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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.80
Data decisione, Autorità: 21.11.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Intenzione di pagare dichiarata dall’escus¬so nelle osservazioni all’istanza. Stralcio per acquiescenza
Incarto n. 14.2022.80
Lugano 21 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.23 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 19 maggio 2022 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'747.40 oltre agli interessi del 5% dal 7 aprile 2022 (indicando che la causa del credito “concerne: __________. Contributi arretrati dovuti per la previdenza vecchiaia aziendale / LPP: 18.08.21 conteggio contributi cassa pensione 12.2020 fr. 4'807.40, 06.04.22 interessi di mora 18.09.2021-06.04.2022 fr. 131.20 e spese di gestione d’esecuzione fr. 50.00”) e fr. 241.20 (“vedi punto 1”).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 19 maggio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 giugno 2022.
C. Statuendo con decisione del 20 giugno 2022, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 perché il Giudice di pace desse seguito alla sua istanza. CO 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione del termine per formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 21 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° luglio. Presentato il 23 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che nelle sue osservazioni all’istanza il convenuto aveva dichiarato di voler onorare il debito e ha considerato tale affermazione come volontà di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Egli ha quindi stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza.
Nel reclamo la RE 1, in buona sostanza, ribadisce che CO 1 non ha eseguito i pagamenti dovuti e chiede quindi “al giudice di pace di dare seguito alla richiesta di rigetto dell’opposizione”.
Orbene, il pagamento della somma posta in esecuzione non è assimilabile a un’acquiescenza (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022, consid. 5) e pertanto men che meno una semplice intenzione di pagare espressa dal convenuto nelle osservazioni all’istanza (“tengo a precisare che in ogni caso pagherò la somma […]”). Non costituisce neppure un ritiro dell’opposizione in mancanza di una chiara manifestazione di volontà in tal senso, né un’ acquiescenza all’istanza, nella misura in cui la dichiarazione di CO 1 non contiene un riconoscimento scritto (e da lui firmato) della pretesa dell’istante destinato al giudice (Gschwend/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 e 28 ad art. 241 CPC Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 16 e 31 ad art. 241 CPC). La causa non poteva quindi essere considerata senza oggetto e stralciata dal ruolo. Giuridicamente errata, la decisione impugnata dev’essere annullata e, come richiesto dalla reclamante, la causa rinviata al Giudice di pace affinché si determini sul merito dell’istanza.
Se prima della nuova decisione CO 1 dovesse per avventura ritirare l’opposizione o dichiarare per scritto di aderire all’istanza, il Giudice di pace stralcerà la causa in quanto diventata senza oggetto (art. 242 CPC), rispettivamente per acquiescenza (art. 241 CPC).
Essendo la necessità del rinvio della causa al primo giudice dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato. Non si pone invece problema d’indennità, non avendo la reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Al primo giudice va ricordato che in caso di reclamo egli deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC) (sentenza della CEF 14.2018.18 del 27 giugno 2018, consid. 1.3). Eventuali documenti originali (come il precetto esecutivo) possono essere restituiti solo dopo che ne è stata estratta una fotocopia da riporre nell’incarto.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'988.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio sul merito dell’istanza.
Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 150.– versato dalla reclamante le è restituito.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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