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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.119
Data decisione, Autorità: 23.11.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2022.119
Lugano 23 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.3440 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 luglio 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 settembre 2022 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 21 settembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 15 luglio 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'898.75 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 settembre 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 21 settembre 2022 il Pretore ha di-chiarato il fallimento dell’RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Entro il termine impartitole, l’istante ha confermato l’avvenuto pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 23 settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 3 ottobre. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame l’Ufficio d’esecuzione ha confermato che l’esecuzione promossa dall’istante era stata pagata integralmente il 3 ottobre 2022, ossia entro la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei confronti della reclamante sono pendenti solo tre esecuzioni (due delle quali dell’istante) sospese da opposizione per poco più di fr. 1'800.– complessivi e non risultano (più) attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più proba-bile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 21 settembre 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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