AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.118
Data decisione, Autorità: 23.11.2022, CEF
Titolo: Pignoramento di un fondo, il cui valore di stima eccede notevolmente l’importo totale dei crediti per cui è stato eseguito. Ricorso con richiesta di pagamento a rate
Incarto n. 15.2022.118
Lugano 23 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 settembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 settembre 2022 a favore del gruppo composto delle esecuzioni n. __________11, __________22, __________27 e __________60 promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________ Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 4, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a favore delle esecuzioni appena menzionate, il 30 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escussa RI 1, assegnandoci un valore di stima di fr. 1'588'790.– a fronte di cinque cartelle ipotecarie al portatore e di una registrale di un valore nominale totale di fr. 761'000.–;
che il 20 settembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, da cui risulta che la somma totale delle esecuzioni del gruppo ammontava a quel momento a fr. 12'581.35;
che con ricorso del 26 settembre 2022, RI 1 contesta il verbale di pignoramento e la messa in vendita della sua casa a un prezzo irrisorio rispetto alla cifra da lei dovuta e chiede di poter pagare nella prima settimana di ottobre fr. 1'211.45 per l’esecuzione della Confederazione Svizzera e il saldo di fr. 12'589.– in dodici rate con un ordine di pagamento di fr. 500.– "come già fatto il 9/9/2022";
che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2022 l’UE rileva di non aver ancora messo in vendita il fondo, la cui realizzazione non potrà essere chiesta prima del 28 febbraio 2023, motivo per cui non può ancora esserle concessa una dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 123 LEF;
che l’UE precisa inoltre che la ricorrente non ha pagato alcunché dopo aver ricevuto i conteggi richiesti il 23 maggio, il 1° giugno e il 30 agosto 2022 e che secondo i suoi accertamenti l’escussa non ha altri beni a parte il fondo pignorato e una rendita AVS;
che la ricorrente non pretende per avventura di avere altri beni da sottoporre al pignoramento se non il suo fondo;
che l’UE era pertanto obbligato a pignorare il fondo a prescindere dall’apparente sproporzione tra il suo valore di stima e la somma complessiva dei crediti posti in esecuzione;
che semmai la ricorrente deve valutare la possibilità di ottenere un mutuo garantito dal fondo destinato a soddisfare le pretese dei creditori pignoranti;
che come rettamente osservato dall’UE, non è possibile differire la realizzazione offrendo all’escussa di pagare i suoi debiti a rate giusta l’art. 123 LEF (per il rinvio dell’art. 143a LEF) prima che un procedente abbia presentato la domanda di realizzazione del fondo, ciò che non è possibile prima di sei mesi dall’esecuzione del pignoramento (art. 116 cpv. 1 LEF), ovvero prima del 28 febbraio 2023;
che ciò non impedisce alla ricorrente di versare in ogni tempo all’UE, prima dell’asta (che verrà fissata solo dopo il deposito di una domanda di realizzazione), le somme che ritiene di poter dedicare al rimborso dei suoi debiti (art. 12 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto senza ulteriori atti istruttori, come proposto dall’UE, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR;
che non è neppure necessario notificare alle controparti il giudizio odierno;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a , ;
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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