AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2022.16
Data decisione, Autorità: 13.06.2022, TCA
Titolo: All'assicurata è stata riconosciuta una rendita temporanea. Ricorso dichiarato irricevibile poiché non sussiste un interesse degno di protezione, tantomeno è stato fatto valere dalla ricorrente
Raccomandata
Incarto n. 32.2022.16
BS
Lugano 13 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 20 gennaio 2022 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con due separate decisioni del 20 gennaio 2022, debitamente preavvisate, l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1985 – domiciliata fino al 22 settembre 2020 a __________ (TI) per poi trasferirsi a __________ nel Cantone __________ – al beneficio del diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2019 (alla scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI) con un grado d’invalidità del 100% e poi con un grado del 79% dal 1° dicembre 2019 fino al 31 agosto 2021 (tre mesi dopo il miglioramento per un grado d’invalidità AI inferiore al 40%). Nella medesima pronunzia l’amministrazione ha indicato i motivi per cui non sono previsti provvedimenti di integrazione professionale.
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Canton __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, tre mesi dopo la cessazione dell’indennità giornaliera da parte della ___________.
1.3. Con sentenza del 9 marzo 2022 il Tribunale amministrativo del Canton __________ ha dichiarato il ricorso irricevibile per carenza di competenza territoriale, poiché il gravame andava inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino, la decisione impugnata essendo stata emessa dell’Ufficio AI del Cantone Ticino in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI (“in deroga agli articoli 52 e 53 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI”).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato:
" In primo luogo, per quanto riguarda l’aspetto formale, l’Ufficio sottolinea che la decisione impugnata è stata inviata per posta semplice (e non per raccomandata), motivo per cui il ricorso presentato dalla Signora RI 1 in data 23.02.2022 è tempestivo (cfr. anche in tal senso la prima pagina del gravame (lettera A della Premessa) dalla quale emerge che l’assicurata ha ritirato la decisione del 20.01.2022 il giorno di lunedì 24.01.2022).
Per quanto riguarda invece il merito della vertenza, il rappresentante della Signora RI 1 chiede di riformare la decisione avversata “nel senso che viene riconosciuto a favore dell’assicurata una rendita intera secondo la LAI sino al 31.3.2020”.
Ora, la richiesta dell’assicurata non ha alcuna ragione d’essere (non vi è alcun interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA) in quanto l’Ufficio AI del Canton Ticino ha (già) accordato una rendita d’invalidità ininterrottamente dal 01.06.2019 al 31.08. 2021 (cfr. in tale senso i doc. 84, 85, 86 e 89 inc. AI).”
Per questi motivi l’amministrazione chiede al TCA di dichiarare il ricorso irricevibile.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con il presente ricorso l’assicurata postula l’erogazione di una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, allorquando con la decisione contestata l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2019 fino al 31 agosto 2021.
2.3. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).
Nella sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF 113 V 159).
Per quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se la rendita d’invalidità LAINF è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013 con riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16, pag. 1057).
Al riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
2.4. Nel caso concreto, come detto, con due separate decisioni del 20 gennaio 2022 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° giugno 2019 con un grado d’invalidità del 100% e poi con un grado del 79% dal 1° dicembre 2019 fino al 31 agosto 2021.
Con il presente ricorso l’assicurata ha chiesto l’erogazione di una rendita temporanea dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, quindi per un lasso di tempo inferiore a quello riconosciuto con la decisione contestata. Già per questo motivo appare evidente che per l’interessata non sussiste un interesse degno di protezione. Essa non ha del resto fatto presente alcun valido motivo per ricorrere come, ad esempio, l’eventuale effetto vincolante del grado d’invalidità definito dall’AI su altri assicuratori.
Non essendovi manifestamente un interesse degno di protezione, il ricorso è inammissibile per carenza di un presupposto processuale (cfr. STCA 34.2021.19, 32.2016.60 e 38.2007.35).
In via abbondazione questo TCA rileva che con progetto di decisione 25 giugno 2020 l’Ufficio AI aveva riconosciuto una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 30 novembre 2019 (doc. 54), quindi per un periodo non corrispondente alla qui richiesta ricorsuale. In seguito, tuttavia, sulla base dal rapporto 23 giugno 2021 del SMR (doc. 82), il succitato progetto di decisione è stato annullato e sostituito con quello datato 17 agosto 2021 di assegnazione di una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2021, oggetto della decisione contestata.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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