AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.119
Data decisione, Autorità: 29.11.2022, CEF
Titolo: Notifica al Ministero pubblico ticinese del pignoramento di averi sequestrati penalmente, depositati sul suo conto
Incarto n. 15.2022.119
Lugano 29 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 3 ottobre 2022 dal
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di averi sequestrati penalmente, notificatogli il 29 settembre 2022, eseguito nelle esecuzioni n. __________03 e __________04, poi riprese con i n. __________60 e __________57, promosse da:
Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________03 e __________04 avviate dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera contro PI 1, il 26 novembre 2015 la sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione (UE) ha pignorato un conto dell’escusso presso la PI 2, che risultava sequestrato penalmente dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP);
che il 9 marzo 2022, l’UE, informato dalla banca che il saldo del conto era stato girato sul conto del MP, ha chiesto al Procuratore pubblico (PP) Daniele Galliano di girargli l’importo delle due esecuzioni, di fr. 20'962.65 al 31 marzo 2022, oppure, se era invece ancora in corso, d’informarlo sullo stato attuale della procedura penale;
che l’11 marzo 2022 il PP Galliano ha informato l’UE che gli averi depositati sul conto pignorato appaiono direttamente provento dei reati addebitati all’escusso, sicché, a suo parere, un loro pignoramento non è possibile;
che il 30 marzo 2022 l’UE ha rilasciato un attestato di carenza di beni dopo pignoramento in ciascuna delle esecuzioni;
che sulla scorta delle domande di proseguimento delle esecuzioni (registrate con i n. __________60 e __________57) presentate dalle autorità escutenti il 10 giugno 2022, l’UE ha proceduto a pignorare, in particolare, la somma girata dalla PI 2 al MP;
che il 29 settembre 2022, l’UE ha notificato al MP il nuovo pignoramento limitatamente a fr. 21'086.15 oltre alle spese esecutive;
che con il ricorso in esame, del 3 ottobre 2022, il PP Galliano chiede di dichiarare nulla, in subordine di annullare la decisione di notifica del pignoramento;
che il ricorrente ritiene di essere legittimato a ricorrere in virtù dell’art. 67 cpv. 6 LOG;
che ci si potrebbe invero interrogare se il Ministero pubblico ha una personalità giuridica distinta da quella dello Stato del Cantone Ticino e se, comunque sia, non debba essere rappresentato dal Procuratore generale (art. 68 lett. f LOG), ma visto l’esito del giudizio odierno la questione può essere lasciata aperta;
che il ricorrente espone che tra il 2 e il 4 luglio 2014 PI 1 ha trasferito sul suo conto presso la PI 2 il saldo di € 228'882.62 del suo conto presso la PostFinance, che era stato alimentato dai versamenti di clienti, cui erano stati proposti investimenti finanziari fittizi;
che il ricorrente ritiene il pignoramento lesivo dell’art. 44 LEF e degl’interessi del MP e degli accusatori privati nel procedimento penale, che rischiano di subire un pregiudizio irreparabile per crediti fatti valere da terzi su beni destinati a essere confiscati;
che invero nelle sentenze citate dal ricorrente (15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015 II 881 n. 48c consid. 5.1, e 15.2018.96 del 23 aprile 2019 consid. 3), la Camera ha solo escluso la realizzazione secondo le prescrizioni della LEF dei beni sequestrati penalmente in vista di confisca o restituzione all’avente diritto, non il loro pignoramento;
che il pignoramento è infatti solo una misura di tipo cautelare, che non arreca alcun danno particolare né al Ministero pubblico né agli accusatori privati, perché la realizzazione dei beni pignorati secondo le prescrizioni della LEF è sospesa finché non è stata definitivamente decisa la loro confisca o assegnazione nel procedimento penale (citata 15.2014.138 consid. 5.1);
che il pignoramento serve solo a evitare che se, contrariamente a quanto reputa il ricorrente, la somma in questione dovesse essere dissequestrata, in quanto non venissero accertati i presupposti per la sua confisca o assegnazione agli accusatori privati, essa non sarebbe riconsegnata ad PI 1 bensì girata all’UE, fermo restando che in caso invece di confisca o assegnazione essa verrà “realizzata” giusta l’art. 44 LEF, ossia sottratta al patrimonio dell’imputato (specie di espropriazione) e specularmente posta al di fuori della portata dei creditori escutenti (citata 15.2014.138 consid. 5);
che il pignoramento può vertere solo su diritti patrimoniali dell’escusso, quindi non su un conto bancario, bensì sul suo diritto nei confronti della banca alla consegna degli averi depositati;
che nel caso concreto il diritto di PI 1 nei confronti della PI 2 si è estinto con il trasferimento del saldo sul conto del MP, sicché, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, l’UE ha correttamente notificato il pignoramento del diritto di PI 1 nei confronti del MP (o meglio dello Stato del Cantone Ticino) alla restituzione della somma depositata (sempreché non venga confiscata o assegnata agli accusatori privati), limitatamente all’importo dei crediti delle autorità escutenti;
che il paventato rischio di un riciclaggio di denaro ove parte della somma venisse ripartita tra i creditori pignoranti è escluso, giacché la realizzazione e la ripartizione nella procedura esecutiva avverranno solo se, e quando, l’autorità penale ne deciderà il dissequestro;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non è necessario notificare all’escusso né il ricorso né il giudizio odierno (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione al procuratore pubblico .
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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