AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.106
Data decisione, Autorità: 21.11.2022, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Ricorso per motivi di merito
Incarto n. 15.2022.106
Lugano 21 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 settembre 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 aprile 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, IT-__________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 18 marzo 2022 PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 4'650.– complessivi oltre agli accessori, il 29 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 8 settembre 2022, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento e ne chiede implicitamente l’annullamento.
C. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), che presuppongono però che l’escusso abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che la reclamante ha omesso di fare, precludendosi la possibilità di opporsi alla prosecuzione dell’esecuzione contestando la validità del credito posto in esecuzione. L’UE ha quindi correttamente notificato la comminatoria di fallimento impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento del tipo indicato nel soprastante considerando 1.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – IT-.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster