AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.176
Data decisione, Autorità: 22.09.2022, CDP
Titolo: Misura di protezione a favore di un minore, mandato per controlli evolutivi
Incarto n. 9.2021.176
Lugano 22 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. dall’ PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda le misure di protezione a favore della figlia PI 1
giudicando sul reclamo del 8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 ottobre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2015 dalla relazione tra RE 1 e PI 2. Dalla nascita della bambina, madre e figlia erano collocate su base volontaria presso __________.
B. Con decisione 18/26 agosto 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ ha nominato alla bambina una curatrice per l’accertamento della paternità e il legame di filiazione è stato stabilito con sentenza 16 maggio 2019 del Pretore aggiunto del distretto di __________.
Il padre vive a __________ e l’autorità parentale sulla bambina è esercitata esclusivamente dalla madre.
C. Con decisione 29 novembre/6 dicembre 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ ha conferito mandato al Servizio medico psicologico di __________ di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1. Con ulteriore decisione 17/23 ottobre 2017 la medesima autorità ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di esperire dei controlli evolutivi sulla figlia PI 1.
D. Constatato il cambiamento di domicilio di RE 1 e della figlia PI 1, con decisione 7 agosto 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha assunto con effetto retroattivo al 1 giugno 2019 “la misura decretata il 23 ottobre 2017 con la quale è stato conferito al Servizio medico-psicologico di __________ un mandato con lo scopo di esperire i controlli evolutivi in favore di PI 1”. Ritenuto che la psicologa che già si era occupata in passato dei controlli evolutivi era a quel momento impiegata presso il Servizio medico-psicologico di __________, la Capo-servizio del __________ ha proposto con scritto 20 dicembre 2019 di continuare l’osservazione da parte della stessa, proposta accettata dall’Autorità di protezione con scritto 21 gennaio 2020.
E. Il Servizio medico-psicologico di __________ ha reso un rapporto il 20 aprile 2020, con il quale ha indicato che il percorso presso __________, in un contesto semi-protetto si è concluso in giugno 2019 e il passaggio all’autonomia si è svolto senza troppe difficoltà. Quanto alla richiesta della madre di conclusione dei controlli evolutivi, il Servizio medico-psicologico ha ritenuto opportuno monitorare nuovamente la situazione a fine anno 2020 per poi rivalutare la possibilità di revoca del mandato.
F. Con scritto 19 luglio 2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di essersi sposata in ottobre 2020 e di ritenere la sua situazione “stabilizzata”. Di conseguenza ha chiesto di concludere i controlli evolutivi, reputandoli non più necessari.
G. A seguito della richiesta di aggiornamento da parte dell’Autorità di protezione, il Servizio medico-psicologico ha presentato un rapporto il 27 luglio 2021, illustrando i cambiamenti intervenuti a livello famigliare, con il matrimonio di RE 1 con __________ e la nascita di un figlio in gennaio 2021, come pure un progetto di riavvicinamento ai genitori materni con la costruzione di una casa vicino a loro. In considerazione anche delle relazioni tra RE 1 e i suoi genitori, in passato difficoltose, il Servizio medico-psicologico ha proposto il proseguimento dei controlli evolutivi.
H. Il 3 settembre 2021 si è tenuta un’udienza presso l’Autorità di protezione, alla presenza di RE 1 e __________, madre e rappresentante di PI 2. Entrambe hanno sostenuto la richiesta di concludere i controlli evolutivi, giudicandoli non più necessari.
I. Su richiesta dell’Autorità di protezione, l’istituto scolastico di __________ ha presentato il 13 settembre 2021 un rapporto delle docenti della scuola dell’infanzia, osservando l’adeguatezza dell’abbigliamento della bambina, del suo corredo sempre lavato e in buono stato. Ha quindi chiarito che PI 1 predilige stare con un gruppo di bambine di età inferiore ma nel gruppo di pari sembra abbastanza adeguata, partecipa con interesse a ciò che le viene proposto mostrando buone capacità. La collaborazione con la famiglia è sempre stata buona e adatta alla situazione.
J. Con decisione 8 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato il “mandato conferito al Servizio medico-psicologico con risoluzione del 17 ottobre 2017 dall’Autorità regionale di protezione __________, per esperire i controlli evolutivi in favore di PI 1, nata il 2015” (disp. 1). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo privato dell’effetto sospensivo (disp. 4).
K. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 8 novembre 2021, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Essa ha sostenuto che il mandato per esperire controlli evolutivi sulla figlia, conferito nel 2017, non sarebbe più stato necessario, essendo la situazione notevolmente modificata. Secondo la reclamante la misura decisa a protezione di PI 1 non sarebbe stata quindi più attuale, considerate tutte le informazioni raccolte dall’Autorità di protezione a dimostrazione che la bambina ha avuto uno sviluppo normale ed è in buona salute. A suo avviso non sarebbero stati rilevati problemi tali da motivare provvedimenti nei confronti della figlia e il mantenimento della misura avrebbe quindi violato il principio di proporzionalità.
L. Con osservazioni 29 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha sostenuto di ritenere che la necessità di continuare i controlli evolutivi sarebbe chiaramente emersa dal rapporto del Servizio medico-psicologico e dal rapporto inviato dalla direzione della scuola frequentata da PI 1. Secondo l’Autorità di prima istanza il mantenimento del mandato avrebbe quindi rispettato il principio della proporzionalità, ritenuto che un monitoraggio della situazione sarebbe nell’interesse della minore e si tratterebbe di una misura che “non è minimamente invasiva”, comportando una o due visite all’anno e non una presa a carico regolare. Secondo l’Autorità di prime cure il suo costo non sarebbe nemmeno eccessivo, ritenuto che per il 2020 è stato di fr. 741.20 e che la famiglia disporrebbe dei mezzi necessari per farvi fronte, considerata l’intenzione di costruire una casa.
M. Alle osservazioni precitate RE 1 non ha replicato e di conseguenza lo scambio di allegati si è concluso.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 di revocare il mandato al Servizio medico-psicologico per un controllo evolutivo a favore della figlia PI 1, ritenendo dati i motivi per il suo mantenimento. In particolare ha giustificato tale scelta ritenendo che dai rapporti della scuola e del Servizio medico-psicologico sarebbe emersa un’”insicurezza” della bambina, precisando nelle proprie osservazioni di ritenere “prudente nell’interesse della minore, mantenere la misura per fare in modo di monitorare la situazione”, considerati i cambiamenti di vita per madre e figlia.
Nel proprio reclamo, RE 1 ha invece sostenuto che gli elementi agli atti non avrebbero più giustificato il mandato, ritenuto che sono trascorsi quattro anni dall’adozione della misura di protezione e nel frattempo la situazione è molto mutata. A suo avviso dai rapporti del Servizio medico-psicologico e della scuola non sono emerse problematiche tali da motivare il mantenimento del provvedimento, irrispettoso del principio di proporzionalità.
Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).
L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.
Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Dal rapporto 27 luglio 2021 del Servizio medico-psicologico si evince inoltre che PI 1 è una bambina “serena e contenta (…) in buona salute e dallo sviluppo nella norma. In relazione con altri bambini può dimostrarsi disponibile ma anche “comandina”, mentre con l’adulto globalmente è adeguata (…)” (cfr., pag. 7). Quanto alla relazione con la madre “non si riscontrano difficoltà sul piano concreto di accudimento. Sul piano emotivo-affettivo si osserva un’interazione positiva durante i momenti di gioco”. La situazione famigliare e i rapporti tra i componenti della famiglia è descritta in modo globalmente positivo, sebbene siano evidenziate alcune criticità sulla madre, che sembrano motivare la proposta del Servizio medico-psicologico di attivare il Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) e di continuare i controlli evolutivi.
L’Autorità di protezione ha motivato la propria decisione evidenziando in particolare un’insicurezza di PI 1 (rilevabile dalla sua tendenza a giocare con bambini più piccoli di un anno) e specificando, nelle osservazioni al reclamo, di ritenere evidente una fragilità che tuttavia non è spiegata. Dagli atti non emerge quindi alcuna problematica, così “chiaramente” come preteso. Le generiche motivazioni che l’Autorità di protezione ha addotto a giustificazione del mantenimento della misura appaiono quindi scarne e superficiali, ritenuto peraltro che nemmeno può essere condivisa l’opinione dell’Autorità di prime cure rispetto alla natura della misura, considerata a torto come “non minimamente invasiva, trattandosi unicamente di un controllo che comporta due o tre visite all’anno e non di una presa a carico regolare” (cfr. osservazioni, pag. 3). Risulta poi irrilevante la presunta situazione economica di RE 1 e il fatto che il costo di fr. 741.20 per l’anno 2020 non sarebbe eccessivo per “una famiglia intenzionata a costruire una casa” e che quindi “dispone sicuramente dei mezzi necessari per pagare dei controlli medici per la minore”.
In conclusione, a mente di questo giudice non emerge oggettivamente che PI 1 al momento dell’emanazione della decisione impugnata mostrasse segni di disagio tali da giustificare il mantenimento dei controlli evolutivi decisi nel 2017. Come indicato, sebbene l’Autorità di protezione abbia sostenuto l’esigenza di tale monitoraggio facendo riferimento a ipotetiche insicurezze della bambina (che tuttavia non appaiono dalle considerazioni delle insegnanti e nemmeno con evidenza dal rapporto del Servizio medico-psicologico) sembra piuttosto che l’autorità di primo grado sia preoccupata della “situazione personale della madre” (cfr. osservazioni 29 novembre 2021), a favore della quale non è tuttavia mai stata istituita alcuna misura, come pure degli altri due figli. In un simile contesto, pur tenendo conto dell’ampio potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione, risulta del tutto immotivato il mantenimento del mandato (che, giova ricordarlo, è istituito ad esclusivo beneficio di PI 1), che non era già più giustificabile al momento dell’emanazione della decisione impugnata. Il reclamo di RE 1 va pertanto accolto e sebbene la reclamante non lo abbia richiesto, a questo giudice appare adeguato riformare la decisione nel senso di revocare il mandato al Servizio medico-psicologico, considerato che il rinvio dell’incarto all’Autorità di prima istanza per una nuova decisione configurerebbe un inutile formalismo.
Quanto alle ripetibili, la giurisprudenza consolidata ha sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve pertanto essere condannata al versamento di adeguate ripetibili, quantificate in fr. 600.–.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza la decisione 8 ottobre 2021 (ris. 567) dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformata come segue:
“1. Il mandato conferito al Servizio medico-psicologico con risoluzione 3674/2017 del 17 ottobre 2017 dall’Autorità regionale di Protezione __________, per esperire controlli evolutivi in favore di PI 1, nata il 2015, è revocato”.
L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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