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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.106
Data decisione, Autorità: 28.11.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Fissazione di un termine al convenuto per eventuali osservazioni scritte sull’istanza e alle parti per chiedere di essere convocate a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
Incarto n. 14.2022.106
Lugano 28 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.744 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 giugno 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° settembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 giugno 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'667.25 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni né chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 24 agosto 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 14 settembre 2022, l’istante ha comunicato che la reclamante aveva ancora uno scoperto di fr. 18'421.80 nei suoi confronti e di fr. 90'385.60 verso la cassa di compensazione.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 agosto 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 settembre. Presentato il 1° settembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio, ancorché essa ha fatto valere di non essersi disinteressata della causa dato che ha pagato il credito dell’istante non appena ha ricevuto la decisione di fallimento, ciò che avrebbe forse anche fatto se fosse stata citata a un’udienza e resa attenta oralmente sulla conseguenza del mancato pagamento del credito posto in esecuzione, ossia la pronuncia del suo fallimento. Ciò nonostante, ad ogni modo, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame contenute nel reclamo alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è, ormai, appunto una carenza manifesta, da rilevare dunque d’ufficio.
2.2 Il reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento, di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa il Pretore potrebbe solo respingere l’istanza. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; cfr. sentenze della CEF 14.2020.179 del 13 gennaio 2021 consid. 3.3 e 14.2018.113 del 10 luglio 2018 consid. 2.2).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 24 agosto 2022 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
L’istanza di fallimento è respinta.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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