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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.104
Data decisione, Autorità: 21.11.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale e cantonale. Contestazione dell’importo del reddito preso in considerazione per la determinazione dell’imposta
Incarti n. 14.2022.104 14.2022.105
Lugano 21 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2022.252 e SO.2022.302 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 10 marzo 2022 rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 28 agosto 2022 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 16 e 17 agosto 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 587.75, indicando quale causa del credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1999 come da ACB del 16.02.2009 n. __________ emesso dall’UE di Lugano < Imposta (IFD) 1999”.
Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2021 dallo stesso ufficio, anche lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'810.20, indicando quale causa del credito l’“imposta cantonale (IC) 1999 come ACB del 19.05.2009 n. __________ emesso dall’UE di Lugano < Imposta (IC) 1999 (Acconti dedotti – 1063.55)”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 10 marzo 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino (quest’ultimo limitatamente a fr. 746.65 anziché per fr. 1'810.20) ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte separate del 12 maggio 2022. Con repliche distinte del 12 agosto 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno ribadito il loro punto di vista.
C. Statuendo con decisioni del 16 e 17 agosto 2022, il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– in entrambe le cause.
D. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 28 agosto 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione delle istanze. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 17 e 18 agosto 2022, il termine d’impugnazione è scaduto per la prima sentenza sabato 27 agosto e per la seconda domenica 28 agosto, per cui la scadenza è stata riportata in ambedue i casi a lunedì 29 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati quello stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.
1.2 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha constatato che i documenti prodotti dagl’istanti (decisione di tassazione e attestato di carenza di beni) sono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione e che l’escusso non aveva sollevato valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF, essendosi egli limitato a esporre le proprie difficoltà finanziarie e a sostenere che le procedure esecutive erano “completamente sbagliate” senza sostanziare la sua affermazione.
Nei reclami RE 1 allega di continuare a opporsi alle procedure esecutive e ribadisce che le stesse sono “completamente sbagliate” facendo valere che la decisione di tassazione considera un reddito imponibile troppo alto, che a quei tempi egli poteva “so-lo sognare” siccome era in disoccupazione, abitava a __________ in un modesto appartamento di 1,5 locali per fr. 500.– mensili e, per evitare di pagare i trasporti pubblici, si spostava con una vecchia bicicletta, che gli è poi stata rubata. Nonostante tale tenore di vita, nemmeno riusciva a onorare i premi della cassa malati. Osserva che se avesse percepito redditi di tale portata, la rendita pensionistica AVS da lui percepita attualmente, di fr. 16'752.–, sarebbe sicuramente più elevata.
In entrambi i reclami RE 1 si duole dell’erroneità della decisione di tassazione che considererebbe un reddito imponibile troppo elevato.
5.1 Come rilevato dal primo giudice, il reclamante non ha dimostrato che effettivamente il suo reddito nel 1999 e nel 2000 era inferiore a quello computato dall’autorità fiscale; le circostanze da lui allegate sono infatti solo indizi non sostenuti da prove, in particolare il reddito di due soli anni non è in sé decisivo per il calcolo della rendita AVS.
5.2 Ad ogni modo, la censura in questione non è determinante per l’esito della decisione di rigetto. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, in effetti, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo unicamente ove provi con documenti che “dopo” la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Orbene, le censure fatte valere dal reclamante riguardano le decisioni fiscali prodotte dalle autorità istanti e fatti – l’ammontare del suo reddito nel 1999-2000 – ch’egli poteva e avrebbe dovuto invocare nelle relative procedure fiscali, impugnando la decisione di tassazione del 26 marzo 2001 all’Ufficio circondariale di tassazione entro il termine di 30 giorni indicato in calce alla stessa. Egli non allega di averlo fatto e, comunque sia, la decisione di tassazione risulta passata in giudicato (v. l’attestazione sulla stessa decisione). Né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per pronunciarsi sul merito della decisione di tassazione, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; sentenza della CEF 14.2021.100 del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4). L’esito dei reclami è quindi segnato nel senso della loro reiezione.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, apparentemente al beneficio solo di una rendita AVS e delle prestazioni complementari, tutte impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), e nei confronti del quale sono stati rilasciati ben 54 attestati di carenza di beni per più di fr. 70'000.–, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa procedura.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 587.75 (inc. 14.2022.104) e fr. 746.65 (inc. 14.2022.105), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2022.252 (inc. 14.2022.104) è respinto.
Il reclamo nella causa SO.2022.302 (inc. 14.2022.105) è respinto.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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