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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.90
Data decisione, Autorità:
28.11.2022, CEF
Titolo:
Ricorso contro l’inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Stralcio in seguito all’annullamento dell’esecuzione a convalida dell’inventario
RI 1
Incarto n.
15.2022.90
Lugano
28 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 20 giugno 2022 da
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti
vincolati da un diritto di ritenzione emesso l’8 giugno 2022 nella procedura n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 __________
(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
posto che la scrivente Camera ha verificato d’ufficio che l’esecuzione__________
a convalida dell’inventario impugnato è stata ritirata il 26 settembre 2022 ed
è quindi da considerare estinta;
considerato come, in assenza di valida convalida, l’inventario
sia così da ritenere decaduto, sicché la procedura ricorsuale, divenuta priva d’oggetto,
dev’essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai
ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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