cfr. SJ 1999, 114).
Il giudice, accertando d'ufficio la nullità per vizio di forma (art. 11 cpv. 2 CO), deve rispettare il principio della buona fede ai sensi dell'art. 2 CC (DTF 112 II 330, DTF 116 II 700).
Nella fattispecie, la mancanza di informazioni considerata dal Pretore non costituisce un motivo sufficiente per invalidare il contratto e liberare la conduttrice dalle proprie obbligazioni.
Infatti, mentre da una parte le formalità richieste dalla legislazione non sono mai state messe in discussione, dall’altra, bisogna riconoscere che esse sono deducibili dal formulario di riservazione sottoscritto dall’istante il 30 dicembre 1997.
Spese e ripetibili seguono la completa soccombenza dell'istante ed appellata. Si tiene conto, al proposito, della nuova norma in materia di spese giudiziarie (art. 19bis cpv. 2 LTG) e del fatto che le ripetibili vanno determinate in funzione del patrocinio di __________ da parte di un avvocato.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello del 23 dicembre 2002 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2002 del Pretore del distretto di Lugano, è così riformata:
L’istanza 8 novembre 2001 di __________ è respinta.
La tassa e le spese di giustizia di fr. 200.- sono poste a carico
dell'istante, che è tenuta a rifondere alla controparte fr. 500.-
per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 100.--
spese fr. 20.--
totale fr. 120.--
già anticipate dall'appellante, sono a carico dell’appellata con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 300.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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