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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.150
Data decisione, Autorità: 30.11.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2022.150
Lugano 30 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.766 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 ottobre 2022 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1 (patrocinato dagli __________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 24 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 10 ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 795.20 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 novembre 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 22 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già prima della pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo (omettendo per svista la parola “sospensivo”). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 24 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni del 23 novembre 2022 (doc. L), da cui risulta che l’esecuzione interposta dall’istante è stata pagata all’UE e la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma (di fr. 801.20) oggetto dell’ordine di pagamento del 25 ottobre 2022 (doc. J) è giunta sul conto dell’UE già il giorno successivo, ovvero ben prima della pronuncia del fallimento, del 22 novembre 2022. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto, sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 novembre 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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