AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.4
Data decisione, Autorità: 17.07.2022, CCR
Titolo: Rapporti di vicinato: distanze minime di piante di alto fusto - notificazioni giudiziarie
Incarto n. 16.2022.4
Lugano 17 luglio 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 14 febbraio 2022 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 1° dicembre 2021 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 55-C-21-Co (rapporti di vicinato) promossa nei sui confronti con istanza dell'11 ottobre 2021 da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietario della particella n. __________7 RFD di __________. RE 1 è proprietaria della vicina particella n. 1. Tra i due fondi, edificati, corre la particella n. __________ (strada comunale Via G). Lungo il confine con questa strada, a ridosso di una rete metallica di recinzione del giardino della particella n. __________1, crescono varie robinie, che almeno dal 20 novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto l'allontanamento. Il 13 luglio 2021 CO 1 ha reiterato l'invito, nuovamente senza esito.
B. L'8 ottobre 2021 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere l'allontanamento di tutte le piante d'alto fusto cresciute a una distanza inferiore a 8 m dal confine della sua proprietà, il tutto con la comminatoria dell'azione penale dell'art. 292 CP e di una multa di fr. 100.– per ogni giorno di inadempimento, oltre all'autorizzazione a potere provvedere direttamente a spese della convenuta in caso di inadempienza. Il Giudice di pace ha citato le parti, l'11 ottobre 2021, all'udienza di conciliazione del 27 ottobre successivo. Il plico raccomandato contenente la citata ordinanza e l'istanza, spedito alla convenuta all'indirizzo del suo domicilio di via A__________ __________ , è ritornato il 22 ottobre 2021 alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”. Quel giorno stesso il Giudice di pace ha poi incaricato la Polizia comunale di __________ di provvedere alla notificazione degli atti alla convenuta. Il 27 ottobre 2021 il Giudice di pace ha comunicato all'istante il rinvio del tentativo di conciliazione poiché gli atti non erano ancora stati notificati alla convenuta. Il 29 ottobre 2021 la polizia ha ritornato gli atti al Giudice di pace, non essendo riuscita a rintracciare la convenuta. Il 5 novembre 2021 il Giudice di pace ha nuovamente citato le parti all'udienza di conciliazione del 25 novembre 2021. La notificazione della citazione alla convenuta è stata fatta nelle vie edittali mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino dell' novembre 2021. L'udienza di conciliazione si è tenuta alla presenza del solo istante, il quale ha chiesto l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha ordinato a RE 1, sotto comminatoria dell'azione penale dell'art. 292 CP e di una multa di fr. 100.– per ogni giorno di inadempimento, di allontanare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione tutte le piante d'alto fusto presenti sul suo fondo, cresciute o piantate entro la distanza di 8 m dal giardino del fondo dell'attore. Contestualmente egli ha autorizzato l'istante, in caso di inottemperanza, a estirpare le piante a spese della convenuta. Le spese processuali di fr. 250.–, comprensive dei costi dell'intimazione tramite polizia e della pubblicazione nelle vie edittali, sono state poste a carico della convenuta.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 febbraio 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di accogliere le sue domande riconvenzionali, segnatamente l'ordine all'istante di “accettare i suoi alberi e di smetterla di tagliarne i rami”, la condanna dell'istante a versarle un risarcimento danni per “le numerose volte in cui, negli ultimi 13 anni, ha tagliato le sue piante, le ha proferito insulti per la questione del taglio delle piante, così come per la violazione del suo domicilio e la sua privacy, per danneggiamenti della sua immagine, per il blocco dell'entrata della sua abitazione e per il tempo perso e le spese causate per tutte le telefonate, le lettere, raccomandate, ricorsi, chiamate, all'avvocato P__________”. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). In concreto, la decisione impugnata è stata intimata alla convenuta mercoledì 1° dicembre 2021 e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella sua cassetta delle lettere il giorno successivo. Scaduto il termine di giacenza il 9 dicembre 2021, il plico raccomandato è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato” (cfr. tracciamento degli invii n. 98.__________ agli atti). Il termine di reclamo, iniziato a decorrere l'indomani (art. 142 cpv. 1CPC) e rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), è giunto a scadenza il 24 gennaio 2022. Presentato il 15 febbraio 2022, il rimedio sarebbe manifestamente tardivo.
Se non che, il 18 gennaio 2022, il Giudice di pace ha incaricato la Polizia comunale di __________ di notificare la decisione, la quale è stata consegnata l'indomani all'avv. __________ P__________ (cfr. attestazione di consegna del 19 gennaio 2022, agli atti). Nella misura in cui la trasmissione dell'atto non reca alcuna particolare indicazione, ci si può chiedere se, in siffatte circostanze, non sia iniziato a decorrere un nuovo termine di impugnazione (sulla questione: sentenza del Tribunale federale 4A_53/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.4.1, pubblicato in: RSPC 2019 pag. 338). La questione può rimanere indecisa, giacché foss'anche tempestivo, il reclamo è destinato all'insuccesso.
a) Giusta l'art. 133 lett. a CPC la citazione deve contenere segnatamente il nome e l'indirizzo della persona citata. La citazione dev'essere indirizzata al domicilio della persona fisica da citare o, in sua mancanza, nel luogo della sua dimora abituale (art. 11 CPC). Se la persona interessata indica un altro indirizzo al giudice, gli atti le vanno notificati a tale indirizzo, indipendentemente dal suo domicilio legale. Una persona che cambia di domicilio o di luogo di dimora nel corso del procedimento, è tenuta ad informare il giudice; in caso contrario, il giudice può continuare a inviarle gli atti al medesimo indirizzo (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 133). Le disposizioni sulla citazione sono completate da quelle sulle notificazioni giudiziaria (art. 136 segg. CPC). Qualora – come nel caso concreto – il plico raccomandato contenente una citazione ritorni al mittente con la menzione “non ritirato” e, trattandosi del primo atto della procedura di conciliazione, non si applichi la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, l'autorità di conciliazione deve procedere a una nuova notificazione “in altro modo”, ad esempio tramite polizia (CCR sentenza inc. 16.2017.40 del 17 luglio 2019 consid. 1f con rinvii).
b) La notificazione è invece fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio nelle tre ipotesi enumerate esaustivamente all'art. 141 cpv. 1 CPC, ovvero: se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (lett. a); se una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie (lett. b); oppure ancora se una parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l'invito rivoltole dal giudice (lett. c). La notifica nelle vie edittali che non adempie i requisiti stabiliti dall'art. 141 CPC è priva di effetti (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 141; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 141).
c) Premesso che, nella fattispecie, nemmeno la reclamante pretende che l'istante e il Giudice di pace dovessero essere a conoscenza di un recapito diverso da quello del suo domicilio, il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di conciliazione spedito l'11 ottobre 2021 all'indirizzo di via A__________ __________ __________ (domicilio della convenuta) è ritornato il 22 ottobre 2021 alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato” (cfr. tracciamento degli invii, n. 98.__________ agli atti). Trattandosi del primo atto di causa senza che l'interessata dovesse aspettarsi una notificazione, la finzione di notificazione prevista dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non entrava in linea di conto. Ciò posto, il 22 ottobre 2021 il Giudice di pace ha così incaricato la Polizia comunale di __________ di notificare gli atti alla convenuta. Preso atto che nemmeno la forza pubblica era riuscita a rintracciare la convenuta, pur avendo “provveduto ad effettuare i necessari accertamenti”, egli ha proceduto alla notifica degli atti per via edittale mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. __________ del__________ novembre 2021. Che già prima del mese di ottobre 2021 RE 1 avesse informato l'Ufficio del controllo abitanti di __________ di avere un recapito postale presso l'avv. __________ P__________ è una mera asserzione della reclamante sprovvista di ogni riscontro. Dandosi pertanto una corretta notificazione per le vie edittali, si genera una presunzione, irrefragabile, per la quale il destinatario è reputato essere a conoscenza degli atti (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 141; Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 141; Gschwend, op. cit., n. 9 ad art. 141).
a) L'art. 155 LAC vieta di piantare o di lasciare crescere alberi d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 prima frase LAC). Ai fini delle distanze la robinia (robinia pseudoacacia) è un albero d'alto fusto (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137).
b) Chi chiede la rimozione di alberi piantati o lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare di avere “fatto opposizione”, al cui proposito la legge non prescrive alcuna forma particolare (Rep. 1979 pag. 297). Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi piantati o lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare che tali alberi si trovano lì da almeno dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 5a con richiami). Trattandosi di alberi attecchiti spontaneamente, è sufficiente a tal fine far accertare l'età dell'albero. Trattandosi invece di alberi piantati per mano dell'uomo, tale accertamento non basta necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo a dimora quando aveva già una certa età (RtiD II-2015 pag. 779 n. 1c consid. 5b).
c) Nel caso in esame, la reclamante non contesta che le robinie cresciute spontaneamente a ridosso della strada comunale si trovino a una distanza inferiore a 8 m rispetto al giardino dell'istante ma ritiene che la decorrenza decennale impedisca alla controparte di chiederne la rimozione. Ora, dagli atti risulta che il 20 novembre 2017 CO 1 ha chiesto alla vicina di rimuovere le robinie in questione (doc. B). Valida opposizione, incombeva pertanto alla convenuta, la quale eccepisce la tardività della richiesta di rimozione, dimostrare che le robinie a distanza insufficiente dal confine si trovano sul posto da oltre dieci anni. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. RE 1 si limita ad asserire che le piante erano già presenti al momento dell'acquisto della particella 1, avvenuto il 28 gennaio 2009. Ma tale asserzione non significa – né tantomeno dimostra – che esse fossero attecchite spontaneamente prima del 20 novembre 2007. Ne segue che la decisione del Giudice di pace, che ha accolto la richiesta di rimuovere tutte le piante d'alto fusto (ovvero pacificamente solo le robinie cresciute lungo il confine del fondo della convenuta con la strada comunale via G), resiste alla critica. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, per altro indeterminata, fatte valere da RE 1, essa essendo formulata per la prima volta in questa sede e quindi non essendo stata sottoposta al Giudice di pace è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). In tali circostanze il reclamo vede la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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