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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.86
Data decisione, Autorità: 18.11.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Critiche alla decisione di tassazione
Incarto n. 14.2022.86
Lugano 18 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 maggio 2022 dal
Comune di CO 1, (rappresentato dall’__________, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'604.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° aprile 2022 (indicando quale causa del credito l’“imposta comunale per l’anno 2018”), fr. 128.80 (per “interessi su R.A.”), fr. 50.– (per “spese diffida”) e fr. 113.70 (per “interessi calcolati fino al 31.03.2022”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 maggio 2022 il Comune di CO 1 ne ha chie-sto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 giugno 2022.
C. Statuendo con decisione del 9 giugno 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Il 12 giugno 2022 RE 1 ha inviato alla Corte di appello e di revisione penale uno scritto apparentemente relativo alla procedura di rigetto dell’opposizione appena menzionata – di cui cita solo il numero d’incarto – dolendosi della tassazione del CO 1. Lo scritto è stato poi tramesso per competenza alla scrivente Camera tramite la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Invitato il 24 giugno 2022 dal presidente di questa Camera a confermare se il suo scritto fosse da intendere come un reclamo, malgrado non se ne evincesse la sua volontà di ricorrere contro la sentenza di rigetto, il 2 luglio 2022 RE 1 ha scritto che la sua volontà era quella di “fare opposizione”. Stante il presumibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 20 giugno. Giunto quello stesso giorno alla Corte di appello e di revisione penale (v. data del timbro di ricezione apposto da detta autorità), il reclamo – dato che tale pare essere la qualifica che RE 1 vuol dare al suo scritto del 12 giugno 2022 – è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3. Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella sentenza impugnata, il Pretore ha stabilito che la decisione di tassazione del 28 maggio 2021 per l’imposta comunale del 2018 e la relativa diffida del 22 dicembre 2021 accluse all’istanza costituiscono – stante il loro passaggio in giudicato debitamente attestato – validi titoli di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF per gl’importi posti in esecuzione. Egli ha inoltre precisato che le obiezioni sollevate dal convenuto in merito alla correttezza della tassazione non possono essere prese in considerazione dal giudice del rigetto, non essendo quest’ultimo competente a riesaminare la decisione fiscale in questione, contro la quale RE 1 avrebbe semmai dovuto presentare reclamo al Municipio __________. Onde l’accoglimento dell’istanza.
1.3.2 Ora, RE 1 non si confronta minimamente con le argomentazioni del Pretore, ma si limita a riproporre, con una sorta di “copia e incolla”, i punti già sollevati in prima sede per contestare l’imposta dovuta, esponendo in particolare la propria situazione finanziaria, le difficoltà e i pagamenti cui ha dovuto far fronte (tra cui varie esecuzioni, gli stipendi agli operai della sua ditta, l’ipoteca della propria abitazione, gli oneri sociali, ecc.) e sostenendo di aver provato più volte “a sistemare le cose con la tassazione senza esito” e di non saper più “cosa fare”. Essendo però le critiche dell’escusso rivolte alla decisione di tassazione e non specificamente a quella di rigetto, il reclamo si rivela insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3) e, come tale, irricevibile.
1.3.3 Sia come sia, la sentenza impugnata risulta corretta. Non spetta infatti al giudice del rigetto dell’opposizione verificare se la pretesa vantata dall’istante è corretta e fondata, ma per legge il suo compito si limita ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF – nella fattispecie appunto la decisione di tassazione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) – e a vagliare eventuali eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso in base all’art. 81 LEF, verificando se egli ha dimostrato l’estinzione, la dilazione o la prescrizione della pretesa posta in esecuzione. Il preteso errore di tassazione invocato davanti al Pretore e nel reclamo, RE 1 avrebbe dovuto farlo valere impugnando la decisione di tassazione (doc. B) all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ entro il termine di trenta giorni indicato sulla decisione, e relativamente agl’interessi di mora e alla tassa di diffida ricorrendo rispettivamente contro il conguaglio (doc. C, 1° foglio) e la diffida (doc. C, 2° foglio) sempre nel medesimo termine presso l’Ufficio contribuzioni del Comune __________. Non avendolo fatto, egli non ha permesso all’unica autorità competente di esaminare le sue censure nel merito e di eventualmente modificare le decisioni fiscali, ormai passate in giudicato.
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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