AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.325
Data decisione, Autorità: 31.05.2021, TRAM
Titolo: Ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori
Incarto n. 52.2019.325
Lugano 31 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2019 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2019 (n. 2795) del Consiglio di Stato che ha accolto, in quanto non privo d'oggetto, il ricorso presentato da CO 1 e CO 2 contro la risoluzione del 17 luglio 2018 con cui il Municipio di Terre di Pedemonte ha ordinato loro di allontanare degli anfibi e presentare una domanda di costruzione a posteriori per un biotopo (part. __________, sezione Cavigliano);
ritenuto, in fatto
A. CO 1 e CO 2 sono comproprietari di un terreno con una casa d'abitazione (part. __________) situato nel comune di Terre di Pedemonte, a Cavigliano, in zona residenziale.
B. a. Con notifica di costruzione dell'aprile 2005, i predetti hanno chiesto all'allora Municipio di Cavigliano il permesso per effettuare alcuni interventi nel loro giardino, in particolare per realizzare lungo il lato ovest del fondo due piccoli stagni (formati da due vasche prefabbricate di 1'200 l e 2'500 l), collegati tra loro da un ruscelletto artificiale.
b. Nel termine di pubblicazione la domanda non ha suscitato opposizioni. Con licenza edilizia del 25 maggio 2005, l'Autorità comunale ha quindi rilasciato il permesso richiesto. Quello stesso anno sono stati eseguiti i lavori.
C. a. Nel giugno 2017, RI 1 - proprietaria del fondo confinante a nord (part. __________) - ha segnalato al Municipio il disturbo derivante dal gracidio delle rane che si erano frattanto insediate nei due stagni (oltre che in una terza vasca situata su un altro terreno più a est, part. __________ e __________), allegando una perizia fonica del 9 giugno 2017 della __________ SA.
b. Così interpellati dal Municipio, CO 1 e CO 2 hanno anzitutto precisato che gli acquitrini erano stati realizzati come da progetto approvato. Relativamente alle rane hanno invece puntualizzato che le stesse si erano insediate spontaneamente e che il loro numero e l'intensità del loro gracidio variava di anno in anno, negando qualsiasi responsabilità, ma dichiarandosi pronti a un incontro conciliativo.
c. A seguito di ulteriori scambi di corrispondenza (anche con l'Ufficio della prevenzione dei rumori e l'Ufficio della natura e del paesaggio, UNP) e di un incontro (nell'ambito del quale era stato concordato l'allontanamento delle rane - poi non attuato), così sollecitato dalla vicina RI 1, il 17 luglio 2018 il Municipio di Terre di Pedemonte ha infine ordinato ai proprietari __________ di (a) presentare una domanda di costruzione per l'impianto e (b) rimuovere con effetto immediato gli anfibi al di fuori della zona edificabile (previo accordo dell'UNP).
Analoga ingiunzione è stata impartita anche ai proprietari delle part. __________ e __________.
D. Con giudizio del 5 giugno 2019, il Governo ha accolto, in quanto non divenuto privo d'oggetto, il ricorso presentato dai proprietari __________ contro la predetta decisione, che ha annullato. Il Consiglio di Stato ha, da un lato, ritenuto superato l'ordine riferito all'allontanamento degli anfibi (b), al quale i proprietari avevano dato seguito evacuando le rane. Dall'altro, ha considerato ingiustificato quello riguardante la richiesta di avviare una procedura edilizia (a). Dopo aver escluso che potesse essere rimessa in discussione la licenza edilizia del 2005, la precedente istanza ha in particolare considerato che già tale autorizzazione poteva comportare l'arrivo di specie selvatiche, negando quindi l'esistenza di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso.
E. RI 1 impugna ora tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripercorsi i fatti, l'insorgente ribadisce anzitutto che - specialmente nella misura in cui si dovesse ritenere che gli stagni autorizzati nel 2005 comprendessero la fauna - la relativa licenza edilizia, rilasciata su semplice notifica, andrebbe considerata nulla, poiché non vagliata dalla competente autorità dipartimentale. In realtà, prosegue, tale permesso riguardava solo l'arredo da giardino (specchi d'acqua), non il biotopo con gli anfibi, il quale integrerebbe pertanto gli estremi di un cambiamento di destinazione che richiede un permesso. Sostiene infine che l'ordine impartito dal Municipio sarebbe semmai corretto anche solo nell'ottica di un risanamento dell'impianto.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio del Tribunale. Il Municipio, come pure CO 1 e CO 2, postulano invece il rigetto del gravame, con argomenti che, per quanto occorre, verranno discussi nei seguenti considerandi.
G. Con la replica e le dupliche, l'insorgente rispettivamente l'UDC, il Municipio e i proprietari __________ si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, in parte sviluppando ulteriormente le proprie tesi. Di queste, come pure delle ulteriori puntualizzazioni della ricorrente e dei resistenti, si riferirà, se del caso, più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo postulato dall'insorgente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
Oggetto della lite è qui unicamente la decisione del Governo che ha annullato la risoluzione del 17 luglio 2018 con cui il Municipio ha ingiunto ai resistenti __________ (a) di presentare una domanda di costruzione per il biotopo sul loro fondo. L'insorgente non contesta infatti il giudizio impugnato che ha dichiarato privo d'oggetto il gravame degli interessati contro (b) l'ordine immediato di allontanare gli anfibi allora presenti nel bacino, a cui essi hanno dato seguito (cfr. ricorso del 13 settembre 2018 pag. 6 e replica del 16 novembre 2018 pag. 3). Circostanza di cui la stessa ricorrente aveva del resto già dato atto, a prescindere dalla questione dell'irricevibilità da lei sollevata (cfr. duplica del 30 novembre 2018 pag. 2). Non mette quindi conto di soffermarsi su questo aspetto.
3.1. In base all'art. 1 cpv. 2 LE, la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, la ricostruzione, la trasformazione rilevante - ivi compreso il cambiamento di destinazione - e la demolizione di edifici e altre opere, nonché per la modifica importante della configurazione del suolo (cfr. pure art. 4 lett. a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110).
3.2. Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni. Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte a implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (cfr. RDAT I-2003 n. 26 consid. 2, I-1994 n. 33 consid. 3 e rimandi; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 647 ad art. 1 LE). Sono inoltre da considerare come cambiamento di destinazione - richiedenti l'avvio di un procedimento di verifica preventiva della loro compatibilità con l'ordinamento pianificatorio ed edilizio - anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata. La questione di sapere se una determinata modifica delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia costituisca cambiamento di destinazione va risolta indipendentemente dalla questione di sapere se tale modifica sia ancora conforme al diritto materialmente applicabile, segnatamente alla funzione attribuita alla zona di situazione (cfr. RtiD I-2021 n. 12 consid. 2.2 e rimandi; RDAT I-2003 n. 26 consid. 2; STA 52.2018.332 del 23 aprile 2019 consid. 2.3 e rinvii, 52.2008.3 dell'8 luglio 2010 consid. 2). Nei casi dubbi, l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia; spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata utilizza-zione delle costruzioni (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; STA 52.2018.332 citata consid. 2.3 e rinvii, 52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3 e rimandi).
3.3. In concreto, è piuttosto evidente che con la licenza edilizia del 25 maggio 2005 è stata autorizzata solo la formazione di due piccoli stagni ornamentali, formati da due vasche prefabbricate collegate da un ruscelletto artificiale (cfr. consid. B). Tale autorizzazione non contemplava anche la tenuta di animali, in particolare di anfibi, che il progetto nemmeno menzionava (cfr. notifica del 17 aprile 2005). In base alle stesse dichiarazioni già rese dai resistenti, gli stagni sarebbero infatti stati realizzati unicamente per il piacere di tenere piante acquatiche (cfr. osservazioni al Municipio del 28 luglio 2017). Gli anfibi sarebbero invece giunti dalla campagna solo successivamente; andrebbero e verrebbero spontaneamente; il loro numero, come pure l'intensità del loro gracidio varierebbero di anno in anno (cfr. osservazioni citate). In queste circostanze - a prescindere dalla controversa questione a sapere se le popolazioni di rane abbiano o meno adottato in modo naturale i bacini e indipendentemente dal momento preciso in cui ciò ha iniziato a verificarsi (dal 2006-2007 secondo i proprietari; dal 2013-2014 per l'insorgente, cfr. anche duplica al Governo pag. 3) - non è francamente dato di vedere come si possa affermare che il permesso rilasciato nel 2005 (secondo la procedura semplificata) coprisse anche la tenuta di animali palustri, e in particolare di rane verdi gracidanti. Insostenibile è l'opposta conclusione del Governo.
3.4. Ferma questa premessa, con l'insorgente occorre ritenere che la trasformazione dell'acquitrino ornamentale in uno stagno destinato a ospitare rane verdi (della specie Pelophylanx, cfr. e-mail del 2 maggio 2018 dell'UNP agli atti) è effettivamente atta a integrare gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione (cfr. in senso analogo STA 52.2001.178 del 19 settembre 2001 consid. 6). L'insediamento di questi anfibi è segnatamente idoneo a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni, rilevante dal profilo dell'ordinamento delle utilizzazioni. Il rumore proveniente dal gracidio delle rane - nella misura in cui è direttamente connesso a un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) - è atto a richiamare l'applicazione della legislazione ambientale (cfr. sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich del 25 gennaio 2018, n. VB.2017.0048, consid. 6.3 seg.; sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich del 15 dicembre 1999 in URP 2000 pag. 242 segg.; UFAM, Aiuto all'esecuzione per la valutazione dei rumori quotidiani, Berna 2014, pag. 44 seg.; cfr. inoltre STA 52.2010.86 del 28 luglio 2010 consid. 3). Non si tratta quindi solo di una diatriba di diritto privato, come sembra ora a torto ritenere il Municipio. Ne discende che la decisione impugnata, che ha annullato la richiesta - corretta - dell'Autorità comunale di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il biotopo popolato da rane, non può essere tutelata. A maggior ragione se si considera che anche nei casi dubbi l'autorità è tenuta a esigere l'avvio della procedura di rilascio del permesso, poiché solo in tale ambito è possibile cogliere appieno le implicazioni di una determinata utilizzazione. È in particolare in questo contesto che occorrerà meglio chiarire ed esaminare l'estensione della popolazione (numero di individui), i periodi e la frequenza della loro presenza nel biotopo in oggetto e il disturbo effettivamente generato (gracidio), che stando all'insorgente si protrarrebbe ogni anno per più mesi (da aprile a ottobre, cfr. duplica al Governo pag. 2) e non solo sei settimane (fine aprile-inizio giugno) come affermano invece i resistenti (cfr. loro risposta pag. 3 e 6). Disturbo che ha apparentemente suscitato anche le lamentele di altri vicini (cfr. incarto del Municipio, scritti del 18 giugno, 25 giugno e 3 luglio 2018; cfr. pure scritto del 1° luglio 2019 di cui al doc. B) ed è peraltro stato indagato da uno studio fonico commissionato dall'insorgente (citata perizia __________), che andrà semmai vagliato dalla competente autorità dipartimentale (nel quadro della procedura edilizia, secondo la procedura ordinaria, che i resistenti sono chiamati ad avviare).
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei resistenti __________, i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. tra tante: STA 52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid. 4.2, Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 5 giugno 2019 (n. 2795) del Consiglio di Stato è annullata, nei limiti indicati al consid. 4.1;
1.2. la risoluzione del 17 luglio 2018 del Municipio di Terre di Pedemonte relativa all'ordine di presentare una domanda di costruzione (disp. n. 1) è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido. Gli stessi sono inoltre tenuti a versare a RI 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili a valere per entrambe le sedi. Alla ricorrente va retrocesso l'importo (fr. 1'500.-) versato a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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