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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.111
Data decisione, Autorità: 29.11.2022, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Società escutente cancellata dal registro italiano delle imprese dopo l’avvio dell’esecuzione. Diritto di consultazione dei terzi
Incarto n. 15.2022.111
Lugano 29 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19 settembre 2022 della
RI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 settembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1 IT-__________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n.__________2 emesso il 16 febbraio 2016 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso la società RI 1 per l’incasso di fr. 1'211'668.20 oltre agli accessori;
che sulla scorta della sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con cui l’opposizione interposta dall’escussa è stata parzialmente rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'117'387.90 oltre agli accessori, il 2 settembre 2022 la sede di Mendrisio dell’UE ha emesso la comminatoria di fallimento (designata con il nuovo n. __________1);
che con ricorso del 19 settembre 2022, l’RI 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità della comminatoria di fallimento e delle procedure esecutive n.__________2 e __________1, così come di cancellare quegli atti dai registri esecutivi;
che il 22 settembre 2022, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;
che con osservazioni del 10 ottobre 2022, __________, __________, __________ e __________, qualificatisi come successori della PI 1, hanno aderito al ricorso per quanto attiene alla nullità della comminatoria di fallimento, mentre si sono opposti alla dichiarazione di nullità dell’esecuzione e alla sua cancellazione dai registri esecutivi;
che nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2022, l’UE ha pure esso aderito al ricorso limitatamente all’annullamento della comminatoria di fallimento e per il resto si è rimesso al giudizio della Camera;
che stante l’acquiescenza degli ex soci e titolari di quote sociali della PI 1 (doc. E, pag. 5 ad 5) il ricorso andrebbe stralciato per quanto riguarda la nullità della comminatoria di fallimento (art. 24c LPR);
che invero i firmatari delle osservazioni al ricorso non hanno dimostrato di essere ancora abilitati a rappresentare la società escutente né di essere subentrati nei suoi diritti relativamente anche alla procedura esecutiva in esame;
che la questione può essere lasciata indecisa, siccome non è controverso – ed è anche pacifico – che la PI 1 è stata cancellata dal registro delle imprese il 30 gennaio 2020, come si evince dalla visura ordinaria prodotta dalla ricorrente (doc. E, pagg. 1 e 5);
che – orbene – le autorità di esecuzione forzata devono esaminare d’ufficio la capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell’esercizio dei diritti civili) quando dagli atti emergono seri dubbi al riguardo, mentre l’autorità di vigilanza è tenuta, giusta l’art. 22 LEF, ad accertare d’ufficio la nullità degli atti emessi a richiesta di una persona inesistente o priva dell’esercizio dei diritti civili (DTF 140 III 177 consid. 4; sentenza della CEF 15.2010.99 del 10 settembre 2010, pag. 2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 e 19a ad art. 67 LEF);
che il ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all’accertamento della nullità della comminatoria di fallimento, emessa (il 2 settembre 2022) a un momento in cui la società escutente era già stata cancellata dal registro delle imprese;
che il precetto esecutivo è invece stato notificato, il 18 febbraio 2016 (doc. D), allorquando la PI 1 non era ancora stata cancellata;
che in linea di principio la cessazione della personalità giuridica dell’escutente dopo l’avvio dell’esecuzione non ha effetti sugli atti esecutivi eseguiti in precedenza, nella misura in cui l’esecuzione potrebbe riprendere il suo corso dallo stadio in cui era giunta al momento del decesso (art. 59 cpv. 2 LEF) o della cancellazione dal registro di commercio, a meno che prescrizioni legali imperative vi ci ostano, ove la società dovesse essere nuovamente iscritta nel registro di commercio o un terzo intervenire come cessionario del credito posto in esecuzione (DTF 73 III 62 consid. 1);
che in particolare l’esecuzione validamente iniziata non può considerarsi “caduca” (citata DTF 73 III 62 consid. 2; sentenza della CEF 15.2004.186 del 12 gennaio 2005, RtiD 2005 II 767 n. 63c, consid. 3.2);
che nella misura in cui tende all’annullamento dell’intera esecuzione (che è una sola, a dispetto del cambiamento di numero a contare dalla domanda di continuazione, che ha motivi solo informativo-tecnici), il ricorso va per contro respinto;
che ciò vale pure per la richiesta di cancellazione dell’esecuzione dal registro delle esecuzioni, in mancanza di una decisione che ne accerti la nullità o l’annullamento giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF;
che, tuttavia, nella misura in cui, al momento attuale, l’esecuzione non può più essere continuata dalla PI 1 e che i suoi ex soci e titolari di quote sociali non ne hanno formalmente chiesto la prosecuzione a nome proprio (fatta salva comunque sia la procedura dell’art. 77 LEF), l’UE ne iscriverà la perenzione nei suoi registri alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese (il 30 gennaio 2020), ciò che avrà per effetto che il diritto di consultazione dei terzi si estinguerà il 30 gennaio 2025 in virtù dell’art. 8a cpv. 4 LEF (citata 15.2004.186 consid. 3.3);
che in definitiva il ricorso va parzialmente accolto nel senso che va accertata la nullità della comminatoria di fallimento e ordinata all’UE l’iscrizione nel registro delle esecuzioni della perenzione dell’esecuzione (n. __________2 e __________1) con la data del 30 gennaio 2020;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________1 è dichiarata nulla ed è ordinato all’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere nei suoi registri la perenzione dell’esecuzione n. __________2 della sede di Lugano e n. __________1 della sede di Mendrisio.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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