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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.5
Data decisione, Autorità: 14.11.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo con contestuale domanda di rettifica del dispositivo della sentenza impugnata. Rettifica parziale e rinuncia al mantenimento del reclamo. Stralcio
Incarto n. 14.2022.5
Lugano 14 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0110-2021-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 23 novembre 2021 dalla
RE 1 (patrocinata dall’ PA 1 )
contro
CO 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 settembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'139.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021;
che statuendo con decisione del 4 gennaio 2022 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza presentata dalla RE 1 il 23 novembre 2021 e rigettato l’opposizione dell’escusso limitatamente a fr. 1'039.– (in luogo dei fr. 2'139.90 richiesti) oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 170.– e un’indennità di fr. 130.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 gennaio 2022 per ottenere, in ordine la sospensione della procedura di reclamo fino alla decisione del primo giudice sull’istanza di rettifica da essa presentata e nel merito la riforma della sentenza impugnata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente alla somma iniziale di fr. 2'139.90, oltre agli interessi del 5% (anziché 7%) dal 1° gennaio 2021, protestate tasse, spese e ripetibili;
che con ordinanza del 26 gennaio 2022 il presidente della Camera ha sospeso la causa fino alla decisione del Giudice di pace sulla domanda di rettifica del dispositivo;
che accertato d’ufficio come il Giudice di pace, già il 29 marzo 2022, avesse parzialmente accolto l’istanza di rettifica senz’alcuna comunicazione a questa Camera e deciso di rigettare l’opposizione limitatamente a fr. 1'189.– (in luogo di fr. 1'039.–), con ordinanza del 26 ottobre 2022 il presidente della Camera ha assegnato alla reclamante un termine di dieci giorni per comunicare se mantenesse il reclamo;
che nel termine impartito la RE 1 ha comunicato di ritenere il reclamo divenuto senza oggetto con la sentenza di rettifica del dispositivo;
che in realtà la procedura di reclamo era diventata senza oggetto solo per la somma supplementare per cui il Giudice di pace ha concesso il rigetto dell’opposizione nella decisione di rettifica del dispositivo, mentre per la parte della pretesa non coperta dal rigetto la reclamante deve considerarsi desistente per non aver chiesto di mantenere il reclamo;
che nell’esito complessivo la causa va dunque interamente stralciata dal ruolo (art. 241 e 242 CPC);
che la questione delle spese processuali di seconda sede conserva invece un interesse;
che nel caso concreto, la reclamante risulta parzialmente soccombente (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC) per la parte dell’istanza non accolta dal Giudice di pace (ossia per la differenza tra gl’iniziali fr. 2'139.90 richiesti e i fr. 1'189.– concessi), sicché le spese processuali vanno poste a suo carico in questa limitata misura (art. 106 cpv. 2 CPC), tenuto conto nella loro commisurazione del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), mentre il saldo non può essere addossato al convenuto, perché dipende dalla rettifica del dispositivo in merito alla quale non ha responsabilità;
che per il medesimo motivo il convenuto neppure è tenuto a rifondere ripetibili alla reclamante;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'139.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è quindi stralciato dal ruolo.
Le spese processuali relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante per fr. 50.–. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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