AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.83
Data decisione, Autorità: 18.11.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Fattura per lavori supplementari non compresi nel prezzo a corpo. Pagamenti di acconti
Incarto n. 14.2022.83
Lugano 18 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.382 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 marzo 2022 dall’
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 aprile 2018 l’CO 1, come imprenditore, e RE 1, come committente, hanno firmato un contratto d’appalto generale per l’edificazione di una casa familiare “chiavi in mano” sul fondo di proprietà di quest’ultimo per un prezzo a corpo di fr. 685'000.–. Il contratto prevedeva un interesse di mora del 10% “valido anche per le altre fatture”. Il 23 maggio 2019 l’CO 1 ha emesso una fattura di fr. 37'695.– (IVA inclusa), con tabella annessa, relativa a “opere supplementari”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 37'695.– oltre agli interessi del 10% dal 7 giugno 2019 (indicando quale causa del credito: “Fattura in sospeso del 23.05.2019”), fr. 3'769.50 oltre agli interessi del 10% dal 7 giugno 2019 (per “Interesse di mora secondo contratto d’appalto”) e fr. 200.– (per “Spese di esecuzione”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 12 aprile 2022. Con replica spontanea del 25 aprile 2022 l’istante ha ridimensionato la domanda di causa a fr. 33'703.– e con duplica spontanea del 4 maggio 2022 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 13 giugno 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 25'195.– (anziché fr. 37'695.–, dedotti fr. 12'500.– già pagati) oltre agli interessi del 10% dal 7 giugno 2019 e per spese esecutive di fr. 103.30 e in tale misura rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo le spese processuali di fr. 240.– a suo carico per fr. 180.– e un’indennità di fr. 10.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 1° luglio 2022 il Presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo. Entro il termine impartitole per presentare osservazioni l’CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 14 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 24 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la fattura di fr. 37'695.– concerneva lavori non inclusi nella somma forfettaria di fr. 685'000.– pattuita nel contratto d’appalto generale. Orbene, egli ha constatato che, fatto salvo il contratto, nessun altro documento prodotto dall’istante risulta sottoscritto dall’escusso, ciò che vale in particolare per la fattura e la tabella annessa di cui l’istante chiede il pagamento, sicché manca un valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione. Il primo giudice ha al-tresì precisato che nemmeno il fatto che l’escusso abbia pagato acconti mensili di fr. 500.– per complessivi fr. 12'500.– dopo aver avuto conoscenza della fattura è determinante, siccome, in assenza di firma del debitore, un riconoscimento di debito tacito è inefficace dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò nonostante egli ha ritenuto che, considerati nel loro insieme, il contratto di appalto, che elenca i lavori non inclusi nel forfait, la fattura che “si rifà” al contratto per i lavori esclusi e la tabella, che ne indica il prezzo netto, tenuto anche conto della chat del 16 maggio 2019 e del successivo pagamento di acconti, costituiscano un valido riconoscimento di debito per fr. 37'695.– e, dedotti gli acconti già versati, ha accordato il rigetto per fr. 25'195.–. Considerandole non sufficientemente verosimili, ha d’altronde respinto le eccezioni del convenuto, secondo cui la fattura non gli sarebbe mai stata spedita, i lavori fatturati sarebbero compresi nel prezzo di fr. 685'000.– già pagato e i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d’arte. Il Pretore non ha invece esteso il rigetto dell’opposizione agli interessi di mora di fr. 3'769.50 stante il divieto dell’anatocismo, bensì alle spese esecutive di fr. 103.30 (anziché i fr. 200.– richiesti dall’istante).
Nel reclamo RE 1 si duole che il Pretore abbia implicitamente ritenuto – a torto – che la pretesa dell’CO 1 potesse basarsi sul contratto d’appalto. Egli ribadisce di non aver avuto la possibilità di pagare più dell’ipoteca erogata dalla banca (ossia più di fr. 685'000.–) e di non aver mai acconsentito ai lavori supplementari. D’altronde, come anche rilevato dal Pretore medesimo, una semplice fattura da lui non sottoscritta e un parziale pagamento non costituiscono un valido riconoscimento di debito. A mente sua, firmando il contratto d’appalto egli non ha riconosciuto anche l’importo posto in esecuzione, non previsto e non definito nello stesso. Rileva di aver solo peccato d’inesperienza lasciandosi convincere a pagarlo in parte.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determi-nato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2020.112 del 24 febbraio 2021 consid. 5, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
5.1 Come risulta chiaro sia al Pretore che al reclamante, semplici fatture, ove non siano sottoscritte dal debitore, non possono da sole rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii). A dipendenza delle circostanze, tuttavia, anche una fattura non firmata può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura in cui espliciti il calcolo delle prestazioni a carico dell’escusso in base a quanto da lui riconosciuto e sottoscritto in un contratto anch’esso accluso all’istanza e consenta così di verificare senza eccessiva difficoltà l’importo posto in esecuzione (sentenze della CEF 14.2019.213 del 31 marzo 2020, consid. 5.2 e 14.2018.33 del 12 luglio 2018 consid. 5.3), purché i fattori del calcolo esposto nella fattura risultano dal contratto firmato o che quest’ultimo rinvii esplicitamente alla fattura (sopra consid. 5).
5.2 Nel caso di specie il contratto d’appalto (doc. C) prevede un prezzo a corpo di fr. 685'000.–, mentre la fattura di fr. 37'695.– (doc. B) concerne “opere supplementari” che il Pretore ha accertato essere escluse dal prezzo a corpo. Nel contratto d’appalto, unico documento agli atti sottoscritto dall’escusso, non c’è alcuna indicazione sul prezzo di quelle opere supplementari né alcun rinvio alla fattura di fr. 37'695.–. Firmando il contratto, RE 1 non ha riconosciuto – e non poteva neppure riconoscere – di dover pagare all’istante fr. 35'000.– (oltre all’IVA) per i (futuri) lavori supplementari elencati nella tabella acclusa alla fattura. L’aver pagato acconti dopo aver avuto conoscenza della fattura potrà forse costituire un riconoscimento tacito dell’obbligo di pagarla, ma in difetto di una sua firma manoscritta non può rappresentare un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (per un caso analogo: sentenza della CEF 14.2017.70 del 23 agosto 2017 consid. 6.3). L’istante non ha quindi diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione provvisorio in procedura sommaria, ma ciò non le preclude la via della procedura ordinaria (art. 79 LEF; sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1). Giuridicamente errata, la decisione impugnata va riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
Il reclamo merita altresì accoglimento per le spese esecutive di fr. 103.30. La decisione al riguardo spetta infatti esclusivamente all’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2020.68 del 9 novembre 2020, consid. 7 con rinvii).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2021 consid. 6 con rinvii).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'298.30 (25'195 + 103.30) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 240.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto un’indennità di fr. 800.–”.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, che gli rifonderà fr. 1'200.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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