AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.72
Data decisione, Autorità: 23.11.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni fiscali su reclamo. Emanazione della sentenza di rigetto prima della scadenza del termine per le osservazioni. Richiesta di rateazione respinta
Incarto n. 14.2022.72
Lugano 23 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 30.22 e 31.22 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanze 6 maggio 2022 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro le decisioni emesse il 31 maggio 2022 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'575.– oltre agli interessi del 2.5% dal 13 febbraio 2022 (indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale 2017 + interessi 2.5% dal 31.03.2019”), fr. 213.55 (per “interessi aggiornati sino al 12.02.2022”) e fr. 50.– (per la “tassa di diffida (31.12.2020)”).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso pure esso il 24 feb-braio 2022 dallo stesso ufficio, la Confederazione Svizzera ha escusso a sua volta la RE 1 per l’incasso di fr. 4'250.– oltre agli interessi del 4% dal 13 febbraio 2022 (indicando quale causa del credito l’“Imposta federale diretta 2017 + interessi 3% dal 31.03.2019, Imposta cantonale 2017”) e fr. 243.– (per “Interessi aggiornati sino al 12.02.2022”).
C. Avendo la RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze separate del 6 maggio 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio. La convenuta non ha presentato osservazioni alle istanze nel termine assegnatole.
D. Statuendo con decisioni distinte del 31 maggio 2022, il Giudice di pace supplente ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico in ciascuna delle cause le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
E. Contro le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 6 giugno 2022, in cui rimprovera al Giudice di pace di non aver rispettato i termini assegnatile e di aver inviato una sola raccomandata senza indicare esplicitamente che riguardava due procedimenti diversi.
F. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 1° giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 11 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del-l’art. 31 LEF). Presentato il 7 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.1 Giacché è dimostrato che la reclamante ha ritirato le ordinanze dell’11 maggio il 23 maggio 2022 (doc. C accluso al reclamo), è indubbio che le sue osservazioni, del 31 maggio (doc. D e D1), sono state spedite, il 1° giugno 2022 (doc. E), entro il termine di dieci giorni assegnatole (doc. A e A1). Nello statuire già il 31 maggio 2022 senza averne potuto tenere conto, il Giudice di pace supplente ha violato il diritto di essere sentita della convenuta (art. 253 CPC).
2.2 La reclamante non deduce però conclusioni da tale violazione, limitandosi a chiedere un “riscontro” alla scrivente Camera. Dal momento che le cause devono considerarsi mature per il giudizio nella misura in cui vengono prese in considerazione le osservazioni della convenuta del 31 maggio 2022, nulla osta a che la Camera statuisca essa stessa sulle istanze (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in ese-cuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Alle istanze, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno allegato quali titoli di rigetto definitivo delle opposizioni la decisione dell’11 giugno 2020, con cui l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha respinto il reclamo inoltrato dalla RE 1 contro la decisione di tassazione relativa alle imposte cantonale e federale diretta per il 2017, di fr. 4'575.– la prima e di fr. 4'250.– la seconda, così come il conteggio 1° maggio 2022 relativo agl’interessi e alle spese.
Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2022 la RE 1 ha spiegato di aver interposto opposizione alle esecuzioni per le imposte del 2017 in quanto l’Ufficio esazione e condoni le aveva comunicato che un’eventuale rateazione delle imposte (del 2018) avrebbe potuto essere concessa unicamente dopo il recupero delle quote scoperte delle imposte del 2017. Non essendole stato assegnato alcun termine, la convenuta ha pianificato la sua attività in modo da effettuare dapprima i pagamenti dovuti ai suoi fornitori e poi il versamento di rate per le imposte del 2017 a partire dal 30 dicembre 2022. Ritiene che iniziare a pagarle prima significherebbe ricevere altri precetti esecutivi per l’IVA e le imposte comunali e, non riuscendo a farvi fronte, “chiudere per fallimento”.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
6.1 La decisione su reclamo dell’11 giugno 2020, il cui passaggio in giudicato attestato sulla decisione stessa non è contestata dalla reclamante, costituisce quindi senz’altro un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le pretese di fr. 4'575.– e fr. 4'250.– poste in esecuzione, così come per gl’interessi menzionati nei conteggi del 1° maggio 2022, i cui tassi sono fissati dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo (RL 640.320; sentenza della CEF 14.2021.208 del 4 luglio 2022 consid. 5.3.1) e sul piano federale dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza [RS 642.124]; sentenza della CEF 14.2021.50 del 6 ottobre 2021, RtiD 2022 I 668 n. 39c, consid. 5.1).
6.2 In mancanza della diffida del 31 dicembre 2020 agli atti, il rigetto non può invece essere esteso alla tassa di diffida di fr. 50.– indicata sul precetto esecutivo fatto emettere dallo Stato (sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c). Sulle spese esecutive, poi, decide l’ufficio d’esecuzione e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
7.1 Nel caso specifico, anche la reclamante ammette che l’Ufficio esazione e condoni non le ha concesso alcuna rateazione delle imposte dedotte in esecuzione. Non ha quindi dimostrato l’esistenza di una dilazione delle stesse.
7.2 Che una società che non riesce più a pagare tutti i suoi creditori rischi di essere dichiarata in fallimento rappresenta lo scopo stesso dell’istituto. Non giustifica pertanto che il debitore possa essere validamente dispensato dal pagare alcuni creditori, men che meno sotto l’angolo dell’art. 81 LEF.
In definitiva, nell’esito le decisioni impugnate meritano conferma, se non per quanto attiene alla tassa di diffida (sopra consid. 5.2). In questa ridotta misura, il reclamo va pertanto accolto limitatamente all’istanza dello Stato del Cantone Ticino.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante, pressoché integrale (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, le controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'838.55 nella causa avviata dallo Stato del Cantone Ticino e di fr. 4'493.– in quella promossa dalla Confederazione Svizzera, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui si riferisce alla decisione sull’istanza dello Stato del Cantone Ticino (inc. 30.22), il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'788.55 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 4'575.– dal 13 febbraio 2022.
Nella misura in cui si riferisce alla decisione sull’istanza della Confederazione Svizzera (inc. 31.22), il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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